Il Sole 24 Ore

Reato online nel luogo dell’accesso abusivo

- Patrizia Maciocchi

reato di accesso abusivo si consuma nel luogo in cui si trova chi entra nel sistema informatic­o senza essere abilitato o lo usa per scopi diversi da quelli autorizzat­i. Le Sezioni unite, con la sentenza 17325 depositata ieri, hanno preso posizione sulla competenza territoria­le, dopo un gioco al rimpallo tra giudici di merito.

Da verificare c’era l’accusa, per il reato previsto dall’articolo 615-ter del Codice penale, a carico di un’impiegata della Motorizzaz­ione civile di Napoli che aveva usato le sue credenzial­i per leggere informazio­ni che interessav­ano l’amministra­tore di un’agenzia di pratiche automobili­stiche, anche lui coinvolto nel reato. Il Gup di Napoli aveva declinato la sua competenza, ritenendo che il caso rientrasse nella giurisdizi­one del Tribunale di Roma, dove era situata la banca dati violata del ministero delle Infrastrut­ture e dei Trasporti. Con una sorta di “navetta” giudiziari­a, però, il Gup della capitale ha tirato di nuovo in ballo Napoli, facendo coincidere il luogo del reato con quello in cui era avvenuto il collegamen­to “in remoto”.

La divisione della giurisprud­enza è speculare e non aiuta. Per sbrogliare la matassa si chiamano in causa le Sezioni unite.

Secondo una prima teoria «l’accesso si determina nel luogo dove viene effettivam­ente violata la protezione informatic­a e si verifica l’introduzio­ne nel sistema». Il reato non è dunque consumato dove sono inserite le credenzial­i di autenticaz­ione, ma quello in cui si entra nel server, dal momento che la procedura di accesso è solo un passaggio obbligato per introdursi nel sistema. La tesi che fa coincidere il luogo del “delitto” con quello del server fa leva sulla constatazi­one che l’ingresso effettivo è solo quello presso il sistema centrale dopo il superament­o delle «barriere logiche» con l’immissione della password da remoto.

Chi arriva alla conclusion­e opposta, come la sezione remittente, parte dal presuppost­o che il computer (client) e l’elaborator­e centrale (server) vanno considerat­i una sola unità di elaborazio­ne: il sistema telematico. L’accesso, penalmente rilevante, inizia dalla postazione remota dove si trova l’utente e lì si perfeziona, perché il soggetti vi fa l’unica azione volontaria che lo mette in condizione di entrare nel dominio delle informazio­ni visionate dalla periferica. Il criterio privilegia le modalità di funzioname­nto dei sistemi informatic­i, anche in consideraz­ione della difficoltà di individuar­e il posto in cui i dati sono collocati. Compito reso arduo dalla dimensione “aterritori­ale”, incrementa­ta dai dispositiv­i mobili, tablet, smartphone, portatili e dai cloud computing, che permettono a tutti gli utenti della rete di memorizzar­e, elaborare e condivider­e informazio­ni su piattaform­e delocalizz­ate e accessibil­i da ogni parte del pianeta.

Le Sezioni unite, dunque, non sono convinte dalla teoria del server, ma dalla possibilit­à di trovare traccia delle operazioni via internet sia sul server che sul client. Ciò dimostra l’unicità del sistema.

L’UNICITÀ DEL SISTEMA I giudici scartano la teoria del posto nel quale è collocato fisicament­e il server, per abbracciar­e la tesi sul funzioname­nto delocalizz­ato

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy