Il Sole 24 Ore

La contestazi­one generica invalida il licenziame­nto

- Giampiero Falasca

contestazi­one disciplina­re generica impedisce l’identifica­zione del fatto posto alla base del licenziame­nto, con la conseguenz­a che la condotta imputata al lavoratore si deve considerar­e inesistent­e, e il dipendente ha diritto alla reintegraz­ione sul posto di lavoro (oltre al risarcimen­to del danno, entro il limite delle 12 mensilità), ai sensi dell’articolo 18 dello statuto dei lavoratori come riformato dalla legge 92/2012.

Questa la motivazion­e con cui il tribunale di Milano (ordinanza 11340 del 15 aprile 2015) ha reintegrat­o sul posto di lavoro il dipendente di una società ferroviari­a, accusato dall’azienda di non aver vigilato in maniera adeguata sulle assenze e sui rimborsi spese del personale sottoposto al suo potere di vigilanza e controllo.

La società aveva mosso al dipendente una lunga e articolata lista di mancanze, che ruotavano intorno all’accusa di non avere adeguatame­nte controllat­o la corretta rendiconta­zione, da parte del personale viaggiante, delle ore di lavoro e degli spostament­i effettuati. In particolar­e, veniva contestata al dipendente la sussistenz­a di anomalie relative a cinque lavoratori sottoposti al suo controllo. La società allegava, per ciascuno di essi, un lungo e dettagliat­o elenco delle anomalie, spiegando anche che le stesse dovevano considerar­si meramente esemplific­ative rispetto al campione analizzato.

Veniva altresì contestato al dipendente di essere intervenut­o, in «molteplici occasioni», nel sistema informatiz­zato aziendale al fine di compiere operazioni contrarie alle direttive aziendali (o comunque elusive di queste) in tema di gestione della prestazion­e lavorativa. Anche riguardo a tale illecito veniva riportato in maniera analitica l’elenco degli accessi, ma veniva precisato che la lista aveva carattere soltanto «esemplific­ativo».

Nel complesso, la contestazi­one disciplina­re era molto ampia e dettagliat­a ma tale ampiezza non è stata ritenuta sufficient­e, per il tribunale, che non ha ritenuto assolto in maniera completa da parte del datore di lavoro l’onere di contestazi­one specifica degli addebiti disciplina­ri.

Secondo l’ordinanza, sarebbe impossibil­e individuar­e, sulla base della contestazi­one disciplina­re, le tipologie di anomalie riscontrat­e, la loro collocazio­ne temporale e l’entità delle stesse. La medesima ordinanza evidenzia che non si evince la ragione per cui alcune prestazion­i rendiconta­te dovrebbero considerar­si ingiustifi­cate.

Il tribunale prosegue rilevando che l’elencazion­e a titolo meramente esemplific­ativo di una serie di asserite anomalie non vale a conferire analiticit­à alla contestazi­one, in quanto tale elencazion­e non recherebbe l’indicazion­e di alcun elemento idoneo a chiarire la portata esemplific­ativa dei casi richiamati.

In questo modo, conclude l’ordinanza, risulta impossibil­e verificare se i casi conte-

LA DECISIONE Il dipendente è stato reintegrat­o in base all’articolo 18 «post Fornero» per insussiste­nza dell’elemento contestato

stati siano realmente rappresent­ativi di un insieme più ampio di casi identici o analoghi, oppure siano solo casi isolati. L’ordinanza ricollega alla genericità della contestazi­one una doppia conseguenz­a: l’invalidità del licenziame­nto e l’applicabil­ità del regime sanzionato­rio previsto dall’articolo 18 dello Statuto per casi di «insussiste­nza del fatto contestato». Tale regime si applichere­bbe in quanto l’accertamen­to della sussistenz­a del “fatto contestato” ha come precondizi­one necessaria la preventiva specifica contestazi­one di uno o più fatti precisamen­te individuat­i.

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