Tfr in busta, banche alla stretta finale
Per chiedere il prestito serve la certificazione dell’Inps che ha 30 giorni per rilasciarla
la pubblicazione della circolare 82/2015 dell’Inps può partire l’operazione Tfr in busta paga per le aziende che erogheranno direttamente gli importi ai dipendenti, mentre qualche passaggio in più è necessario per quei datori di lavoro che vorranno accedere al finanziamento ad hoc previsto dalla legge di stabilità 2015.
Chi sceglie questa seconda opzione, dopo aver raccolto le scelte dei dipendenti, deve chiedere una certificazione all’Inps, da presentare necessariamente alla banca che erogherà il finanziamento.
Presupponendo che la richiesta venga spedita entro fine mese e poiché l’Inps ha 30 giorni di tempo per rispondere, la certificazione potrebbe arrivare anche oltre il tempo utile per compilare il flusso Uniemens e pagare o meno il Tfr a maggio.
Quanto alle banche che erogheranno il finanziamento, si attende la pubblicazione sul sito dell’Abi degli istituti che hanno aderito all’accordo quadro sottoscritto con i ministeri dell’Economia e del Lavoro. Dall’associazione bancaria fanno sapere che subito dopo la sottoscrizione dell’accordo quadro, avvenuta il 20 marzo, i principali gruppi bancari hanno avviato l’attività di definizione delle procedure interne necessarie all’erogazione dei finanziamenti. Alcuni potrebbero essere pronti nei primi giorni di maggio. In ogni caso, se un’azienda presenterà domanda di finanziamento, questa non verrà scartata a prescindere, ma la sua gestione sarà legata ai tempi dell’implementazione dell’accordo.
Sempre con riferimento ai requisiti di accesso al finanziamento assistito, l’istituto ha fornito importanti precisazioni con la circolare 82. La legge di stabilità ha sinteticamente individuato come potenziali beneficiari le aziende con meno di 50 addetti, mentre il Dpcm attuativo 29/2015 ha precisato che tali imprese devono essere altresì escluse dall’obbligo di versare il Tfr al fondo di tesoreria Inps.
Nella circolare 82/ 2015 l’Inps ha chiarito che le due condizioni devono coesistere in quanto l’azienda, oltre a non essere soggetta all’obbligo del versamento al fondo di tesoreria (in base alla situazione occupazionale cristallizzata al 31 dicembre 2006 ovvero nell’anno di costituzione, se successivo), deve altresì avere un numero medio di addetti inferiore a 50 unità calcolato al 31 dicembre 2014 (o nell’anno di inizio attività, se successivo) secondo le regole già previste dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2007 e dalla circolare Inps 70/2007.
In pratica, affinchè le aziende già costituite al 31 dicembre 2014 possano accedere al finanziamento il requisito occupazionale medio inferiore ai 50 dipendenti deve esistere sia nel 2006 (o nel successivo anno di costituzione) che nel 2014.
Per le aziende costituite dal 2015 in avanti il requisito, sempre calcolato come media annuale, dovrà essere invece verificato con riferimento all’anno civile di inizio attività (quando cioè inizia l’attività con dipendenti). La conseguenza, puntualizzata dall’Inps, è che l’accesso al credito sarà consentito solo a partire dall’anno successivo e che nell’anno di avvio l’azienda dovrà eventualmente utilizzare le risorse proprie per erogare la Quir.
Un’altra importante precisazione dell’Inps, sempre riferita ai dipendenti delle aziende finanziate dalle banche, riguarda la gestione della cessazione del rapporto di lavoro. In considerazione del fatto che l’erogazione della Quir è di fatto traslata a tre mesi dopo, l’istituto precisa che non sarà oggetto di finanziamento solo la Quir maturata nel mese della cessazione.
Ad esempio in caso di cessazione intervenuta a maggio 2016, il datore di lavoro erogherà (a maggio) le Quir di marzo e aprile ricorrendo al finanziamento assistito, e la Quir di maggio utilizzando risorse proprie.
Questa particolare situazione sarà poi gestita nel flusso Uniemens dandone e v i denza nel l ’ e l e mento «QUIRFinLiQuidata» duplicando i relativi dati per ciascun mese a cui si riferisce l’importo erogato e finanziato nel mese di cessazione. Il Tfr in busta paga deve essere pagato direttamente dal datore di lavoro se questi ha almeno 50 addetti alle sue dipendenze. Invece le aziende più piccole possono scegliere se pagarlo direttamente o utilizzare un finanziamento ad hoc che verrà restituito in unica soluzione al termine dell’operazione, nel mese di ottobre del 2018. Nel primo caso, il Tfr si trasforma in Quir (quota integrativa della retribuzione) già il mese successivo a quello in cui il lavoratore ha presentato la relativa richiesta. Nel secondo caso, la norma prevede che il finanziamento e la Quir avvengano con uno slittamento di tre mesi. Quindi, ipotizzando che il lavoratore presenti la domanda in aprile, il Tfr di maggio entrerà nella busta paga di agosto e così via fino a giugno 2018, ultimo mese utile, che sarà “pagato” a settembre 2018. Per richiedere il finanziamento è necessaria una certificazione dell’azienda da parte dell’Inps e una visura camerale.
IL REQUISITO Secondo l’istituto di previdenza la soglia dei 50 addetti deve essere verificata a fine 2006 e al 31 dicembre 2014