Illegittimo comunicare il dato sulla vaccinazione
La Regione non può comunicare "in chiaro" un dato di salute a una banca affinché questa proceda a un bonifico. Nel caso esaminato, l’interessato era titolare di un indennizzo a causa di una malattia contratta per via delle vaccinazioni obbligatorie: la Cassazione (sentenza n. 10947) gli ha riconosciuto il diritto al risarcimento per illegittimo trattamento dei dati sensibili.
Lavicendaderivadallasentenza4204/2011emessa dalTribunale di Napoli con cui si rigettava il ricorsodi unprivato neiconfronti della Regione Campania. Il privato lamentava la citazione nella causaledi unaccreditobimestrale della legge 210/92 sull’indennizzo a favore dei soggetti danneggiatidacomplicanzeditipoirreversibile a causa di vaccinazioniobbligatorie, trasfusioniesomministrazione di emoderivati.
La Regione si era difesa sostenendocheil dato veniva comunicato solo a una banca attraverso una rete privata mentre l’istituto dicredito asseriva diadempiere a un preciso obbligo contrattuale (appunto la causale).
La Cassazione ha dato ragione al privato - controricorrente il garante Privacy - dichiarando legittima la richiesta di risarcimento danni. Questo il principio emesso dalla Corte ai sensi del Dlgs 196/2003(articolo 6 comma 4): «I dati personali sullo stato di salute vanno trattati con tecniche di cifratura, o mediante codici identificativi, che li rendano temporaneamente inintelligibili a chi è autorizzato ad accedervi».