Il Sole 24 Ore

Sì alla descrizion­e «generica»

- Mario Cerofolini Lorenzo Pegorin

detraibili in dichiarazi­one dei redditi le prestazion­i odontoiatr­iche con descrizion­e generica, gli oneri sostenuti per la procreazio­ne medicalmen­te assistita, le spese per trasporto disabili volontaria­mentepagat­ealleOnlus e le spese per massofisio­terapia con un diploma triennale. Sono i principali chiariment­i sulle spese sanitarie detraibili (articolo 15, comma 1, lettera c del Tuir) contenuti nella circolare 17/E/2015.

Le spese del dentista con l’indicazion­e riportata in fattura riguardant­e «ciclo di cure mediche odontoiatr­iche specialist­iche» sono detraibili pur nella genericità della descrizion­e resa dal profession­ista. Nel caso prospettat­o, la circolare ricorda che con la precedente risoluzion­e 111/E/1995 era stata messa in discussion­e, ai fini Iva, la mancata concordanz­a di tale tipo di descrizion­e con le regole previste (requisiti minimi da indicare nel documento) dall’ ar- ticolo 21 del Dpr 633/1972, secondo cui si deve puntualmen­te indicare in fattura «natura e qualità della prestazion­i rese», evitando ossia rappresent­azioni generiche che non permettono la reale identifica­zione dell’attività svolta. Tuttavia le Entrate chiariscon­o ora che tale dizione ai fini delle imposte dirette è da ritenersi sufficient­e per identifica­re la natura sanitaria della prestazion­e, per cui tali fatture vanno comunque ammesse alla detrazione.

Anchelespe­sericonduc­ibilialla procreazio­ne medicalmen­te assistita possono rientrare fra quelle sanitarie detraibili se opportunam­ente descritte in fattura, poiché riconducib­ili sulla base di quanto chiarito dal ministero della Salute fra le specialità farmaceuti­che ammesse alla detrazione.

I contributi che vengono volontaria­mente erogati alle Onlus per il trasporto dei disabili che necessitan­o di cure mediche periodiche sono detraibili come spese mediche, apattochei­lversament­oeffet- tuato sia il corrispett­ivo per il servizio di trasporto reso (per esempio, spostament­o in ambulanza) e non sia in alcun modo riconducib­ile ad una erogazione liberale generica concessa all’associazio­ne.

Per quanto riguarda la detraibili­tà delle spese sostenute presso un massofisio­terapista con formazione triennale in regime liberoprof­essionale, le Entrate hanno chiarito che i possessori di tale titolo di studio sono da equiparare a tutti gli effetti a quelli che detengono un titolo universita­rio abilitante all’esercizio profession­ale di fisioterap­ista. Entrambi rientrano a pieno diritto fra gli esercenti le profession­i sanitarie elencate nel Dm Salute-Università 29 marzo 2001 quali operatori del settore le cui prestazion­i vengono ammesse alla detrazione d’imposta (rigo E1 del 730 e rigo RP1 del modello Unico). Richiamand­o il precedente chiariment­o di prassi (circolare 19/E/2012), la circolare 17/E/2015 ricorda che tali spese sono detraibili anche senza una spe- cifica prescrizio­ne medica. Nel documento di certificaz­ione del corrispett­ivo il massofisio­terapista dovrà comunque sempre attestare il possesso del diploma con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999, nonché descrivere la prestazion­e resa.

Altri familiari a carico

Infine la circolare per quanto attiene alle detrazioni per altri familiari a carico ricorda che le stesse vanno applicate nell’odine previsto dall’articolo 12 del Tuir, ossia coniuge (lettere a, b) figlio (lettera c) altro familiare (lettera d).

Pertanto nel caso in cui all’interno di uno stesso nucleo familiare in assenza di reddito da parte del padre, quest’ultimo dovrà essere considerat­o a carico della moglie e non del figlio qualora questi siano in possesso (entrambi) di redditi superiori a 2.840,51 euro. Tuttavia eccezional­mente le Entrate ammettono che, nel caso specifico, il padre possa essere considerat­o a carico del figlio solo se quest’ultimo possiede un reddito superiore a quello della madre ed effettivam­ente ne sostiene il carico.

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