Studi di settore revisionati, effetto retroattivo parziale
Studi di settore revisionati con effetto retroattivo a favore dei contribuenti, ma solo parziale. La regola si ricava dalla recente prassi delle Entrate e che con ogni probabilità si applicherà anche alle revisioni 2014.
Gerico 2014, messo in linea la scorsa settimana dalle Entrate, non è solo utile per indirizzare le scelte di adeguamento nella prossima dichiarazione dei redditi, mapuò anche servire per "bonificare" annualità pregresse interessate da resoconti di non congruità nell’originaria analisi di normalità economica. Una pratica difensiva nota, è infatti quella di verificare se l’applicazione retroattiva dello studio evoluto ad annualità non congrue, fornisca o no risultato più favorevole al contribuente. Se la risposta è positiva, il nuovo dato può giustificare lo scostamento rilevato dallo studio di prima generazione e ridurre o smontare l’eventuale contestazione. La Corte di Cassazione (sentenza Sezioni Unite n. 26635/2009) ha affermato «la prevalenza e la conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente, perché più affinato e, pertanto, più affidabile».
Per il 2013 sono 69 gli studi di settore oggetto di revisione, appartenenti al comparto delle manifatture (21), dei servizi (21), del commercio (21) e delle attività professionali (6). La regola della prevalenza retroattiva dello strumento più evoluto, è stata da qualche anno messa in discussione dalle Entrate. Il cambio di rotta è giustificato dal fatto che le analisi effettuate per l’elaborazione degli studi evoluti, hanno mostrato che la crisi ha prodotto effetti anche sul grado di correlazione delle variabili utilizzate nella funzione di regressione degli studi. In pratica quindi, il modello di costruzione dello strumento standard avrebbe assunto delle caratteristiche peculiari tali da non poter essere considerato un’evoluzione più affidabile di quello precedente. Una sorta di nuovo studio e non un’evoluzione di quello precedente.
In quest’ambito, per l’Agenzia, la preclusione all’utilizzo re-
IL QUADRO Probabile la conferma della linea che è stata fatta propria dall’agenzia delle Entrate in tema di nuovi strumenti
troattivo è assoluta per l’effetto dei correttivi anticrisi, in quanto essi sono strumenti di temperamento nell’analisi di congruità valevoli solo per l’anno di relativa approvazione.
Più articolato, invece, è il tema degli studi di settore oggetto di revisione periodica. Lo scorso anno (circolare 23/E/2013) le Entrate hanno precisato che i risultati degli studi evoluti per il 2012, possono comunque trovare applicazione solo per la rideterminazione, in contraddittorio con il contribuente, della pretesa per il 2010. Ciò in conseguenza del fatto che la base dati utilizzata per elaborare gli studi evoluti nel corso del 2013, relativi al periodo d’imposta 2012, si riferisce proprio a tale annualità (2010). Per analogia, quindi, se ne deve dedurre che la nuova versione di Gerico 2014 applicabile ai 69 studi di settore revisionati quest’anno, visto che è stata costruita sulla base delle informazioni contenute nelle dichiarazioni del 2011 (Unico 2012) potrà essere utilizzata per giustificare gli scostamenti relativi a tale annualità (2011). Nessuna delle due revisioni, comunque, è utilizzabile per giustificare eventuali scostamenti sul 2009 che è l’annualità che si prescrive ai fini dell’accertamento con il 31/12 di quest’anno. Anche se le Entrate non lo hanno detto espressamente, è da ritenere che per il 2009 l’applicazione retroattiva potrà riguardare gli studi revisionati nel 2011, visto che i dati a base di tale revisione derivavano proprio dal 2009.
Va ricordato che per le Entrate, l’utilizzo delle risultanze degli studi evoluti per l’accertamento di annualità precedenti, è comunque condizionata al fatto che non emergano delle incoerenze negli indicatori economici previsti dai nuovi studi. Ove risultino delle anomalie, le risultanze degli studi evoluti possono essere utilizzate solo se, a seguito dei chiarimenti del contribuente, si rilevi che l’incoerenza non è dovuta all'infedeltà delle informazioni utilizzate per il calcolo.
L’Agenzia limita non poco una pratica difensiva consolidata. Ciò non toglie che il contribuente raggiunto da un accertamento da studi, forte del principio espresso dalla Cassazione, può comunque rivolgersi al Giudice per chiedere in ogni caso il riconoscimento retroattiva del risultato del nuovo studio se a lui più favorevole, a prescindere dai tanti tecnicismi illustrati.