La decisione della Commissione tributaria di Pesaro Restano validi gli atti firmati dai dirigenti «illegittimi»
sentenza della Commissione tributaria Provinciale di Pesaro (309/1/15) che ha dovuto prendere posizione sull’eccezione sollevata dalla difesa di un contribuente circa l’ inesistenza e/o nullità dell’atto impugnato a seguito della pubblicazione della sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzionale.
Sentenza che ha dichiarato illegittimi i decreti legge n. 16 del 2012 (articolo 8 comma 24) , n. 150 del 2013 (articolo 1 comma 14), n 192 del 2014 ( articolo 1 comma 8) travolgendo la nomina di circa 800 dirigenti appartenenti da anni alle agenzie delle Entrate, del Territorio e delle Dogane. Questa volta il pendolo della giustizia tributaria ha dato ragione all’amministrazione.
La Commissione ha voluto chiarire che non può essere sollevata genericamente ma deve essere provato dal contribuente che l’atto sia stato firmato proprio da uno dei dirigenti ritenuti illegittimi. Questo per il principio generale previsto dall’articolo 2967 del Codice civile secondo cui l’onere probatorio grava sulla parte che intende coltivare l’eccezione. La Commissione tributaria ha ritenuto infatti che essendo l’elenco dei dirigenti interessati da quanto contenuto nell’ordinanza del Consiglio di Stato remittente alla Consulta non avrebbe dovuto compiere alcuna indagine esplorativa. In secondo luogo la Commissione ha voluto pronunziarsi incidentalmente sulla figura del cosiddetto funzionario di fatto, sancendo che tale figura non si può applicare al caso di specie né sfavore né a favore del contribuente. Infine i giudici tributari hanno preso posizione sulla validità degli atti sottoscritti dai dirigenti ritenuti illegittimi sancendo chiaramente che anche quando venga annullata la nomina del titolare di un organo della Pa, l’accertamento dell’in- validità dell’atto di investitura non avrebbe alcuna conseguenza sugli atti emessi in precedenza. Poiché sempre secondo la Commissione quando l’organo nominato è dotato di funzioni di carattere generale il procedimento di nomina avrebbe piena autonomia e di conseguenza i vizi dell’atto non si ripercuoterebbero sugli atti espressivi di tale competenza generale se non per il futuro. Secondo tali giudici tale conclusione deriverebbe dal principio di conservazione degli atti della Pa. La Commissione tributaria di Pesaro a sostegno della propria motivazione ri- chiama degli orientamenti univoci della Cassazione Tributaria che supporterebbero la sua decisione incidentale (Cassazione 8248/06, 4283/ 12, 1346/ 12, 17044/13, 14492/13 e 220, 18758 del 2014) nonché di un richiamo espresso al punto 4.2 della motivazione della sentenza della Corte costituzionale che afferma che «la funzionalità delle Agenzie non è condizionata dagli incarichi dirigenziali previsti dalle disposizioni censurate…». Di questa pronunzia sia da parte dei contribuenti che dell’amministrazione finanziaria non si potrà non tener conto nei futuri giudizi, ma bisogna evidenziare che ve ne sono delle altre a sfavore dell’amministrazione. Attualmente infatti in quasi tutti i giudizi tale eccezione di nullità o inesistenza derivata dalla pronunzia della Consulta viene ormai sollevata con esiti diversi. La questione è divenuta quindi di tipo sistemico e riguardante la stessa certezza del diritto Tributario da tutti ormai invocata e che mai come in un caso come questo non può essere lasciata alle singole pronunzie delle diverse Commissioni Tributarie e nemmeno per questioni di tempo ad una pronunzia specifica sul punto della Cassazione, salvo che in un giudizio in corso imminente venga sollevata la questione anche d’ufficio, ma necessita di un intervento urgente legislativo .
L’APPELLO Urgente un intervento legislativo per superare le incertezze derivanti dalla pronuncia della Corte costituzionale