La compliance prova a rilanciare la sfida
un interessante avvio con il progetto pilota nel 2013, non vi erano state ulteriori indicazioni operative in merito e si è quindi restati in attesa dell’attuazione della Delega fiscale.
Il decreto sull’abuso del diritto, precisamente gli articoli da 3 a 7, riapre la strada a quello che dovrebbe essere un nuovo approccio, di carattere opzionale, nella relazione fisco- contribuente, basato su principi di trasparenza e cooperazione ed improntato al reciproco affidamento tra amministrazione finanziaria e contribuenti per prevenire e risolvere le controversie fiscali.
Destinatari del regime in prima applicazione
L’adesione è riservata ai contribuenti di maggiori dimensioni che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e, comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione (84) e quindi non solo quelli selezionati (14) per il progetto pilota. Dopo una prima fase di avvio del regime, l’auspicio è che venga ampliata la platea dei possibili destinatari a tutti quei contribuenti che, in possesso dei requisiti, intendano aderire.
Requisiti
Il contribuente che intende aderire deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate, di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno.
A questo fine i sistemi di controllo impostati ai fini 231, Sox, Compliance bancaria sono un ottimo punto di partenza tuttavia non sostitutivi di quello che dovrà essere a tutti gli effetti la definizione di un nuovo modello di rilevazione e prevenzione del rischio fiscale. Ogni buona governance societaria dovrebbe oggi poter contare su un efficace tax control framework che prevenga le conseguenze reputazionali e penali connesse al verificarsi dei suddetti rischi e non è un caso se ultimamente gli analisti finanziari mostrano uno specifico interesse al riguardo
Non vengono date indicazioni dettagliate, né verranno date per rispettare le scelte organizzative della società, di come il modello dovrà essere realizzato ma viene chiarito che il sistema dovrà assicurare:
e una chiara attribuzione di ruoli e responsabilità nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa;
r efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i livelli aziendali;
t efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni correttive.
Evidentemente tutto questo sarà possibile stanziando budget ad hoc come del resto già avviene per la 231.
Con cadenza annuale occorrerà inviare una relazione informativa agli organi di gestione, per l’esame e le valutazioni conseguenti, relativamente agli adempimenti tributari, le verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per rimediare a eventuali carenze rilevate, nonché le attività pianificate.
Vantaggi
L’adesione al regime comporta diversi vantaggi per il contribuente, tra cui: 1 un confronto preventivo con l’agenzia delle Entrate circa la valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali; 1 una procedura abbreviata di interpello preventivo ( 45 giorni) ; 1 la riduzione delle sanzioni amministrative alla metà e comunque non in misura superiore al minimo edittale, e la sospensione della loro riscossione fino alla definitività dell’accertamento, quanto alle posizioni a rischio comunicate; 1 l’esclusione dall’obbligo di prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia dirette sia indirette.
In ambito penale, il legislatore sembra essere ancora un po’ troppo timido e non prende una chiara posizione che, al contrario, sarebbe fortemente auspicabile per dare un concreto segnale incentivante ai contribuenti. In caso di denuncia per reati fiscali, non è molto chiara la valenza della comunicazione dell’Agenzia alla procura della Repubblica dell’adesione al regime da parte del contribuente. Sembra essere una comunicazione ridondante rispetto al fatto che già un elenco degli aderenti al Regime sarebbe disponibile a tale scopo.
Nell’interazione fattiva con i contribuenti, tra gli impegni assunti dall’agenzia delle Entrate vi saranno quelli di: 1 valutare il sistema adottato per il conseguimento delle finalità e suggerire eventuali adeguamenti; 1 pubblicare periodicamente sul proprio sito l’elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti di pianificazione fiscale aggressiva; 1 promuovere relazioni con i contribuenti improntate a principi di trasparenza, collaborazione e correttezza nell’intento di favorire un contesto fiscale di certezza; 1 tenere in debita considerazione gli esiti dell’esame e della valutazione effettuate dagli organi di gestione delle società aderenti.