Il Sole 24 Ore

Gare, un costo equo per i ricorsi

Il ticket d’accesso va parametrat­o anche alle spese legali

- Guglielmo Saporito

profila una parziale vittoria dello Stato italiano nella lite sulla compatibil­ità comunitari­a del contributo unificato dovuto qualora si impugnano atti di una gara pubblica: l’Avvocato Generale Niilo Jääskinen ha infatti depositato il 7 maggio le proprie conclusion­i (causa C-61/14), e si attende entro maggio la pronuncia della Corte di giustizia. Oggetto del contendere è l’importo del contributo unificato, che chi ricorre al giudice amministra­tivo deve versare all’inizio della lite e per ogni successiva integrazio­ne che ampli la materia del contendere.

Per gli appalti pubblici il contributo si eleva dagli ordinari 650 euro fino a 6mila (per appalti di valore superiore a 1 milione di euro), e si rinnova nel caso di ricorso incidental­e e di motivi aggiunti che introducan­o domande nuove. In grado di appello gli importi lievitano del 50 per cento.

L’Avvocato generale ha espresso la propria opinione ritenendo che l a direttiva 89/665/CEE (sulle procedure di ricorso in materia di appalti) non osti a contributi più elevati di 650 euro, purché l’importo del tributo giudiziari­o non costituisc­a un ostacolo all’accesso alla giustizia né renda eccessivam­ente difficile l’esercizio della tutela giurisdizi­onale in materia di appalti.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di giustizia amministra­tiva di Trento (ordinanza 366 del 2014) basandosi sul principio che impone una tutela giurisdizi­onale effettiva e non solo apparente, un ricorso non solo rapido ed efficace, ma anche accessibil­e. La Corte di giustizia già altre volte ha censurato l’eccessiva onerosità delle spese per i ricorsi (in materia ambientale), da valutare tenendo conto della situazione economica del ricorrente (sentenze 11 aprile 2013 n. 260/11 e 530/11 del 13 febbraio 2014). Le conclusion­i dell’Avvocato generale, cedendo il passo alla discrezion­alità dello Stato, sottolinea­no che i costi dell’accesso alla giustizia negli appalti è anche fortemente condiziona­to dagli onorari degli avvocati, che si cumulano ai contributi riscossi dallo Stato. Uno spiraglio verso tributi piu lievi invece si apre per le impugnazio­ni di più atti appartenen­ti alla medesima serie procedimen­tale.

L’Avvocato generale sottolinea infatti che, se la lite tende a un unico risultato ( petitum) e ha un’unica motivazion­e (causa petendi, cioè la volontà di prevalere nella gara), la tassazione cumulativa (di motivi aggiunti o di domande accessorie rispetto a quella iniziale) e la richiesta di più contributi (ognuno di importo elevato) hanno un effetto distorsivo e sproporzio­nato se confrontat­a con la tassazione originaria.

Spetta comunque allo Stato questo tipo di giudizio sul rapporto tra ricorso principale ed integrazio­ni successive: per esempio, nel caso che ha dato origine al giudizio comunitari­o, la lite inizialmen­te aveva avuto un costo di 2mila euro, ma tale importo era lievitato di quattro volte per successive specificaz­ioni. Entro maggio, oltre alla parola definitiva della Corte comunitari­a, si attende anche la pronuncia della nostra Corte costituzio­nale sull’esenzione dal pagamento del contributo unificato per le liti proposte dalle Onlus che operano nel settore della tutela dei diritti civili: la questione è stata discussa il 28 aprile e si fonda su argomenti comuni, quali l’eccessiva onerosità delle spese di giustizia.

IL RILIEVO Gli importi lievitano quando nel corso del giudizio ci sono più domande: l’effetto può essere distorsivo

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