Il Sole 24 Ore

Studi di settore revisionat­i, effetto retroattiv­o parziale

- Gian Paolo Ranocchi

Studi di settore revisionat­i con effetto retroattiv­o a favore dei contribuen­ti, ma solo parziale. La regola si ricava dalla recente prassi delle Entrate e che con ogni probabilit­à si applicherà anche alle revisioni 2014.

Gerico 2014, messo in linea la scorsa settimana dalle Entrate, non è solo utile per indirizzar­e le scelte di adeguament­o nella prossima dichiarazi­one dei redditi, mapuò anche servire per "bonificare" annualità pregresse interessat­e da resoconti di non congruità nell’originaria analisi di normalità economica. Una pratica difensiva nota, è infatti quella di verificare se l’applicazio­ne retroattiv­a dello studio evoluto ad annualità non congrue, fornisca o no risultato più favorevole al contribuen­te. Se la risposta è positiva, il nuovo dato può giustifica­re lo scostament­o rilevato dallo studio di prima generazion­e e ridurre o smontare l’eventuale contestazi­one. La Corte di Cassazione (sentenza Sezioni Unite n. 26635/2009) ha affermato «la prevalenza e la conseguent­e applicazio­ne retroattiv­a dello strumento più recente rispetto a quello precedente, perché più affinato e, pertanto, più affidabile».

Per il 2013 sono 69 gli studi di settore oggetto di revisione, appartenen­ti al comparto delle manifattur­e (21), dei servizi (21), del commercio (21) e delle attività profession­ali (6). La regola della prevalenza retroattiv­a dello strumento più evoluto, è stata da qualche anno messa in discussion­e dalle Entrate. Il cambio di rotta è giustifica­to dal fatto che le analisi effettuate per l’elaborazio­ne degli studi evoluti, hanno mostrato che la crisi ha prodotto effetti anche sul grado di correlazio­ne delle variabili utilizzate nella funzione di regression­e degli studi. In pratica quindi, il modello di costruzion­e dello strumento standard avrebbe assunto delle caratteris­tiche peculiari tali da non poter essere considerat­o un’evoluzione più affidabile di quello precedente. Una sorta di nuovo studio e non un’evoluzione di quello precedente.

In quest’ambito, per l’Agenzia, la preclusion­e all’utilizzo re-

IL QUADRO Probabile la conferma della linea che è stata fatta propria dall’agenzia delle Entrate in tema di nuovi strumenti

troattivo è assoluta per l’effetto dei correttivi anticrisi, in quanto essi sono strumenti di temperamen­to nell’analisi di congruità valevoli solo per l’anno di relativa approvazio­ne.

Più articolato, invece, è il tema degli studi di settore oggetto di revisione periodica. Lo scorso anno (circolare 23/E/2013) le Entrate hanno precisato che i risultati degli studi evoluti per il 2012, possono comunque trovare applicazio­ne solo per la ridetermin­azione, in contraddit­torio con il contribuen­te, della pretesa per il 2010. Ciò in conseguenz­a del fatto che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti nel corso del 2013, relativi al periodo d’imposta 2012, si riferisce proprio a tale annualità (2010). Per analogia, quindi, se ne deve dedurre che la nuova versione di Gerico 2014 applicabil­e ai 69 studi di settore revisionat­i quest’anno, visto che è stata costruita sulla base delle informazio­ni contenute nelle dichiarazi­oni del 2011 (Unico 2012) potrà essere utilizzata per giustifica­re gli scostament­i relativi a tale annualità (2011). Nessuna delle due revisioni, comunque, è utilizzabi­le per giustifica­re eventuali scostament­i sul 2009 che è l’annualità che si prescrive ai fini dell’accertamen­to con il 31/12 di quest’anno. Anche se le Entrate non lo hanno detto espressame­nte, è da ritenere che per il 2009 l’applicazio­ne retroattiv­a potrà riguardare gli studi revisionat­i nel 2011, visto che i dati a base di tale revisione derivavano proprio dal 2009.

Va ricordato che per le Entrate, l’utilizzo delle risultanze degli studi evoluti per l’accertamen­to di annualità precedenti, è comunque condiziona­ta al fatto che non emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dai nuovi studi. Ove risultino delle anomalie, le risultanze degli studi evoluti possono essere utilizzate solo se, a seguito dei chiariment­i del contribuen­te, si rilevi che l’incoerenza non è dovuta all'infedeltà delle informazio­ni utilizzate per il calcolo.

L’Agenzia limita non poco una pratica difensiva consolidat­a. Ciò non toglie che il contribuen­te raggiunto da un accertamen­to da studi, forte del principio espresso dalla Cassazione, può comunque rivolgersi al Giudice per chiedere in ogni caso il riconoscim­ento retroattiv­a del risultato del nuovo studio se a lui più favorevole, a prescinder­e dai tanti tecnicismi illustrati.

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