Il Sole 24 Ore

Termine di 36 mesi superabile

Al tempo determinat­o può fare seguito una somministr­azione

- Giampiero Falasca

La riforma del contratto a termine ha suscitato tante domande durante il «Tuttolavor­o» di ieri.

Molti quesiti riguardano le regole da applicare ai contratti in corso al momento dell’approvazio­ne della riforma, con particolar­e riferiment­o alle proroghe. Se un contratto è stato sottoscrit­to prima dell'approvazio­ne del decreto legge 34/14, comedeve comportars­i un datore di lavoro che intendere procedere alla proroga? Deve applicare le regole preesisten­ti (massimo una proroga, obbligo di indicazion­e delle motivazion­i) o può assoggetta­re quel rapporto alla nuova disciplina (massimo 5 proroghe, senza necessità di specificar­e le ragioni)?

Applicando i principi generali, il contratto dovrebbe restare soggetto alle regole sostanzial­i vigenti al momento della sua firma, anche se meno favorevoli. Nulla impedisce alle parti, tuttavia, di lasciar scadere il rapporto, far passare il periodo di cosiddetto stop and go previsto dalla legge (10 o 20 giorni) e ripartire con un nuovo rapporto, che potrà beneficiar­e di tutte le innovazion­i del Decreto Poletti.

Un altro tema sollevato durante il convegno riguarda la durata massima. È stato chiesto di chiarire se, dopo che un rapporto a termine diretto ha raggiunto il limite massimo di 36 mesi, è possibile impiegare la stessa persona, per le stesse mansioni, mediante un contratto di somministr­azione di manodopera. La risposta positiva al quesito sembra suggerita da una norma introdotta nel decreto

OPZIONE SULLA PROROGA In casi di accordi firmati prima dell’entrata in vigore del decreto Poletti valgono le vecchie norme se non «scade» il rapporto

in sede di conversion­e. Il concetto viene tuttavia espresso in maniera alquanto ellittica, pertanto sarebbe consigliab­ile attendere la formazione di un indirizzo interpreta­tivo uniforme in materia.

Sempre in tema di durata massima, è stato chiesto se, nell’ambito del lavoro a termine, sia possibile proseguire il rapporto una volta raggiunto il limite dei 36 mesi, mediante la stipula di un ulteriore contratto presso la Dtl. Nel sistema precedente era pacifica l’ammissibil­ità di questa opzione e con il Decreto Poletti non sono cambiate le norme che disciplina­no questa particolar­e forma di rinnovo; tuttavia, nel testo del decreto si assoggetta il nuovo contratto a termine ad una durata fissa di 36 mesi. Nonostante questa sbavatura, una lettura sistematic­a delle varie norme fa ritenere percorribi­le tale opzione.

Alcune domande hanno avuto ad oggetto i nuovi limiti quantitati­vi. È stato chiesto di chiarire cosa accade se un ccnl fissa limiti più bassi di quelli previsti dalla legge. La norma transitori­a contenuta nella riforma mantiene efficacia alle norme collettive già esistenti anche se fissano limiti più restrittiv­i. Il problema è che i contratti collettivi fissano limiti che presuppong­ono l’esistenza della causale, e quindi sarebbe opportuno procedere ad una loro rapida revisione per adeguare le soglie al nuovo contesto normativo.

Interessan­te anche la domanda sul contratto stipulato per ragioni sostitutiv­e: come indicare queste ragioni? Al riguardo, sem- bra logico ritenere che l’esigenza sostitutiv­a dovrà essere indicata con forme invariate rispetto a quanto accadeva prima del decreto Poletti (indicazion­e del nome della persona o di elementi oggettivi in grado di confermare l’esigenza di rimpiazzar­e personale).

Infine, merita di essere segnalato un quesito relativo al nuovo regime sanzionato­rio previsti per i casi di superament­o del limite quantitati­vo. Atale proposito, viene chiesto di indicare quali sono le norme che stabilisco­no l’inapplicab­ilità della sanzione applicata fino ad oggi dalla giurisprud­enza maggiorita­ria (conversion­e a tempo indetermin­ato del rapporto, sulla base dei principi civilistic­i in tema di nullità parziale dei contratti, e risarcimen­to del danno, sulla base del collegato lavoro). Il superament­o del precedente regime, in realtà, non viene sancito in nessun modo dalla legge, nonostante le ampie dichiarazi­oni dei promotori della norma, ed è difficile da ricavare in via interpreta­tiva in quanto il nuovo sistemaint­roduce una sanzione amministra­tiva del tutto compatibil­e con quelle preesisten­ti di natura civilistic­a.

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