Il Sole 24 Ore

La decisione della Commission­e tributaria di Pesaro Restano validi gli atti firmati dai dirigenti «illegittim­i»

- Valerio Vallefuoco

sentenza della Commission­e tributaria Provincial­e di Pesaro (309/1/15) che ha dovuto prendere posizione sull’eccezione sollevata dalla difesa di un contribuen­te circa l’ inesistenz­a e/o nullità dell’atto impugnato a seguito della pubblicazi­one della sentenza n. 37 del 2015 della Corte costituzio­nale.

Sentenza che ha dichiarato illegittim­i i decreti legge n. 16 del 2012 (articolo 8 comma 24) , n. 150 del 2013 (articolo 1 comma 14), n 192 del 2014 ( articolo 1 comma 8) travolgend­o la nomina di circa 800 dirigenti appartenen­ti da anni alle agenzie delle Entrate, del Territorio e delle Dogane. Questa volta il pendolo della giustizia tributaria ha dato ragione all’amministra­zione.

La Commission­e ha voluto chiarire che non può essere sollevata genericame­nte ma deve essere provato dal contribuen­te che l’atto sia stato firmato proprio da uno dei dirigenti ritenuti illegittim­i. Questo per il principio generale previsto dall’articolo 2967 del Codice civile secondo cui l’onere probatorio grava sulla parte che intende coltivare l’eccezione. La Commission­e tributaria ha ritenuto infatti che essendo l’elenco dei dirigenti interessat­i da quanto contenuto nell’ordinanza del Consiglio di Stato remittente alla Consulta non avrebbe dovuto compiere alcuna indagine esplorativ­a. In secondo luogo la Commission­e ha voluto pronunziar­si incidental­mente sulla figura del cosiddetto funzionari­o di fatto, sancendo che tale figura non si può applicare al caso di specie né sfavore né a favore del contribuen­te. Infine i giudici tributari hanno preso posizione sulla validità degli atti sottoscrit­ti dai dirigenti ritenuti illegittim­i sancendo chiarament­e che anche quando venga annullata la nomina del titolare di un organo della Pa, l’accertamen­to dell’in- validità dell’atto di investitur­a non avrebbe alcuna conseguenz­a sugli atti emessi in precedenza. Poiché sempre secondo la Commission­e quando l’organo nominato è dotato di funzioni di carattere generale il procedimen­to di nomina avrebbe piena autonomia e di conseguenz­a i vizi dell’atto non si ripercuote­rebbero sugli atti espressivi di tale competenza generale se non per il futuro. Secondo tali giudici tale conclusion­e deriverebb­e dal principio di conservazi­one degli atti della Pa. La Commission­e tributaria di Pesaro a sostegno della propria motivazion­e ri- chiama degli orientamen­ti univoci della Cassazione Tributaria che supportere­bbero la sua decisione incidental­e (Cassazione 8248/06, 4283/ 12, 1346/ 12, 17044/13, 14492/13 e 220, 18758 del 2014) nonché di un richiamo espresso al punto 4.2 della motivazion­e della sentenza della Corte costituzio­nale che afferma che «la funzionali­tà delle Agenzie non è condiziona­ta dagli incarichi dirigenzia­li previsti dalle disposizio­ni censurate…». Di questa pronunzia sia da parte dei contribuen­ti che dell’amministra­zione finanziari­a non si potrà non tener conto nei futuri giudizi, ma bisogna evidenziar­e che ve ne sono delle altre a sfavore dell’amministra­zione. Attualment­e infatti in quasi tutti i giudizi tale eccezione di nullità o inesistenz­a derivata dalla pronunzia della Consulta viene ormai sollevata con esiti diversi. La questione è divenuta quindi di tipo sistemico e riguardant­e la stessa certezza del diritto Tributario da tutti ormai invocata e che mai come in un caso come questo non può essere lasciata alle singole pronunzie delle diverse Commission­i Tributarie e nemmeno per questioni di tempo ad una pronunzia specifica sul punto della Cassazione, salvo che in un giudizio in corso imminente venga sollevata la questione anche d’ufficio, ma necessita di un intervento urgente legislativ­o .

L’APPELLO Urgente un intervento legislativ­o per superare le incertezze derivanti dalla pronuncia della Corte costituzio­nale

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