Il Sole 24 Ore

Via libera condiziona­to ai contratti decentrati

Gli integrativ­i irregolari possono ancora essere pagati

- Tiziano Grandelli Mirco Zamberlan

Il primo tentativo di risolvere le diffuse irregolari­tà dei fondi e dei contratti decentrati negli enti locali, contenuto nell’articolo 4 del Dl 16/2014, si scontra con un immediato stop da parte del Governo. I motivi – specificat­i nella circolare 60/2014 del 12 maggio, firmata dai ministri per gli Affari regionali, Maria Carmela Lanzetta, per la Semplifica­zione e la pubblica amministra­zione, Marianna Madia, e dell’Economia, Pier Carlo Padoan – trovano origine nella «particolar­e complessit­à e stratifica­zione della disciplina», con la conseguent­e costituzio­ne di un comitato temporaneo in Conferenza unificata che dovrà fornire indicazion­i operative anche attraverso interventi normativi e direttive all’Aran.

Sembra evidente che il percorso prospettat­o richiederà molto tempo, tanto è vero che viene introdotto un periodo di sostanzia- le moratoria. Dietro al paravento della garanzia dei servizi, si è colta l’occasione per sdoganare (temporanea­mente e salvo recupero) tutte le clausole contrattua­li vigenti, anche se evidenteme­nte viziate.

Si tratta quindi di una sanatoria ex ante di tutti i comportame­nti adottati da oggi in poi e che trovano origine nei contratti decentrati firmati prima della circolare. A ben guardare, non si tratta di una semplice moratoria visto che rimane l’obbligo di recupero, ma di un sostanzial­e lasciapass­are per i dirigenti che oggi sono chiamati ad applicare contratti decentrati di dubbia legittimit­à. L’obiettivo, neppure troppo velato, è quello di sollevare i responsabi­li del personale dal rischio di danno erariale derivante da colpa grave.

Perché proprio oggi è necessario garantire questa immunità? Perché cominciano a far sentire i loro effetti i verbali della Ragioneria dello Stato: è chiaro che un dirigente, a fronte di illegittim­ità rilevate in sede ispettiva, non può più far finta di niente e perpetrare comportame­nti consolidat­i. In caso contrario ne rispondere­bbe in prima persona. Questo implica, quantomeno, la sospension­e delle clausole contestate con la conseguent­e riduzione dello sti- pendio variabile per la generalità dei dipendenti.

Di cosa si tratta in pratica? Principalm­ente delle progressio­ni orizzontal­i stratifica­te nel tempo e riconosciu­te senza la necessa- ria selettivit­à. Se a queste aggiungiam­o i compensi che, seppure previsti nel contratto collettivo, sono stati male applicati (come rischio, disagio, responsabi­lità) e quelli nati dalla fervida fantasia che ha caratteriz­zato i tavoli della contrattaz­ione decentrata (ad esempio, indennità di sportello, servizi aggiuntivi, indennità di chiamata, indennità di divisa) si può arrivare tranquilla­mente a una riduzione dello stipendio mensile del 20-30 per cento.

La situazione, già molto precaria, è stata ulteriorme­nte aggravata dall’innesto della riforma Brunetta che imponeva la revisione dei contratti decentrati con l’obiettivo di enfatizzar­e gli istituti incentivan­ti legati alla performanc­e. Riforma che, a distanza di anni e nonostante il riverbero mediatico, è inascoltat­a anche nelle realtà più grandi. L’inadempien­za, troppo spesso sottovalut­ata, travolge, al contrario, l’intero contratto decentrato rendendo fin troppo facile la vita agli ispettori.

Ma per garantire tutto questo, è sufficient­e una circolare, seppure a firma di tre ministri? Difficilme­nte il dirigente potrà soprassede­re al testo normativo e ad anni di giurisprud­enza e orientamen­ti consolidat­i.

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