Gare, un costo equo per i ricorsi
Il ticket d’accesso va parametrato anche alle spese legali
profila una parziale vittoria dello Stato italiano nella lite sulla compatibilità comunitaria del contributo unificato dovuto qualora si impugnano atti di una gara pubblica: l’Avvocato Generale Niilo Jääskinen ha infatti depositato il 7 maggio le proprie conclusioni (causa C-61/14), e si attende entro maggio la pronuncia della Corte di giustizia. Oggetto del contendere è l’importo del contributo unificato, che chi ricorre al giudice amministrativo deve versare all’inizio della lite e per ogni successiva integrazione che ampli la materia del contendere.
Per gli appalti pubblici il contributo si eleva dagli ordinari 650 euro fino a 6mila (per appalti di valore superiore a 1 milione di euro), e si rinnova nel caso di ricorso incidentale e di motivi aggiunti che introducano domande nuove. In grado di appello gli importi lievitano del 50 per cento.
L’Avvocato generale ha espresso la propria opinione ritenendo che l a direttiva 89/665/CEE (sulle procedure di ricorso in materia di appalti) non osti a contributi più elevati di 650 euro, purché l’importo del tributo giudiziario non costituisca un ostacolo all’accesso alla giustizia né renda eccessivamente difficile l’esercizio della tutela giurisdizionale in materia di appalti.
La questione era stata sollevata dal Tribunale di giustizia amministrativa di Trento (ordinanza 366 del 2014) basandosi sul principio che impone una tutela giurisdizionale effettiva e non solo apparente, un ricorso non solo rapido ed efficace, ma anche accessibile. La Corte di giustizia già altre volte ha censurato l’eccessiva onerosità delle spese per i ricorsi (in materia ambientale), da valutare tenendo conto della situazione economica del ricorrente (sentenze 11 aprile 2013 n. 260/11 e 530/11 del 13 febbraio 2014). Le conclusioni dell’Avvocato generale, cedendo il passo alla discrezionalità dello Stato, sottolineano che i costi dell’accesso alla giustizia negli appalti è anche fortemente condizionato dagli onorari degli avvocati, che si cumulano ai contributi riscossi dallo Stato. Uno spiraglio verso tributi piu lievi invece si apre per le impugnazioni di più atti appartenenti alla medesima serie procedimentale.
L’Avvocato generale sottolinea infatti che, se la lite tende a un unico risultato ( petitum) e ha un’unica motivazione (causa petendi, cioè la volontà di prevalere nella gara), la tassazione cumulativa (di motivi aggiunti o di domande accessorie rispetto a quella iniziale) e la richiesta di più contributi (ognuno di importo elevato) hanno un effetto distorsivo e sproporzionato se confrontata con la tassazione originaria.
Spetta comunque allo Stato questo tipo di giudizio sul rapporto tra ricorso principale ed integrazioni successive: per esempio, nel caso che ha dato origine al giudizio comunitario, la lite inizialmente aveva avuto un costo di 2mila euro, ma tale importo era lievitato di quattro volte per successive specificazioni. Entro maggio, oltre alla parola definitiva della Corte comunitaria, si attende anche la pronuncia della nostra Corte costituzionale sull’esenzione dal pagamento del contributo unificato per le liti proposte dalle Onlus che operano nel settore della tutela dei diritti civili: la questione è stata discussa il 28 aprile e si fonda su argomenti comuni, quali l’eccessiva onerosità delle spese di giustizia.
IL RILIEVO Gli importi lievitano quando nel corso del giudizio ci sono più domande: l’effetto può essere distorsivo