Per provare stalking non serve certificato
La vittima non è tenuta a dimostrare con certificati medici lo stato di disagio psicologico e la paura provocati dallo stalker. È quanto deciso con sentenza emessa dalla quinta sezione penale della Corte di cassazione nella sentenza n. 20531 depositata ieri. Nel testo viene inoltre citata la sentenza delle sezioni unite n. 21461 del 19 luglio 2012 in ordine all’attendibilità riconosciuta ai denuncianti così come disciplinata dalle regole dettate dall’articolo 192 del codice di procedura penale (valutazione della prova).