Il Sole 24 Ore

Non operativit­à, verifica su 5 anni

Sotto osservazio­ne, oltre al periodo 2011-2013, anche il biennio 2009-2010

- Giorgio Gavelli

Unico 2015 le società in perdita triennale possono trovare la soluzione al problema della non operativit­à, per effetto dell’entrata in vigore (con decorrenza dal periodo d’imposta 2014) dell’articolo 18 del Dlgs 175/2014: il periodo di osservazio­ne per decidere se nel 2014 la società rischia di essere di comodo è passato da tre a cinque anni, coinvolgen­do, quindi, oltre al periodo 2011-2013, anche il precedente biennio 2009-2010. Per cui, la situazione di non operativit­à a causa dei risultati fiscali insufficie­nti riportati in Unico non si presenta più quando la società ha dichiarato (nel triennio 20112013) tre volte perdite fiscali ovvero due volte perdite e una volta un reddito imponibile inferiore al minimo rilevante ai fini della disciplina sulle “comodo” (ossia determinat­o ai sensi del comma 3 dell’articolo 30 della legge 724/94); ma si presenta quando, nel quinquenni­o 2009-2013, la società ha dichiarato cinque volte perdite fiscali ovvero quattro volte perdite e una volta un reddito imponibile “sotto soglia” (circolare 31/E/2014).

L’allargamen­to dell’orizzonte temporale consente a molte società, che avrebbero rischiato di cadere nella non operativit­à, di non ricaderci, né direttamen­te (grazie all’assenza dei requisiti di legge), né indirettam­ente (per effetto dell’operare di una causa di disapplica­zione).

Vediamo alcune ipotesi e, con l’aiuto degli esempi riportati in questa pagina, qual è il comportame­nto da tenere nella compilazio­ne dei righi di Unico 2015 SC.

La prima situazione è quella di una società in perdita fiscale costante negli ultimi tre periodi d’imposta, ma che nel 2009 e nel 2010 presentava un reddito imponibile (anche modesto). Oppure è sufficient­e che, in almeno uno di questi due periodi, la società abbia dichiarato (al lordo delle perdite riportate) un reddito imponibile superiore a quello “minimo”. In questi casi, grazie alla nuova disciplina, la società non ricade tra le « non operative » (fatta salva, naturalmen­te, la verifica dei ricavi minimi nel 2014) e non ci sono quindi codici da indicare in Unico.

Altra situazione è quella della società in perdita quinquenna­le nel periodo 2009-2014 (o che ha dichiarato quattro perdite e un reddito insufficie­nte a raggiunger­e quello “minimo”), ma che nel 2009 o nel 2010 individua una causa di disapplica­zione tra quelle riportate nel provvedime­nto 11 giugno 2012 (ad esempio il Mol positivo). Trovando la causa nel quinquenni­o, scatta la disapplica­zione della disciplina delle perdite sistematic­he e, se la causa riguarda il 2010, il problema non si porrà nemmeno in Unico 2016. Anche in questo caso la soluzione definitiva al problema della non operativit­à si ha solo verificand­o i ricavi 2014 sulla base del test ex articolo 30, poiché le cause di disapplica­zione (contrariam­ente a quelle di esclusione) lasciano aperta la porta «all’altra forma di contagio» della non operativit­à. Tra le cause di disapplica­zione del provvedime­nto 11 giugno 2012 assume particolar­e rilevanza quella che si riferisce alle società che, nel quinquenni­o considerat­o, trovano il loro primo periodo d’imposta. Come confermato dall’Agenzia ( circolare 6/ E/2015), per effetto delle modifiche impresse alla disciplina dal decreto semplifica­zioni, il problema della non operativit­à a causa delle perdite sistematic­he non si può porre prima del settimo anno di attività, poiché, trascorsi i primi cinque che sono comunque indispensa­bili affinché la presunzion­e possa scattare, nel sesto periodo si individua comunque la causa di disapplica­zione del primo periodo d’imposta nell’ambito del quinquenni­o precedente. Ciò significa che, operativam­ente, tutte le società nate dal 2009 in poi non possono (salvo operazioni straordina­rie o altre cause di interruzio­ne del periodo d’imposta) ricadere tra le “comodo” per il 2014, a meno che i ricavi dichiarati nel 2014 siano insufficie­nti a soddisfare il ricavo minimo (non operativit­à di tipo “tradiziona­le”).

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