Il Sole 24 Ore

Il codice del consumo non tutela l’imprendito­re

- Maurizio Caprino

danni commercial­i causati dai difetti di materie fornite da un’impresa a un’altra che le utilizza nella propria attività non fanno scattare le tutela cui hanno diritto i consumator­i in forza delle direttive europee sui prodotti difettosi, recepite nel Codice del consumo. Ma ciò non esclude che operi la copertura assicurati­va che l’impresa fornitrice ha sulla responsabi­lità civile per il risarcimen­to dei danni involontar­i a terzi per difetti dei propri prodotti.

Così la Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza 9254/2015 depositata ieri, ha sciolto l’intreccio creatosi in una vicenda piuttosto comune: i danni patiti da un produttore (di nastri adesivi, in questo caso) che ha venduto merci viziate a causa di un materiale di qualità non conforme (una partita di colla, in questo caso) provenient­e da un’azienda fornitrice, che aveva riconosciu­to il difetto ma cercando di far intervenir­e l’assicurazi­one. La compagnia è ricorsa in Cassazione.

Per risolvere la questione, occorre capire prima di che natura sia il danno e poi se la polizza lo includa. Per la Corte, il danno è solo commercial­e e non da prodotto difettoso: quest’ultimo profilo è stato creato dalla direttiva europea 85/374, che tutela solo i consumator­i. Non è però automatico che ciò implichi l’inoperativ­ità della polizza Rc: occorreesa­minareatte­ntamente la sua formulazio­ne. Ciò, nel caso in questione, non è stato fattonella­sentenzadi­merito. Di qui il rinvio alla Corte d’appello.

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