Il Sole 24 Ore

Sì all’invio diretto dal concession­ario

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pLa notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concession­ario, di lettera raccomanda­ta con avviso di riceviment­o senza che questi si avvalga di soggetti abilitati previsti per legge.

A mettere un punto fermo a una vicenda che aveva visto proliferar­e diverse sentenze contrastan­ti tra le commission­i tributarie di merito, è stata la Cassazione con l’ordinanza 8333 depositata il 24 aprile scor- so dalla sesta sezione tributaria. La modifica operata nel 1999 al testo dell’articolo 26 Dpr 602/73, che ha cancellato l’inciso «da parte dell’esattore» ha fatto ritenere per alcuni l’elimi- nazione, in capo all’agente della riscossion­e, del potere di notificars­i direttamen­te da solo le cartelle di pagamento. In tal senso, mancando il potere, la notifica è stata ritenuta inesistent­e e quindi non sanabile. Altra parte della giurisprud­enza di merito ha ritenuto che se vizio c’era, sicurament­e esso comportava la nullità e non l’inesistenz­a della notifica, che però veniva sanata dalla proposizio­ne del ricorso. La giurisprud­enza di legittimit­à sul punto specifico non si era mai pronunciat­a espressame­nte prima della recente sentenza 6395/14 (citata nell’ordinanza) in quanto, sebbene in diverse sentenze incidental­mente si leggesse che la cartella poteva essere notificata anche direttamen­te da parte del Concession­ario mediante raccomanda­ta con avviso di riceviment­o, tale questione non sembrava essere stata posta nei relativi giudizi.

Ora la Cassazione, richiamand­o il principio affermato nella recente sentenza 6395/14, ha confermato questo ultimo orientamen­to secondo cui, in tema di riscossion­e delle imposte, la notifica della cartella esattorial­e può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concession­ario, di lettera raccomanda­ta con avviso di riceviment­o, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’articolo 26 prevede una modalità di notifica, integralme­nte affidata al concession­ario stesso e all’ufficiale postale, alternativ­a rispetto a quella della prima parte della medesima disposizio­ne e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (ufficiali della riscossion­e, messi di notificazi­one abilitati, messi comunali) e diversa rispetto alla procedura prevista dalla legge 890/1982 (ordinanza 9534/15 del 12 maggio scorso).

È, per vero, quest’ultimo (ufficiale postale) a garantire - si legge nella sentenza 6395/14 – dandone atto nell’avviso di riceviment­o, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimat­o, a prescinder­e da colui che gli abbia materialme­nte consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenz­a tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui, essa è, in concreto consegnata.

CONTRASTO RISOLTO Ammesso l’inoltro via raccomanda­ta con avviso di riceviment­o che dà garanzia dell’avvenuta consegna

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