Il codice del consumo non tutela l’imprenditore
danni commerciali causati dai difetti di materie fornite da un’impresa a un’altra che le utilizza nella propria attività non fanno scattare le tutela cui hanno diritto i consumatori in forza delle direttive europee sui prodotti difettosi, recepite nel Codice del consumo. Ma ciò non esclude che operi la copertura assicurativa che l’impresa fornitrice ha sulla responsabilità civile per il risarcimento dei danni involontari a terzi per difetti dei propri prodotti.
Così la Terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza 9254/2015 depositata ieri, ha sciolto l’intreccio creatosi in una vicenda piuttosto comune: i danni patiti da un produttore (di nastri adesivi, in questo caso) che ha venduto merci viziate a causa di un materiale di qualità non conforme (una partita di colla, in questo caso) proveniente da un’azienda fornitrice, che aveva riconosciuto il difetto ma cercando di far intervenire l’assicurazione. La compagnia è ricorsa in Cassazione.
Per risolvere la questione, occorre capire prima di che natura sia il danno e poi se la polizza lo includa. Per la Corte, il danno è solo commerciale e non da prodotto difettoso: quest’ultimo profilo è stato creato dalla direttiva europea 85/374, che tutela solo i consumatori. Non è però automatico che ciò implichi l’inoperatività della polizza Rc: occorreesaminareattentamente la sua formulazione. Ciò, nel caso in questione, non è stato fattonellasentenzadimerito. Di qui il rinvio alla Corte d’appello.