Omissioni Iva, conta la sostanza
pretesa tributaria, conseguente alla mancata compilazione del quadro VC degli esportatori abituali nella dichiarazione annuale Iva, non può essere abbandonata indiscriminatamente dall’amministrazione finanziaria nel presupposto che conti solo il comportamento concludente dell’operatore, il quale, se in possesso della specifica qualifica, abbia fatto acquisti senza applicazione dell’imposta.
Questo, in sintesi, è il pensiero delle Entrate riportato nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-05529 di ieri. Per una valutazione compiuta delle singole fattispecie, occorre dunque esaminare “anche” il comportamento del fornitore dell’esportatore. Trattandosi di contenziosi radicati nella vigenza delle regole anteriori alle modifiche della disciplina delle lettere d’intento di cui al Dlgs 175/2014, è necessario distinguere. Se il fornitore ha correttamente trasmesso la comunicazione ricevuta dal proprio cliente, appare possibile adottare un atteggiamento sostanzialista e non recuperare l’imposta in capo all’esportatore abituale, poiché l’Agenzia aveva a disposizione i dati per eseguire i necessari controlli. Resterebbe aperta la valutazione sulle sanzioni che, comunque, andrebbero irrogate nella misura prevista per le violazioni di carattere formale.
Diverso il caso dell’omissione nella compilazione della dichiarazione, accompagnata dal mancato invio della lettera d’intento alle Entrate da parte del fornitore. Simili comportamenti potrebbero celare finalità elusive o addirittura possibili fenomeni fraudolenti. Per tale motivo, non è possibile rinunciare automaticamente al recupero del tributo, ma occorrerà un sindacato da svolgere caso per caso, come, secondo le Entrate, suggerisce anche la giurisprudenza europea: è citata la sentenza C-284/11, in base alla quale i «fondamentali» dell’imposta non possono essere messi in discussione quando sono rispettati i requisiti sostanziali, anche se certi requisiti formali sono stati omessi. La soluzione, infatti, può essere diversa se la violazione della forma impedisce di avere la prova certa del rispetto dei requisiti di sostanza. Ecco perché occorre valutare singolarmente. Con le regole 2015 per le lettere d’intento, infine, i controlli dovrebbero essere agevolati e simili situazioni non dovrebbero ripresentarsi.