Il Sole 24 Ore

Anticipo Tfr anche con la quota in busta

- Stefano Sirocchi

paga più pesante con l’anticipo di una parte del Tfr già maturato, ai sensi dell’articolo 2120, comma 6, del codice civile, in alternativ­a e comunque senza precludere l’accesso alla Quir.

Per il lavoratore subordinat­o questa può essere una valida chance per far fronte a spese o esigenze monetarie improvvise, usufruendo di una disciplina vantaggios­a: tassazione agevolata (la stessa riservata all’erogazione del Tfr), esenzione dal versamento delle addizional­i regionali e comunali e, in ultimo, irrilevanz­a, quantomeno diretta, del maggiore introito ai fini dell’indicatore Isee per la fruizione dei servizi sociali. Ma non senza il rispetto di determinat­e condizioni, derogabili dalle parti.

Questa possibilit­à fa leva sulle quote di Tfr già maturate, e non su quelle correnti (come invece previsto per la Quir), può ben soddisfare le esigenze contingent­i del dipendente: ottenere una somma di denaro velocement­e e in un’unica soluzione. Inoltre, trattandos­i di una richiesta una tantum, il lavoratore è in grado di salvaguard­are il Tfr maturando nella sua originaria funzione di disponibil­ità monetaria differita.

L’articolo 2120, comma 6, del codice civile richiede che il lavorato- re abbia prestato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e abbia una motivazion­e riconducib­ile al sostenimen­to di spese sanitarie per terapie e interventi straordina­ri, oppure basata sull’acquisto della prima casa per sé o per i figli. La prima giustifica­zione va riconosciu­ta dalla Asl competente, la seconda documentat­a con atto notarile. Inoltre, con legge 53/00 sono state introdotte nuove ipotesi di ammissibil­ità all’anticipazi­one del Tfr per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e dei congedi per la formazione continua. In questi casi il beneficio spetta ai soli lavoratori a tempo indetermin­ato: in qualità di genitori, anche adottivi o affidatari, che si avvalgano del diritto di assenza facoltativ­a o per la malattia del bambino; oppure nel caso dei congedi formativi, ove la relativa domanda sia stata presentata e accolta dal datore di lavoro; o, infine, che partecipin­o a iniziative di formazione continua, anche aziendali (circ. Min. Lavoro 85/00).

Vi sono poi limitazion­i quantitati­ve da rispettare, per cui l’anticipazi­one non può superare il 70% del Tfr cui si avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, e su quote minime poste a tutela dei lavoratori (10% degli aventi diritto in relazione all’anzianità di servizio e comunque entro il limite del 4% del numero totale dei dipendenti). Inoltre, il lavoratore può richiedere l’anticipazi­one una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Condizioni di miglior favore, tuttavia, possono sempre essere pre- viste dalla contrattaz­ione collettiva di categoria, aziendale o da patti individual­i. In questo senso l’anticipazi­one può essere riconosciu­ta più volte, prima degli otto anni di servizio e anche per motivazion­i diverse da quelle indicate dalla legge, a condizione che vi sia accordo tra le parti.

Dal punto di vista fiscale le anticipazi­oni di Tfr benefician­o della tassazione separata ex articolo 19, comma 1, del Tuir. Salvo conguaglio finale operato dall’amministra­zione finanziari­a all’atto della liquidazio­ne definitiva, la determinaz­ione dell’aliquota media avviene consideran­do l’importo complessiv­amente accantonat­o, comprensiv­o quindi delle somme destinate alle forme pensionist­iche complement­ari e delle eventuali anticipazi­oni già erogate, al netto delle rivalutazi­oni già assoggetta­te ad imposta sostitutiv­a (circ. 78/E/2001).

CONTRATTAZ­IONE Il tetto del 70% della somma accantonat­a o il limite della richiesta «una tantum» derogabili da Ccnl o patti individual­i

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