Dogana in mare Test su corridoi ferroviari «dedicati»
il percorso di semplificazione delle operazioni doganali, con il rafforzamento dello sdoganamento anticipato in mare e la creazione dei corridoi ferroviari controllati. Con due note operative del 5 maggio, l’agenzia delle Dogane “forza”, infatti, il processo di creazione della «dogana mobile», anticipando nel tempo o differendo nello spazio le operazioni di importazione.
Sdoganamento in mare
Lo sdoganamento in mare è ormai una novità attiva in numerosi porti nazionali, ammessa sia per le operazioni di importazione, sia per le operazioni di transito, in sostanza ora dichiarabili prima che la merce sbarchi dalle navi. Con le note 121784/13 e 63077/14, infatti, la Dogana aveva formalizzato le procedure di preclearing in import e in transito, iniziando le relative fasi sperimentali, ora ridefinite con la nota 53187/2015.
Le merci in arrivo nell’Ue possono infatti essere dichiarate prima del loro arrivo al confine, ossia mentre sono in viaggio con destinazione un porto nazionale. Si tratta di una novità in cui le sinergie tra agenzia delle Dogane e sistema portuale, con l’interessamento delle capitanerie di porto, assumono una rilevanza cruciale.
A livello strategico, poi, la procedura permette alle aziende di ridisegnare i propri flussi logistici e di approvvigionamento. Queste ultime, infatti, possono conoscere in anticipo e con un buon grado di certezza gli esiti che saranno dati alle partite in arrivo, ossia se sono immediatamente svincolabili oppure necessitano di essere verificate dalle dogane o dalle altre autorità coinvolte nelle procedure di import.
Per armonizzare le procedure locali, poi, seguendo la traccia della prassi precedente, l’amministrazione ha inoltre adottato uno nuovo schema standard di disciplinare che consenta un’uniforme applicazione delle procedure di sdoganamento anticipato nei singoli porti.
Corridoi ferroviari
In parallelo, l’altra novità consiste nell’introduzione di corridoi ferroviari controllati, in grado di liberare le congestioni dei porti, differendo l’arrivo delle merci nei magazzini di temporanea custodia all’interno del territorio nazionale.
Con la nota 53313/2015 la Dogana ha infatti impartito le prime istruzioni per l’attivazione in via sperimentale di corridoi controllati ferroviari destinati, in concreto, alla movimentazione di container dal punto di sbarco fino al magazzino di temporanea custodia presso un nodo logistico di destinazione. Così è stato ancora di più ampliato il campo di applicazione già introdotto con la nota 67703/2011, riguardante la movimentazione dei container tra aree portuali e magazzini di temporanea custodia situati nei cosiddetti retroporti.
Il nodo logistico di destinazione deve essere in grado di ospitare presidi di altre amministrazioni per attuare gli stessi controlli (per esempio sanitari) previsti al punto di ingresso/sbarco, oppure garantire che tali controlli non devono essere espletati per le merci inoltrate.
Ancora, è necessario che il ricevente disponga di un magazzino di temporanea custodia e di una connessione ferroviaria continua con il porto. Si tratta per tutta evidenza di novità di enorme impatto e che devono ora essere oggetto di approfondito esame da parte degli operatori, impegnati ora a cogliere le opportunità di velocizzazione e riduzione dei costi offerte dalla disciplina in essere e dalla prassi dell’Agenzia.