La definizione
La mediazione costituisce un modo di risoluzione delle liti – obbligatorio per le controversie condominiali che riguardano la violazione o l’errata applicazione degli articoli 1117/1139 e degli articoli 61/72 delle Disposizioni di attuazione – che viene attuata mediante l’intervento di un soggetto terzo (il mediatore) che opera per favorire la conciliazione delle parti. Il risultato è un accordo che ha forza di contratto tra le parti L’arbitrato costituisce un giudizio volontario che si conclude con la decisione (il lodo) avente l’effetto di una sentenza, emessa non da un magistrato, ma da un soggetto terzo (l’arbitro) nominato dalle parti litiganti, in modo da evitare il processo ordinario