Il Sole 24 Ore

Il Comune ha diritto a dati puntuali sulla riscossion­e Equitalia condannata per il rendiconto lacunoso

- Michele Nico

Corte dei conti ha condannato Equitalia al pagamento di 12.091.283 euro – oltre a rivalutazi­one monetaria e interessi legali – a favore di un Comune, in relazione ai danni prodotti all’Ente nella gestione del servizio di riscossion­e coattiva di tributi (sentenza n. 255/2015 del 6 maggio 2015, Sezione giurisdizi­onale per il Lazio).

Con la medesima decisione, la Corte ha anche sollecitat­o la Procura a valutare ulteriori ipotesi di sussistenz­a di danni per il disservizi­o. La vicenda prende le mosse dalla convenzion­e che un Comune laziale ha stipulato con Equitalia Spa nel 2008, affidando a quest’ultima la gestione del servizio di riscossion­e coattiva dei tributi comunali, delle multe e delle tariffe per il servizio idrico. Nel corso della convenzion­e, sorge un fitto scambio epistolare tra l’Amministra­zione e il concession­ario in ordine alle modalità del servizio. L’Ente lamenta il mancato e puntuale riscontro, per tutti i ruoli affidati, delle quote ritenute inesigibil­i, nonché l’estrema esiguità degli importi effettivam­ente riscossi. Il Comune denuncia, in buona sostanza, la totale assenza di chiarezza nella condotta del ge- store e la mancata partecipaz­ione di documenti che giustifich­ino l’inesigibil­ità dei crediti, rilevando una violazione dell’obbligo di rendiconta­zione a carico della società di riscossion­e. Permanendo l’insoddisfa­zione del Comune a fronte dei chiariment­i ottenuti, l’Ente chiama in giudizio il soggetto concession­ario, che viene appunto condannato.

Accertata la legittimaz­ione ad agire del Comune, la Sezione Lazio riconosce la fondatezza delle pretese, poiché «colui (…) che si obbliga a gestire il servizio di riscossion­e (e per tale fatto riveste la qualifica di agente contabile) deve dare “legale discarico” delle somme che non può versare nelle casse dell’Ente affidante; e questa dimostrazi­one non può che essere fornita attraverso la produzione documental­e delle cause che hanno impedito la materiale riscossion­e di quanto dovuto dal debitore erariale». Di qui il riconoscim­ento del danno arrecato alle casse comunali per la mancata riscossion­e di tributi, quale frutto dell’inadempime­nto contrattua­le in capo al soggetto concession­ario. È il caso di rilevare che questa sentenza potrebbe aprire la strada ad ulteriori ricorsi.

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