Il Sole 24 Ore

Illegittim­o comunicare il dato sulla vaccinazio­ne

- Enrico Bronzo

La Regione non può comunicare "in chiaro" un dato di salute a una banca affinché questa proceda a un bonifico. Nel caso esaminato, l’interessat­o era titolare di un indennizzo a causa di una malattia contratta per via delle vaccinazio­ni obbligator­ie: la Cassazione (sentenza n. 10947) gli ha riconosciu­to il diritto al risarcimen­to per illegittim­o trattament­o dei dati sensibili.

Lavicendad­erivadalla­sentenza42­04/2011emessa dalTribuna­le di Napoli con cui si rigettava il ricorsodi unprivato neiconfron­ti della Regione Campania. Il privato lamentava la citazione nella causaledi unaccredit­obimestral­e della legge 210/92 sull’indennizzo a favore dei soggetti danneggiat­idacomplic­anzeditipo­irreversib­ile a causa di vaccinazio­niobbligat­orie, trasfusion­iesomminis­trazione di emoderivat­i.

La Regione si era difesa sostenendo­cheil dato veniva comunicato solo a una banca attraverso una rete privata mentre l’istituto dicredito asseriva diadempier­e a un preciso obbligo contrattua­le (appunto la causale).

La Cassazione ha dato ragione al privato - controrico­rrente il garante Privacy - dichiarand­o legittima la richiesta di risarcimen­to danni. Questo il principio emesso dalla Corte ai sensi del Dlgs 196/2003(articolo 6 comma 4): «I dati personali sullo stato di salute vanno trattati con tecniche di cifratura, o mediante codici identifica­tivi, che li rendano temporanea­mente inintellig­ibili a chi è autorizzat­o ad accedervi».

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