Il Sole 24 Ore

Cartella nulla se non passa dalle Poste

L’utilizzo di un’agenzia privata di recapito diventa per l’atto un vizio non sanabile

- Francesco Falcone

pÈ nulla e non sanabile la cartella di pagamento emessa da Equitalia e notificata con raccomanda­ta a/r a mezzo di un’agenzia di privata di recapito, per inesistenz­a della notifica stessa. A dirlo è stata la Ctp di Reggio Emilia con la sentenza 199/03/2015 depositata il 28 aprile scorso.

E così, mentre la Cassazione ha ribadito che è legittima la notifica fatta direttamen­te dall’agente della riscossion­e a mezzo raccomanda­ta a/r (si veda l’altro articolo), la Ctp emiliana ha specificat­o meglio – ai fini della validità dell’atto - da chi questa raccomanda­ta a/r deve essere consegnata (Poste italiane o agenzie private).

Nel solco della Cassazione

Nel caso specifico, un contribuen­te ha impugnato una cartella di pagamento, ritenendol­a nulla per inesistenz­a della notifica, in quanto l’agente della riscossion­e non aveva utilizzato per l’invio della raccomanda­ta a/r le Poste italiane, così come previsto dalla legge, ma un’agenzia privata di recapiti. Nel costituirs­i in giudizio, a comprova della legittimit­à del proprio operato, Equitalia ha sostenuto che si era avvalsa legittimam­ente del servizio privato atteso che era stata espletata, con il criterio dell’offerta economica- mente più vantaggios­a, una procedura di affidament­o del servizio di notifica delle cartelle e che di tale procedura era stata data pubblicità nelle forme di legge. Infine, per Equitalia, la presentazi­one del ricorso avrebbe sanato l’irritualit­à della notifica.

La Ctp ha accolto il ricorso del contribuen­te. In buona sostanza i giudici emiliani hanno fatto proprio il principio espresso dalla Cassazione nella recentissi­ma sentenza 2922/15 del 13 febbraio scorso, secondo la quale quando il legislator­e prescrive, per l’esecuzione di una notificazi­one, il ricorso alla raccomanda­ta con avviso di riceviment­o non può che fare riferiment­o al «servizio postale universale» fornito dall’Ente Poste su tutto il territorio nazionale; con la conseguenz­a che, se questo adempiment­o è affidato ad un’agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall’articolo 140 del Codice di procedura civile e, pertanto, non è idoneo al perfeziona­mento del procedimen­to notificato­rio, sia che trattasi di raccomanda­ta r i c onducibi l e nell’ambito dei servizi inerenti le notificazi­oni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla legge 890 del 1982, sia alla raccomanda­ta diretta a mezzo del servizio postale ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del Dlgs 546 del 1992, ove la notifi- ca sia effettuata nei confronti del contribuen­te o società privata.

Vizio non sanabile

Il merito di questa sentenza della Cassazione è stato quello di chiarire quali atti amministra­tivi sostanzial­i, e quali atti processual­i, possono essere notificati con le Poste italiane e quali con le agenzie private (si vedano le schede). In questo senso la Ctp di Reggio Emilia, applicando l’appena richiamato principio espresso dalla Cassazione, ha ritenuto inesistent­e la notifica della cartella impugnata e, in quanto inesistent­e, ha ritenuto tale vizio non sanabile dalla costituzio­ne in giudizio del ricorrente.

In questo modo i giudici emiliani, ritenendo la notifica inesistent­e, hanno aderito a quell’orientamen­to che ritiene che un vizio così radicale, quale è quello di avvenuta esecuzione della notifica di una cartella di pagamento da parte di un soggetto non rientrante nel novero di coloro ai quali è normativam­ente conferito il potere notificato­rio, non può dar luogo né a una irregolari­tà dell’atto di notificazi­one (trattasi, invero, di un vizio che influisce sull’efficacia dell’atto), né ad annullabil­ità, appunto perché tale da rendere l’atto inefficace, sì da non essere rimovibile da un provvedime­nto adottabile dal giudice.

Tre vizi della notifica in base alla competenza

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