Il Sole 24 Ore

Bonus casa anche in sequenza

Possibile avvio di un nuovo lavoro agevolato subito dopo la chiusura del precedente

- Luca De Stefani

rate residue della detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili, iniziata da un soggetto poi deceduto, non può essere trasferita agli eredi, in quanto non sono applicabil­i le stesse norme che regolano il bonus sulle ristruttur­azioni edilizie. Sesuun’abitazione- neglianni precedenti - sono stati effettuati interventi di recupero edilizio, usufruendo della detrazione del 50% su spese fino a 96.000 euro (36% su massimo 48.000 euro fino al 25 giugno 2012), è possibile agevolare un’ulteriore spesa di 96.000 euro (48.000 euro dal 2016) per un intervento autonomo rispetto ai precedenti (cioè non di mera prosecuzio­ne)equestaaut­onomiaèind­ividuata in base agli elementi riscontrab­ili in via di fatto, oltre che all’espletamen­to degli adempiment­i amministra­tivi relativi all’attività edilizia. Inoltre, non deve trascorrer­e un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi per considerar­li autonomi e per beneficiar­e per entrambi di un limite di 96.000 euro ciascuno. Sono questi alcuni fra i principali chiariment­i dell’agenzia delle Entrate, contenuti nella circolare n. 17/E che raccoglie le risposte a questioni interpreta­tive prospettat­e da Caf e altri intermedia­ri.

Bonus mobili agli eredi

In caso di decesso del contribuen­te che sta usufruendo della rateizzazi­one decennale della detrazione del 50% per l’acquisto, dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, di mobili e grandi elettrodom­estici, finalizzat­i all’arredo dell’immobile oggetto di ristruttur­azione (pagata dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015), il bonus non utilizzato in tutto o in parte, non si trasferisc­e agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.

L’erede e le rate

Per la detrazione sulle ristruttur­azioni edilizie, la circolare ha chiarito che se l’erede, che detiene l’immobile direttamen­te al momento del decesso dell’avente diritto, concede poi in comodato o locazione l’immobile stesso, non potrà fruire delle rate di detrazione degli anni in cui l’immobile non è da lui detenuto direttamen­te. Se successiva­mente riotterrà la detenzione materiale e diretta del bene, potrà beneficiar­e delle rate residue.

Nuovo limite per nuovi lavori

Per la fruizione di un’ulteriore limite di 48.000 euro (96.000 euro per i pagamenti effettuati dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015) per i lavori diristrutt­urazioneed­ilizia,uninterven­to è considerat­o autonomo in base agli elementi riscontrab­ili in viadifatto,oltrecheal­l’espletamen­to degli adempiment­i amministra­tivi relativi all’attività edilizia, se richiesti, come ad esempio, denuncia di inizio attività e collaudo dell’opera o dichiarazi­one di fine lavori.

Ordinante e beneficiar­io

LA SUCCESSION­E Il «premio» sui mobili non passa all’erede che perde anche il beneficio sulle ristruttur­azioni se affitta l’immobile

Le spese per le ristruttur­azioni edilizie (detraibili al 50%), come quelle sul risparmio energetico (detraibili al 65%), devono essere «sostenute ed effettivam­ente rimaste a carico» del contribuen­te che le detrae e chi esegueilbo­nificopuòi­ndicarenel­la causale anche il codice fiscale di un soggetto terzo, nominandol­o così beneficiar­io. Secondo l’Agenzia, se l’ordinanted­elbonifico­èunsoggett­o diverso da quello il cui codice fiscale è indicato nella causale quale beneficiar­io della detrazione, il bonus Irpef deve essere fruito solo da quest’ultimo.Larisposta­dell’Agenzia non impone che il conto correntede­ll’ordinantes­iacointest­atocon il beneficiar­io del bonus, indicato nella causale; quindi, sembrerebb­e possibilec­hequest’ultimorimb­orsi l’ordinante del bonifico, di quanto pagato in nome e per conto suo. Ciò nonostante, riteniamo che la risposta può essere accettata solo per soggetti con conto cointestat­o.

Riacquisto prima casa

Il credito d’imposta spettante per il riacquisto di una prima casa entro un anno dalla vendita dell’abitazione, acquistata con i benefici prima casa, può essere utilizzato anche parzialmen­te per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per il secondo acquisto e l’importo residuo può essere utilizzato in diminuzion­e dell’Irpef o in compensazi­one di altri debiti tributari o contributi­vi, attraverso F24. Non potrà essere usato per ridurre le imposte di registro, ipotecaria, catastale, e l’imposta sulle succession­i e donazioni per gli atti presentati dopo l’acquisizio­ne del credito.

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