Agricoltura, assunzioni in solido
Opportunità per gruppi, aziende con la stessa proprietà o con titolari parenti
conseguenza dell’assunzione congiunta in agricoltura il lavoratore instaura un rapporto di lavoro con una pluralità di datori, intesi come tali sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanziale, i quali a loro volta rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro così instaurato.
È quanto evidenzia il ministero del Lavoro con la lettera circolare prot. 7671 del 6 maggio , con la quale fornisce alle Dtl le indicazioni operative a seguito del riformulato articolo 31 del Dlgs 276/03, per effetto dell’articolo 9 del Dl 76/13 (conv. dalla legge n. 99/2013) e da ultimo integrato dal Dm 27 marzo 2014.
Per entrare più nel merito della problematica occorre riportarsi all’articolo 31, il quale stabilisce che le imprese agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativa appartenenti allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, od imprese legate da un contratto di rete (quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole), possono procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.
Quella di rete è una tipologia di accordo tra imprese che da una parte garantisce loro l’autonomia imprenditoriale, dall’altra ne consente la capacità innovativa e la competitività.
Il Dm del 27 marzo 2014 (entrato in vigore il successivo 11 agosto), che aveva fino ad allora condizionato l’operatività dell’articolo 31, ha definito poi le modalità operative per la comunicazione delle assunzioni in questione individuando i soggetti tenuti ad effettuarle, predisponendo l’apposito modello “UNILAVCong”, nella sezione “altri datori di lavo- ro”. Tali soggetti sono stati individuati: e per i gruppi di impresa, le comunicazioni sono effettuate dall’impresa capogruppo; r per le imprese riconducibili allo stesso proprietario, l’adempimento è posto a carico del medesimo proprietario; t per le imprese riconducibili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado e per quelle legate tra loro da un contratto di rete, le comunicazioni sono effettuate per tramite del soggetto individuato da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazioni di legge. Verificandosi tale ipotesi, l’accordo dovrà essere depositato presso le associazioni di categoria con modalità che ne garantiscono la data certa di sottoscrizione mediante, ad esempio, raccomandata, Pec, timbro postale.
Le assunzioni congiunte, così come le variazioni del rapporto di lavoro (trasformazione, proroga, cessazione) andranno comunicate esclusivamente tramite la sezione “Adempimenti” del portale cliclavoro.gov.it, dove è operativa dal 7 gennaio scorso una apposita applicazione web denominata “Unilav-Congiunto”.
Al fine di realizzare, altresì, una semplificazione degli adempimenti lavoristici e previdenziali, nonché per ragioni di uniformità con le precedenti indicazioni, la nota ministeriale ritiene che, ferma restando la richiamata responsabilità in solido dei singoli datori di lavoro, correttamente gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro in argomento, tra i quali la tenuta del libro unico del lavoro, l’elaborazione dei prospetti paga, l’invio dei modelli Uniemens, saranno effettuati dai medesimi soggetti che, ai sensi del Dm 27 marzo 2014, sono già stati individuati quali soggetti tenuti alle comunicazioni obbligatorie.