Cartella nulla se non passa dalle Poste
L’utilizzo di un’agenzia privata di recapito diventa per l’atto un vizio non sanabile
pÈ nulla e non sanabile la cartella di pagamento emessa da Equitalia e notificata con raccomandata a/r a mezzo di un’agenzia di privata di recapito, per inesistenza della notifica stessa. A dirlo è stata la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 199/03/2015 depositata il 28 aprile scorso.
E così, mentre la Cassazione ha ribadito che è legittima la notifica fatta direttamente dall’agente della riscossione a mezzo raccomandata a/r (si veda l’altro articolo), la Ctp emiliana ha specificato meglio – ai fini della validità dell’atto - da chi questa raccomandata a/r deve essere consegnata (Poste italiane o agenzie private).
Nel solco della Cassazione
Nel caso specifico, un contribuente ha impugnato una cartella di pagamento, ritenendola nulla per inesistenza della notifica, in quanto l’agente della riscossione non aveva utilizzato per l’invio della raccomandata a/r le Poste italiane, così come previsto dalla legge, ma un’agenzia privata di recapiti. Nel costituirsi in giudizio, a comprova della legittimità del proprio operato, Equitalia ha sostenuto che si era avvalsa legittimamente del servizio privato atteso che era stata espletata, con il criterio dell’offerta economica- mente più vantaggiosa, una procedura di affidamento del servizio di notifica delle cartelle e che di tale procedura era stata data pubblicità nelle forme di legge. Infine, per Equitalia, la presentazione del ricorso avrebbe sanato l’irritualità della notifica.
La Ctp ha accolto il ricorso del contribuente. In buona sostanza i giudici emiliani hanno fatto proprio il principio espresso dalla Cassazione nella recentissima sentenza 2922/15 del 13 febbraio scorso, secondo la quale quando il legislatore prescrive, per l’esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento non può che fare riferimento al «servizio postale universale» fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale; con la conseguenza che, se questo adempimento è affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’articolo 140 del Codice di procedura civile e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata r i c onducibi l e nell’ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla legge 890 del 1982, sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Dlgs 546 del 1992, ove la notifi- ca sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata.
Vizio non sanabile
Il merito di questa sentenza della Cassazione è stato quello di chiarire quali atti amministrativi sostanziali, e quali atti processuali, possono essere notificati con le Poste italiane e quali con le agenzie private (si vedano le schede). In questo senso la Ctp di Reggio Emilia, applicando l’appena richiamato principio espresso dalla Cassazione, ha ritenuto inesistente la notifica della cartella impugnata e, in quanto inesistente, ha ritenuto tale vizio non sanabile dalla costituzione in giudizio del ricorrente.
In questo modo i giudici emiliani, ritenendo la notifica inesistente, hanno aderito a quell’orientamento che ritiene che un vizio così radicale, quale è quello di avvenuta esecuzione della notifica di una cartella di pagamento da parte di un soggetto non rientrante nel novero di coloro ai quali è normativamente conferito il potere notificatorio, non può dar luogo né a una irregolarità dell’atto di notificazione (trattasi, invero, di un vizio che influisce sull’efficacia dell’atto), né ad annullabilità, appunto perché tale da rendere l’atto inefficace, sì da non essere rimovibile da un provvedimento adottabile dal giudice.
Tre vizi della notifica in base alla competenza