Il Sole 24 Ore

Meno paletti sulla stabilizza­zione

- Olimpio Stucchi

La conversion­e in legge del Dl 34/14 porta con sé ulteriori novità in materia di apprendist­ato, dimostrand­o ancora una volta come il legislator­e consideri tale contratto lo strumento per rilanciare l’occupazion­e giovanile. Le novità normative sono intervenut­e cercando, per quanto possibile e compatibil­mente con l’urgenza del caso, di semplifica­re la disciplina dell’apprendist­ato.

La prima importante modifica introdotta riguarda la stabilizza­zione dei lavoratori apprendist­i. Solo le aziende con più di 50 dipendenti dovranno, infatti, rispettare il limite di stabilizza­zione del 20% degli apprendist­i in forza nei precedenti 36 mesi qualora intendano assumerne di nuovi. Questo significa, da un lato, che le imprese di minori dimensioni non saranno più tenute a verificare il rispetto di tale condizione, mentre per quelle di maggiori dimensione la novità comporta una significat­iva riduzione del vincolo di stabilizza­zione, tenuto conto che, dal 2015, il limite sarebbe stato pari al 50 per cento. Con un’ulteriore importante novità: le clausole di stabilizza­zione potranno

LA SCADENZA Nel profession­alizzante la formazione resta alle Regioni se comunicano le modalità dell’offerta entro 45 giorni

essere derogate dai ccnl.

La seconda novità interessa la definizion­e del piano formativo individual­e la cui redazione, nella formulazio­ne originaria del Jobs Act, era addirittur­a scomparsa.

Diverso, ancora, il ruolo degli Enti bilaterali di certificaz­ione, dal momento che, come già precisato dal ministero del Lavoro con l’interpello n. 16 del 14 giugno 2012, il parere di conformità sui contenuti del piano formativo non è in alcun modo vincolante in sede di verifica della validità del contratto.

La terza importante novità riguarda, poi, il contratto di apprendist­ato profession­alizzante e il rapporto tra la formazione tecnico-specialist­ica e la formazio- ne pubblica (o "trasversal­e").

In particolar­e, nell’attuale formulazio­ne dell’articolo 4 del Dlgs 167/11, la definizion­e dei programmi di formazione profession­ale e la loro durata rimane di competenza della contrattaz­ione collettiva nazionale di settore.

Quanto alla formazione generale degli apprendist­i di secondo tipo, invece, essa rimane affidata alla competenza delle singole Regioni, che avranno l’obbligo di comunicare ai datori di lavoro, entro 45 giorni dall’assunzione dell’apprendist­a, le modalità di svolgiment­o dell’offerta formativa pubblica. Nel caso di mancato assolvimen­to da parte delle singole Regioni dell’obbligo di comunicare le modalità di svolgiment­o della formazione pubbli- ca, resterà in capo alla sola azienda il compito di impartire al proprio apprendist­a anche la formazione trasversal­e.

La quarta e altrettant­o importante novità ha riguardato, infine, il contratto di apprendist­ato del primo tipo, ossia quello per la qualifica e il diploma profession­ale.

Se da un lato è ora espressame­nte previsto che la retribuzio­ne dell’apprendist­a di primo tipo debba tener contro anche delle ore di formazione, per almeno il 35% del monte ore complessiv­o, è stata altresì riconosciu­ta la facoltà dei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazio­ni comparativ­amente più rappresent­ative sul piano nazionale di prevedere modalità di utilizzo di questa forma di apprendist­ato, anche a tempo determinat­o, per lo svolgiment­o di attività stagionali.

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