La sanatoria può chiudere la lite
Le spese del giudizio rimangono a carico della parte che le ha sostenute
Conto alla rovescia per la definizione dei ruoli (nota anche come "rottamazione delle cartelle"): salvo ulteriori, improbabili proroghe, solo fino al 31 maggio si potrà beneficiare della sanatoria che consente di pagare i carichi affidati all’agente della riscossione col totale abbattimento degli interessi.
La definizione agevolata riguarda le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle agenzie fiscali (Entrate, Demanio, Territorio, Dogane e Monopoli), uffici statali (per esempio, ministeri e prefetture) ed enti territoriali e locali (Regioni, Province e Comuni). Cartelle e avvisi devono essere stati affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Nessuna preclusione c’è per ruoli o accertamenti esecutivi che risultano oggetto di contenzioso, siano essi ancora in contestazione ovvero definitivi a seguito di giudicato.
Le somme dovute nelle more (si veda l’articolo sotto) o all’esito del giudizio sono affidate all’agente della riscossione e pertanto potrebbero, fermi restando i requisiti richiesti (affidati entro il 31 ottobre 2010 ed emessi dalle agenzie fiscali), rientrare nella sanatoria.
Il contribuente potrebbe così beneficiare dell’annullamento degli interessi calcolati su tali pretese.
Tuttavia, va da sé che l’adesione alla rottamazione dei ruoli può avere indirettamente conseguenze sugli eventuali giudizi pendenti, variabili in relazione al tipo di atto impugnato e allo stato di avanzamento della causa.
Preliminarmente va evidenziato che in occasione di Telefisco 2014, l’agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito, ha precisato che le somme pagate per beneficiare della definizione agevolata non possono essere rimborsate, neppure in esecuzione di sentenza eventualmente favorevole al contribuente.
Ne consegue che in alcune ipotesi, il pagamento comporta irrimediabilmente l’estinzione della causa.
Si pensi, per esempio, ad un ricorso avverso una cartella di pagamento per la quale l'obbligo di versamento nelle more
SECONDO GRADO Se si aderisce mentre sono pendenti i termini per l’appello, la causa sulla cartella si ferma e può proseguire solo per le spese
del giudizio, è integrale.
Il pagamento in sanatoria del ruolo comporterebbe la cessazione della materia del contendere, poiché verrebbe meno il tributo oggetto di contestazione.
Tra l’altro, quando la cessazione avviene nell’attesa della sentenza, l’articolo 46 del decreto sul processo tributario prevede che le spese del giudizio estinto restano a carico di ciascuna delle parti.
Analoga situazione potrebbe verificarsi qualora per la cartella risultino ancora pendenti i termini per l’eventuale impugnazione in appello della sentenza di primo grado. Infatti, la sanatoria impedirebbe l’impugnazione in regionale.
Diverso, invece, è il caso degli accertamenti esecutivi. Normalmente, per questi atti, è pre- vista la riscossione frazionata e pertanto l’interesse di aderire alla sanatoria potrebbe variare in relazione allo stato di avanzamento della causa.
In pendenza del primo grado ed in assenza di una sospensione giudiziale, è dovuto un terzo delle imposte pretese nell’atto. Pertanto, quando questo risulti affidato all’agente della riscossione entro il 31 ottobre 2013, è possibile beneficiare dell’integrale abbattimento degli interessi.
Tuttavia, per tali somme versate in sanatoria, non è previsto il rimborso e quindi la circostanza potrebbe risultare conveniente soprattutto quando si pensi ad una possibile soccombenza ( anche parziale).
In pendenza del giudizio di appello, sono dovuti i due terzi della pretesa (imposte e sanzioni) e pertanto l’eventuale versamento in sanatoria può risultare conveniente solo quando è pressoché certa la vittoria dell’ufficio. Significherebbe, infatti, corrispondere già gran parte della pretesa contenuta nell’atto, senza alcuna possibilità di restituzione.
Certamente in ogni caso, può risultare interessante quando il versamento è eseguito in seguito ad una sentenza di condanna che il contribuente non ha intenzione di impugnare.
In proposito va evidenziato che, qualora la definizione agevolata avvenga in presenza di sentenza definitiva recante condanna alla rifusione delle spese di lite, queste ultime sono dovute.
Va da sé quindi che in caso di pendenza dei termini di impugnazione della sentenza, il contribuente potrebbe proseguire limitatamente alle spese, salvo rinuncia o accordo fra le parti.