Il Comune ha diritto a dati puntuali sulla riscossione Equitalia condannata per il rendiconto lacunoso
Corte dei conti ha condannato Equitalia al pagamento di 12.091.283 euro – oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali – a favore di un Comune, in relazione ai danni prodotti all’Ente nella gestione del servizio di riscossione coattiva di tributi (sentenza n. 255/2015 del 6 maggio 2015, Sezione giurisdizionale per il Lazio).
Con la medesima decisione, la Corte ha anche sollecitato la Procura a valutare ulteriori ipotesi di sussistenza di danni per il disservizio. La vicenda prende le mosse dalla convenzione che un Comune laziale ha stipulato con Equitalia Spa nel 2008, affidando a quest’ultima la gestione del servizio di riscossione coattiva dei tributi comunali, delle multe e delle tariffe per il servizio idrico. Nel corso della convenzione, sorge un fitto scambio epistolare tra l’Amministrazione e il concessionario in ordine alle modalità del servizio. L’Ente lamenta il mancato e puntuale riscontro, per tutti i ruoli affidati, delle quote ritenute inesigibili, nonché l’estrema esiguità degli importi effettivamente riscossi. Il Comune denuncia, in buona sostanza, la totale assenza di chiarezza nella condotta del ge- store e la mancata partecipazione di documenti che giustifichino l’inesigibilità dei crediti, rilevando una violazione dell’obbligo di rendicontazione a carico della società di riscossione. Permanendo l’insoddisfazione del Comune a fronte dei chiarimenti ottenuti, l’Ente chiama in giudizio il soggetto concessionario, che viene appunto condannato.
Accertata la legittimazione ad agire del Comune, la Sezione Lazio riconosce la fondatezza delle pretese, poiché «colui (…) che si obbliga a gestire il servizio di riscossione (e per tale fatto riveste la qualifica di agente contabile) deve dare “legale discarico” delle somme che non può versare nelle casse dell’Ente affidante; e questa dimostrazione non può che essere fornita attraverso la produzione documentale delle cause che hanno impedito la materiale riscossione di quanto dovuto dal debitore erariale». Di qui il riconoscimento del danno arrecato alle casse comunali per la mancata riscossione di tributi, quale frutto dell’inadempimento contrattuale in capo al soggetto concessionario. È il caso di rilevare che questa sentenza potrebbe aprire la strada ad ulteriori ricorsi.