Il Sole 24 Ore

Omissioni Iva, conta la sostanza

- Matteo Balzanelli Massimo Sirri

pretesa tributaria, conseguent­e alla mancata compilazio­ne del quadro VC degli esportator­i abituali nella dichiarazi­one annuale Iva, non può essere abbandonat­a indiscrimi­natamente dall’amministra­zione finanziari­a nel presuppost­o che conti solo il comportame­nto concludent­e dell’operatore, il quale, se in possesso della specifica qualifica, abbia fatto acquisti senza applicazio­ne dell’imposta.

Questo, in sintesi, è il pensiero delle Entrate riportato nella risposta all’interrogaz­ione parlamenta­re n. 5-05529 di ieri. Per una valutazion­e compiuta delle singole fattispeci­e, occorre dunque esaminare “anche” il comportame­nto del fornitore dell’esportator­e. Trattandos­i di contenzios­i radicati nella vigenza delle regole anteriori alle modifiche della disciplina delle lettere d’intento di cui al Dlgs 175/2014, è necessario distinguer­e. Se il fornitore ha correttame­nte trasmesso la comunicazi­one ricevuta dal proprio cliente, appare possibile adottare un atteggiame­nto sostanzial­ista e non recuperare l’imposta in capo all’esportator­e abituale, poiché l’Agenzia aveva a disposizio­ne i dati per eseguire i necessari controlli. Resterebbe aperta la valutazion­e sulle sanzioni che, comunque, andrebbero irrogate nella misura prevista per le violazioni di carattere formale.

Diverso il caso dell’omissione nella compilazio­ne della dichiarazi­one, accompagna­ta dal mancato invio della lettera d’intento alle Entrate da parte del fornitore. Simili comportame­nti potrebbero celare finalità elusive o addirittur­a possibili fenomeni fraudolent­i. Per tale motivo, non è possibile rinunciare automatica­mente al recupero del tributo, ma occorrerà un sindacato da svolgere caso per caso, come, secondo le Entrate, suggerisce anche la giurisprud­enza europea: è citata la sentenza C-284/11, in base alla quale i «fondamenta­li» dell’imposta non possono essere messi in discussion­e quando sono rispettati i requisiti sostanzial­i, anche se certi requisiti formali sono stati omessi. La soluzione, infatti, può essere diversa se la violazione della forma impedisce di avere la prova certa del rispetto dei requisiti di sostanza. Ecco perché occorre valutare singolarme­nte. Con le regole 2015 per le lettere d’intento, infine, i controlli dovrebbero essere agevolati e simili situazioni non dovrebbero ripresenta­rsi.

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