La Consulta: la legge si può cambiare
Il presidente Criscuolo: «Dalla Corte nessuna dichiarazione sull’autoapplicabilità della sentenza»
precisazione che è anche un richiamo al rispetto dei paletti costituzionali. Arriva già in mattinata il comunicato stampa della Consulta sulle dichiarazioni di «una fonte vicina alla Consulta» in merito alla «natura autoapplicativa» della sentenza sulla perequazione delle pensioni, riportate mercoledì sera dall’agenzia Ansa. «La Corte non ha rilasciato alcuna dichiarazione al riguardo», precisa anzitutto il comunicato, visto il putiferio politico che le dichiarazioni anonime hanno suscitato, quasi fossero un altolà alle annunciate iniziative legislative del governo. Al di là di che cosa volesse intendersi per «sentenza autoapplicativa», la Corte ne approfitta per ricordare che una sentenza di incostituzionalità fa «cessare l’efficacia della norma illegittima dal giorno successivo alla sua pubblicazione» (nella fattispecie da ieri, 7 maggio 2015), e naturalmente con effetti retroattivi. «Da quel momento - aggiunge il comunicato - gli interessati possono adottare le iniziative che reputano necessarie e gli organi politici, ove lo ritengano, possono adottare i provvedimenti del caso nelle forme costituzionali».
Insomma, l’illegittimità del decreto «Salva Italia» - che aveva azzerato per due anni (2012 e 2013) gli aggiornamenti Istat delle pensioni all’epoca di importo superiore a 1.217,00 euro, comprimendo così la base per le successive rivalutazioni - fa rivivere la precedente normativa e quindi obbliga lo Stato al rimborso degli arretrati. Ciò a prescindere da nuove norme che, però, il governo può sempre adottare, se lo ritiene, purché non siano lesive del giudicato costituzionale, cioè dei diritti delle persone interessate. Perciò c’è chi ha letto nelle parole della Corte un via libera al governo a emanare le misure necessarie a “limitare i danni” della sentenza. A Palazzo della Consulta, però, si limitano a far notare di aver semplicemente ricopiato il testo dell’articolo 136 della Costituzione, primo e secondo comma. Né più né meno.
Il governo resta quindi libero 7È un aumento delle pensioni che si applica ogni anno dal primo gennaio su tutti gli assegni. Con decreto dell’Economia, in base alla variazione del costo della vita accertata dall’Istat, alla fine di ogni anno viene stabilita la variazione percentuale, stimata in via provvisoria, da applicarsi per l’anno in corso sull’importo del trattamento mensile. Con lo stesso decreto viene determinata anche la percentuale di variazione definitiva da applicare per l’anno precedente, in sostituzione di quella previsionale di valutare il da farsi, purché i suoi provvedimenti non siano elusivi del giudicato costituzionale e, dunque, dei diritti di tutte le persone interessate. Ciò significa anche che si possono prevedere nuove rimodulazioni della percentuale di perequazione automatica delle pensioni purché le misure adottate rispondano ai criteri di «eccezionalità», «temporaneità», «ragionevolezza». Criteri che, secondo la Corte, il decreto «Salva Italia» non ha rispettato, a cominciare dalla durata di due anni della soppressione della rivalutazione automatica delle pensioni (mentre in passato era stata limitata a una sola annualità e anche per questo aveva superato l’esame). Nella sentenza n. 70 sulle pensioni, la Corte ha ricordato al legislatore che «la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo» o la «frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo» contrasterebbero con i principi di «ragionevolezza e proporzionalità, perché sarebbe incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo di perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d’acquisto delle pensioni».
Ovviamente la Corte non entra nel merito delle scelte che il governo farà per evitare una voragine nelle casse dello Stato. Pare di capire, però, che sarebbe elusivo, ad esempio, non rimborsare tutti coloro che sono stati interessati dalla manovra del 2011 o magari rinviare il rimborso a un tempo molto lontano (per esempio fra 10 anni) visto che i destinatari sono pensionati, cioè per lo più persone anziane.
I PALETTI In base all’articolo 136 della Costituzione il legislatore può intervenire purché le norme non siano elusive del giudicato costituzionale