Anticipo Tfr anche con la quota in busta
paga più pesante con l’anticipo di una parte del Tfr già maturato, ai sensi dell’articolo 2120, comma 6, del codice civile, in alternativa e comunque senza precludere l’accesso alla Quir.
Per il lavoratore subordinato questa può essere una valida chance per far fronte a spese o esigenze monetarie improvvise, usufruendo di una disciplina vantaggiosa: tassazione agevolata (la stessa riservata all’erogazione del Tfr), esenzione dal versamento delle addizionali regionali e comunali e, in ultimo, irrilevanza, quantomeno diretta, del maggiore introito ai fini dell’indicatore Isee per la fruizione dei servizi sociali. Ma non senza il rispetto di determinate condizioni, derogabili dalle parti.
Questa possibilità fa leva sulle quote di Tfr già maturate, e non su quelle correnti (come invece previsto per la Quir), può ben soddisfare le esigenze contingenti del dipendente: ottenere una somma di denaro velocemente e in un’unica soluzione. Inoltre, trattandosi di una richiesta una tantum, il lavoratore è in grado di salvaguardare il Tfr maturando nella sua originaria funzione di disponibilità monetaria differita.
L’articolo 2120, comma 6, del codice civile richiede che il lavorato- re abbia prestato almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro e abbia una motivazione riconducibile al sostenimento di spese sanitarie per terapie e interventi straordinari, oppure basata sull’acquisto della prima casa per sé o per i figli. La prima giustificazione va riconosciuta dalla Asl competente, la seconda documentata con atto notarile. Inoltre, con legge 53/00 sono state introdotte nuove ipotesi di ammissibilità all’anticipazione del Tfr per le spese da sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi parentali e dei congedi per la formazione continua. In questi casi il beneficio spetta ai soli lavoratori a tempo indeterminato: in qualità di genitori, anche adottivi o affidatari, che si avvalgano del diritto di assenza facoltativa o per la malattia del bambino; oppure nel caso dei congedi formativi, ove la relativa domanda sia stata presentata e accolta dal datore di lavoro; o, infine, che partecipino a iniziative di formazione continua, anche aziendali (circ. Min. Lavoro 85/00).
Vi sono poi limitazioni quantitative da rispettare, per cui l’anticipazione non può superare il 70% del Tfr cui si avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta, e su quote minime poste a tutela dei lavoratori (10% degli aventi diritto in relazione all’anzianità di servizio e comunque entro il limite del 4% del numero totale dei dipendenti). Inoltre, il lavoratore può richiedere l’anticipazione una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Condizioni di miglior favore, tuttavia, possono sempre essere pre- viste dalla contrattazione collettiva di categoria, aziendale o da patti individuali. In questo senso l’anticipazione può essere riconosciuta più volte, prima degli otto anni di servizio e anche per motivazioni diverse da quelle indicate dalla legge, a condizione che vi sia accordo tra le parti.
Dal punto di vista fiscale le anticipazioni di Tfr beneficiano della tassazione separata ex articolo 19, comma 1, del Tuir. Salvo conguaglio finale operato dall’amministrazione finanziaria all’atto della liquidazione definitiva, la determinazione dell’aliquota media avviene considerando l’importo complessivamente accantonato, comprensivo quindi delle somme destinate alle forme pensionistiche complementari e delle eventuali anticipazioni già erogate, al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva (circ. 78/E/2001).
CONTRATTAZIONE Il tetto del 70% della somma accantonata o il limite della richiesta «una tantum» derogabili da Ccnl o patti individuali