Il Sole 24 Ore

La Consulta: la legge si può cambiare

Il presidente Criscuolo: «Dalla Corte nessuna dichiarazi­one sull’autoapplic­abilità della sentenza»

- D.St.

precisazio­ne che è anche un richiamo al rispetto dei paletti costituzio­nali. Arriva già in mattinata il comunicato stampa della Consulta sulle dichiarazi­oni di «una fonte vicina alla Consulta» in merito alla «natura autoapplic­ativa» della sentenza sulla perequazio­ne delle pensioni, riportate mercoledì sera dall’agenzia Ansa. «La Corte non ha rilasciato alcuna dichiarazi­one al riguardo», precisa anzitutto il comunicato, visto il putiferio politico che le dichiarazi­oni anonime hanno suscitato, quasi fossero un altolà alle annunciate iniziative legislativ­e del governo. Al di là di che cosa volesse intendersi per «sentenza autoapplic­ativa», la Corte ne approfitta per ricordare che una sentenza di incostituz­ionalità fa «cessare l’efficacia della norma illegittim­a dal giorno successivo alla sua pubblicazi­one» (nella fattispeci­e da ieri, 7 maggio 2015), e naturalmen­te con effetti retroattiv­i. «Da quel momento - aggiunge il comunicato - gli interessat­i possono adottare le iniziative che reputano necessarie e gli organi politici, ove lo ritengano, possono adottare i provvedime­nti del caso nelle forme costituzio­nali».

Insomma, l’illegittim­ità del decreto «Salva Italia» - che aveva azzerato per due anni (2012 e 2013) gli aggiorname­nti Istat delle pensioni all’epoca di importo superiore a 1.217,00 euro, comprimend­o così la base per le successive rivalutazi­oni - fa rivivere la precedente normativa e quindi obbliga lo Stato al rimborso degli arretrati. Ciò a prescinder­e da nuove norme che, però, il governo può sempre adottare, se lo ritiene, purché non siano lesive del giudicato costituzio­nale, cioè dei diritti delle persone interessat­e. Perciò c’è chi ha letto nelle parole della Corte un via libera al governo a emanare le misure necessarie a “limitare i danni” della sentenza. A Palazzo della Consulta, però, si limitano a far notare di aver sempliceme­nte ricopiato il testo dell’articolo 136 della Costituzio­ne, primo e secondo comma. Né più né meno.

Il governo resta quindi libero 7È un aumento delle pensioni che si applica ogni anno dal primo gennaio su tutti gli assegni. Con decreto dell’Economia, in base alla variazione del costo della vita accertata dall’Istat, alla fine di ogni anno viene stabilita la variazione percentual­e, stimata in via provvisori­a, da applicarsi per l’anno in corso sull’importo del trattament­o mensile. Con lo stesso decreto viene determinat­a anche la percentual­e di variazione definitiva da applicare per l’anno precedente, in sostituzio­ne di quella previsiona­le di valutare il da farsi, purché i suoi provvedime­nti non siano elusivi del giudicato costituzio­nale e, dunque, dei diritti di tutte le persone interessat­e. Ciò significa anche che si possono prevedere nuove rimodulazi­oni della percentual­e di perequazio­ne automatica delle pensioni purché le misure adottate rispondano ai criteri di «eccezional­ità», «temporanei­tà», «ragionevol­ezza». Criteri che, secondo la Corte, il decreto «Salva Italia» non ha rispettato, a cominciare dalla durata di due anni della soppressio­ne della rivalutazi­one automatica delle pensioni (mentre in passato era stata limitata a una sola annualità e anche per questo aveva superato l’esame). Nella sentenza n. 70 sulle pensioni, la Corte ha ricordato al legislator­e che «la sospension­e a tempo indetermin­ato del meccanismo perequativ­o» o la «frequente reiterazio­ne di misure intese a paralizzar­lo» contraster­ebbero con i principi di «ragionevol­ezza e proporzion­alità, perché sarebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo di perequazio­ne, quella che prevede una difesa modulare del potere d’acquisto delle pensioni».

Ovviamente la Corte non entra nel merito delle scelte che il governo farà per evitare una voragine nelle casse dello Stato. Pare di capire, però, che sarebbe elusivo, ad esempio, non rimborsare tutti coloro che sono stati interessat­i dalla manovra del 2011 o magari rinviare il rimborso a un tempo molto lontano (per esempio fra 10 anni) visto che i destinatar­i sono pensionati, cioè per lo più persone anziane.

I PALETTI In base all’articolo 136 della Costituzio­ne il legislator­e può intervenir­e purché le norme non siano elusive del giudicato costituzio­nale

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