Non operatività, verifica su 5 anni
Sotto osservazione, oltre al periodo 2011-2013, anche il biennio 2009-2010
Unico 2015 le società in perdita triennale possono trovare la soluzione al problema della non operatività, per effetto dell’entrata in vigore (con decorrenza dal periodo d’imposta 2014) dell’articolo 18 del Dlgs 175/2014: il periodo di osservazione per decidere se nel 2014 la società rischia di essere di comodo è passato da tre a cinque anni, coinvolgendo, quindi, oltre al periodo 2011-2013, anche il precedente biennio 2009-2010. Per cui, la situazione di non operatività a causa dei risultati fiscali insufficienti riportati in Unico non si presenta più quando la società ha dichiarato (nel triennio 20112013) tre volte perdite fiscali ovvero due volte perdite e una volta un reddito imponibile inferiore al minimo rilevante ai fini della disciplina sulle “comodo” (ossia determinato ai sensi del comma 3 dell’articolo 30 della legge 724/94); ma si presenta quando, nel quinquennio 2009-2013, la società ha dichiarato cinque volte perdite fiscali ovvero quattro volte perdite e una volta un reddito imponibile “sotto soglia” (circolare 31/E/2014).
L’allargamento dell’orizzonte temporale consente a molte società, che avrebbero rischiato di cadere nella non operatività, di non ricaderci, né direttamente (grazie all’assenza dei requisiti di legge), né indirettamente (per effetto dell’operare di una causa di disapplicazione).
Vediamo alcune ipotesi e, con l’aiuto degli esempi riportati in questa pagina, qual è il comportamento da tenere nella compilazione dei righi di Unico 2015 SC.
La prima situazione è quella di una società in perdita fiscale costante negli ultimi tre periodi d’imposta, ma che nel 2009 e nel 2010 presentava un reddito imponibile (anche modesto). Oppure è sufficiente che, in almeno uno di questi due periodi, la società abbia dichiarato (al lordo delle perdite riportate) un reddito imponibile superiore a quello “minimo”. In questi casi, grazie alla nuova disciplina, la società non ricade tra le « non operative » (fatta salva, naturalmente, la verifica dei ricavi minimi nel 2014) e non ci sono quindi codici da indicare in Unico.
Altra situazione è quella della società in perdita quinquennale nel periodo 2009-2014 (o che ha dichiarato quattro perdite e un reddito insufficiente a raggiungere quello “minimo”), ma che nel 2009 o nel 2010 individua una causa di disapplicazione tra quelle riportate nel provvedimento 11 giugno 2012 (ad esempio il Mol positivo). Trovando la causa nel quinquennio, scatta la disapplicazione della disciplina delle perdite sistematiche e, se la causa riguarda il 2010, il problema non si porrà nemmeno in Unico 2016. Anche in questo caso la soluzione definitiva al problema della non operatività si ha solo verificando i ricavi 2014 sulla base del test ex articolo 30, poiché le cause di disapplicazione (contrariamente a quelle di esclusione) lasciano aperta la porta «all’altra forma di contagio» della non operatività. Tra le cause di disapplicazione del provvedimento 11 giugno 2012 assume particolare rilevanza quella che si riferisce alle società che, nel quinquennio considerato, trovano il loro primo periodo d’imposta. Come confermato dall’Agenzia ( circolare 6/ E/2015), per effetto delle modifiche impresse alla disciplina dal decreto semplificazioni, il problema della non operatività a causa delle perdite sistematiche non si può porre prima del settimo anno di attività, poiché, trascorsi i primi cinque che sono comunque indispensabili affinché la presunzione possa scattare, nel sesto periodo si individua comunque la causa di disapplicazione del primo periodo d’imposta nell’ambito del quinquennio precedente. Ciò significa che, operativamente, tutte le società nate dal 2009 in poi non possono (salvo operazioni straordinarie o altre cause di interruzione del periodo d’imposta) ricadere tra le “comodo” per il 2014, a meno che i ricavi dichiarati nel 2014 siano insufficienti a soddisfare il ricavo minimo (non operatività di tipo “tradizionale”).