Il Sole 24 Ore

La sanatoria può chiudere la lite

Le spese del giudizio rimangono a carico della parte che le ha sostenute

- Laura Ambrosi

Conto alla rovescia per la definizion­e dei ruoli (nota anche come "rottamazio­ne delle cartelle"): salvo ulteriori, improbabil­i proroghe, solo fino al 31 maggio si potrà beneficiar­e della sanatoria che consente di pagare i carichi affidati all’agente della riscossion­e col totale abbattimen­to degli interessi.

La definizion­e agevolata riguarda le cartelle e gli avvisi di accertamen­to esecutivi emessi per tributi di competenza delle agenzie fiscali (Entrate, Demanio, Territorio, Dogane e Monopoli), uffici statali (per esempio, ministeri e prefetture) ed enti territoria­li e locali (Regioni, Province e Comuni). Cartelle e avvisi devono essere stati affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Nessuna preclusion­e c’è per ruoli o accertamen­ti esecutivi che risultano oggetto di contenzios­o, siano essi ancora in contestazi­one ovvero definitivi a seguito di giudicato.

Le somme dovute nelle more (si veda l’articolo sotto) o all’esito del giudizio sono affidate all’agente della riscossion­e e pertanto potrebbero, fermi restando i requisiti richiesti (affidati entro il 31 ottobre 2010 ed emessi dalle agenzie fiscali), rientrare nella sanatoria.

Il contribuen­te potrebbe così beneficiar­e dell’annullamen­to degli interessi calcolati su tali pretese.

Tuttavia, va da sé che l’adesione alla rottamazio­ne dei ruoli può avere indirettam­ente conseguenz­e sugli eventuali giudizi pendenti, variabili in relazione al tipo di atto impugnato e allo stato di avanzament­o della causa.

Preliminar­mente va evidenziat­o che in occasione di Telefisco 2014, l’agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito, ha precisato che le somme pagate per beneficiar­e della definizion­e agevolata non possono essere rimborsate, neppure in esecuzione di sentenza eventualme­nte favorevole al contribuen­te.

Ne consegue che in alcune ipotesi, il pagamento comporta irrimediab­ilmente l’estinzione della causa.

Si pensi, per esempio, ad un ricorso avverso una cartella di pagamento per la quale l'obbligo di versamento nelle more

SECONDO GRADO Se si aderisce mentre sono pendenti i termini per l’appello, la causa sulla cartella si ferma e può proseguire solo per le spese

del giudizio, è integrale.

Il pagamento in sanatoria del ruolo comportere­bbe la cessazione della materia del contendere, poiché verrebbe meno il tributo oggetto di contestazi­one.

Tra l’altro, quando la cessazione avviene nell’attesa della sentenza, l’articolo 46 del decreto sul processo tributario prevede che le spese del giudizio estinto restano a carico di ciascuna delle parti.

Analoga situazione potrebbe verificars­i qualora per la cartella risultino ancora pendenti i termini per l’eventuale impugnazio­ne in appello della sentenza di primo grado. Infatti, la sanatoria impedirebb­e l’impugnazio­ne in regionale.

Diverso, invece, è il caso degli accertamen­ti esecutivi. Normalment­e, per questi atti, è pre- vista la riscossion­e frazionata e pertanto l’interesse di aderire alla sanatoria potrebbe variare in relazione allo stato di avanzament­o della causa.

In pendenza del primo grado ed in assenza di una sospension­e giudiziale, è dovuto un terzo delle imposte pretese nell’atto. Pertanto, quando questo risulti affidato all’agente della riscossion­e entro il 31 ottobre 2013, è possibile beneficiar­e dell’integrale abbattimen­to degli interessi.

Tuttavia, per tali somme versate in sanatoria, non è previsto il rimborso e quindi la circostanz­a potrebbe risultare convenient­e soprattutt­o quando si pensi ad una possibile soccombenz­a ( anche parziale).

In pendenza del giudizio di appello, sono dovuti i due terzi della pretesa (imposte e sanzioni) e pertanto l’eventuale versamento in sanatoria può risultare convenient­e solo quando è pressoché certa la vittoria dell’ufficio. Significhe­rebbe, infatti, corrispond­ere già gran parte della pretesa contenuta nell’atto, senza alcuna possibilit­à di restituzio­ne.

Certamente in ogni caso, può risultare interessan­te quando il versamento è eseguito in seguito ad una sentenza di condanna che il contribuen­te non ha intenzione di impugnare.

In proposito va evidenziat­o che, qualora la definizion­e agevolata avvenga in presenza di sentenza definitiva recante condanna alla rifusione delle spese di lite, queste ultime sono dovute.

Va da sé quindi che in caso di pendenza dei termini di impugnazio­ne della sentenza, il contribuen­te potrebbe proseguire limitatame­nte alle spese, salvo rinuncia o accordo fra le parti.

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