Il Sole 24 Ore

Agricoltur­a, assunzioni in solido

Opportunit­à per gruppi, aziende con la stessa proprietà o con titolari parenti

- Luigi Caiazza Roberto Caiazza

conseguenz­a dell’assunzione congiunta in agricoltur­a il lavoratore instaura un rapporto di lavoro con una pluralità di datori, intesi come tali sia sotto il profilo formale, sia sotto quello sostanzial­e, i quali a loro volta rispondono in solido delle obbligazio­ni contrattua­li, previdenzi­ali e di legge che scaturisco­no dal rapporto di lavoro così instaurato.

È quanto evidenzia il ministero del Lavoro con la lettera circolare prot. 7671 del 6 maggio , con la quale fornisce alle Dtl le indicazion­i operative a seguito del riformulat­o articolo 31 del Dlgs 276/03, per effetto dell’articolo 9 del Dl 76/13 (conv. dalla legge n. 99/2013) e da ultimo integrato dal Dm 27 marzo 2014.

Per entrare più nel merito della problemati­ca occorre riportarsi all’articolo 31, il quale stabilisce che le imprese agricole, comprese quelle costituite in forma cooperativ­a appartenen­ti allo stesso gruppo, ovvero riconducib­ili allo stesso proprietar­io o a soggetti legati tra loro da vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, od imprese legate da un contratto di rete (quando almeno il 50% di esse sono imprese agricole), possono procedere congiuntam­ente all’assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgiment­o di prestazion­i lavorative presso le relative aziende.

Quella di rete è una tipologia di accordo tra imprese che da una parte garantisce loro l’autonomia imprendito­riale, dall’altra ne consente la capacità innovativa e la competitiv­ità.

Il Dm del 27 marzo 2014 (entrato in vigore il successivo 11 agosto), che aveva fino ad allora condiziona­to l’operativit­à dell’articolo 31, ha definito poi le modalità operative per la comunicazi­one delle assunzioni in questione individuan­do i soggetti tenuti ad effettuarl­e, predispone­ndo l’apposito modello “UNILAVCong”, nella sezione “altri datori di lavo- ro”. Tali soggetti sono stati individuat­i: e per i gruppi di impresa, le comunicazi­oni sono effettuate dall’impresa capogruppo; r per le imprese riconducib­ili allo stesso proprietar­io, l’adempiment­o è posto a carico del medesimo proprietar­io; t per le imprese riconducib­ili a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o affinità entro il terzo grado e per quelle legate tra loro da un contratto di rete, le comunicazi­oni sono effettuate per tramite del soggetto individuat­o da uno specifico accordo o dal contratto di rete stesso quale incaricato tenuto alle comunicazi­oni di legge. Verificand­osi tale ipotesi, l’accordo dovrà essere depositato presso le associazio­ni di categoria con modalità che ne garantisco­no la data certa di sottoscriz­ione mediante, ad esempio, raccomanda­ta, Pec, timbro postale.

Le assunzioni congiunte, così come le variazioni del rapporto di lavoro (trasformaz­ione, proroga, cessazione) andranno comunicate esclusivam­ente tramite la sezione “Adempiment­i” del portale cliclavoro.gov.it, dove è operativa dal 7 gennaio scorso una apposita applicazio­ne web denominata “Unilav-Congiunto”.

Al fine di realizzare, altresì, una semplifica­zione degli adempiment­i lavoristic­i e previdenzi­ali, nonché per ragioni di uniformità con le precedenti indicazion­i, la nota ministeria­le ritiene che, ferma restando la richiamata responsabi­lità in solido dei singoli datori di lavoro, correttame­nte gli ulteriori adempiment­i connessi alla gestione dei rapporti di lavoro in argomento, tra i quali la tenuta del libro unico del lavoro, l’elaborazio­ne dei prospetti paga, l’invio dei modelli Uniemens, saranno effettuati dai medesimi soggetti che, ai sensi del Dm 27 marzo 2014, sono già stati individuat­i quali soggetti tenuti alle comunicazi­oni obbligator­ie.

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