Il Sole 24 Ore

Tfr in busta, banche alla stretta finale

Per chiedere il prestito serve la certificaz­ione dell’Inps che ha 30 giorni per rilasciarl­a

- Barbara Massara Matteo Prioschi

la pubblicazi­one della circolare 82/2015 dell’Inps può partire l’operazione Tfr in busta paga per le aziende che erogherann­o direttamen­te gli importi ai dipendenti, mentre qualche passaggio in più è necessario per quei datori di lavoro che vorranno accedere al finanziame­nto ad hoc previsto dalla legge di stabilità 2015.

Chi sceglie questa seconda opzione, dopo aver raccolto le scelte dei dipendenti, deve chiedere una certificaz­ione all’Inps, da presentare necessaria­mente alla banca che erogherà il finanziame­nto.

Presuppone­ndo che la richiesta venga spedita entro fine mese e poiché l’Inps ha 30 giorni di tempo per rispondere, la certificaz­ione potrebbe arrivare anche oltre il tempo utile per compilare il flusso Uniemens e pagare o meno il Tfr a maggio.

Quanto alle banche che erogherann­o il finanziame­nto, si attende la pubblicazi­one sul sito dell’Abi degli istituti che hanno aderito all’accordo quadro sottoscrit­to con i ministeri dell’Economia e del Lavoro. Dall’associazio­ne bancaria fanno sapere che subito dopo la sottoscriz­ione dell’accordo quadro, avvenuta il 20 marzo, i principali gruppi bancari hanno avviato l’attività di definizion­e delle procedure interne necessarie all’erogazione dei finanziame­nti. Alcuni potrebbero essere pronti nei primi giorni di maggio. In ogni caso, se un’azienda presenterà domanda di finanziame­nto, questa non verrà scartata a prescinder­e, ma la sua gestione sarà legata ai tempi dell’implementa­zione dell’accordo.

Sempre con riferiment­o ai requisiti di accesso al finanziame­nto assistito, l’istituto ha fornito importanti precisazio­ni con la circolare 82. La legge di stabilità ha sinteticam­ente individuat­o come potenziali beneficiar­i le aziende con meno di 50 addetti, mentre il Dpcm attuativo 29/2015 ha precisato che tali imprese devono essere altresì escluse dall’obbligo di versare il Tfr al fondo di tesoreria Inps.

Nella circolare 82/ 2015 l’Inps ha chiarito che le due condizioni devono coesistere in quanto l’azienda, oltre a non essere soggetta all’obbligo del versamento al fondo di tesoreria (in base alla situazione occupazion­ale cristalliz­zata al 31 dicembre 2006 ovvero nell’anno di costituzio­ne, se successivo), deve altresì avere un numero medio di addetti inferiore a 50 unità calcolato al 31 dicembre 2014 (o nell’anno di inizio attività, se successivo) secondo le regole già previste dal decreto ministeria­le del 30 gennaio 2007 e dalla circolare Inps 70/2007.

In pratica, affinchè le aziende già costituite al 31 dicembre 2014 possano accedere al finanziame­nto il requisito occupazion­ale medio inferiore ai 50 dipendenti deve esistere sia nel 2006 (o nel successivo anno di costituzio­ne) che nel 2014.

Per le aziende costituite dal 2015 in avanti il requisito, sempre calcolato come media annuale, dovrà essere invece verificato con riferiment­o all’anno civile di inizio attività (quando cioè inizia l’attività con dipendenti). La conseguenz­a, puntualizz­ata dall’Inps, è che l’accesso al credito sarà consentito solo a partire dall’anno successivo e che nell’anno di avvio l’azienda dovrà eventualme­nte utilizzare le risorse proprie per erogare la Quir.

Un’altra importante precisazio­ne dell’Inps, sempre riferita ai dipendenti delle aziende finanziate dalle banche, riguarda la gestione della cessazione del rapporto di lavoro. In consideraz­ione del fatto che l’erogazione della Quir è di fatto traslata a tre mesi dopo, l’istituto precisa che non sarà oggetto di finanziame­nto solo la Quir maturata nel mese della cessazione.

Ad esempio in caso di cessazione intervenut­a a maggio 2016, il datore di lavoro erogherà (a maggio) le Quir di marzo e aprile ricorrendo al finanziame­nto assistito, e la Quir di maggio utilizzand­o risorse proprie.

Questa particolar­e situazione sarà poi gestita nel flusso Uniemens dandone e v i denza nel l ’ e l e mento «QUIRFinLiQ­uidata» duplicando i relativi dati per ciascun mese a cui si riferisce l’importo erogato e finanziato nel mese di cessazione. Il Tfr in busta paga deve essere pagato direttamen­te dal datore di lavoro se questi ha almeno 50 addetti alle sue dipendenze. Invece le aziende più piccole possono scegliere se pagarlo direttamen­te o utilizzare un finanziame­nto ad hoc che verrà restituito in unica soluzione al termine dell’operazione, nel mese di ottobre del 2018. Nel primo caso, il Tfr si trasforma in Quir (quota integrativ­a della retribuzio­ne) già il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha presentato la relativa richiesta. Nel secondo caso, la norma prevede che il finanziame­nto e la Quir avvengano con uno slittament­o di tre mesi. Quindi, ipotizzand­o che il lavoratore presenti la domanda in aprile, il Tfr di maggio entrerà nella busta paga di agosto e così via fino a giugno 2018, ultimo mese utile, che sarà “pagato” a settembre 2018. Per richiedere il finanziame­nto è necessaria una certificaz­ione dell’azienda da parte dell’Inps e una visura camerale.

IL REQUISITO Secondo l’istituto di previdenza la soglia dei 50 addetti deve essere verificata a fine 2006 e al 31 dicembre 2014

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