Sì all’invio diretto dal concessionario
pLa notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento senza che questi si avvalga di soggetti abilitati previsti per legge.
A mettere un punto fermo a una vicenda che aveva visto proliferare diverse sentenze contrastanti tra le commissioni tributarie di merito, è stata la Cassazione con l’ordinanza 8333 depositata il 24 aprile scor- so dalla sesta sezione tributaria. La modifica operata nel 1999 al testo dell’articolo 26 Dpr 602/73, che ha cancellato l’inciso «da parte dell’esattore» ha fatto ritenere per alcuni l’elimi- nazione, in capo all’agente della riscossione, del potere di notificarsi direttamente da solo le cartelle di pagamento. In tal senso, mancando il potere, la notifica è stata ritenuta inesistente e quindi non sanabile. Altra parte della giurisprudenza di merito ha ritenuto che se vizio c’era, sicuramente esso comportava la nullità e non l’inesistenza della notifica, che però veniva sanata dalla proposizione del ricorso. La giurisprudenza di legittimità sul punto specifico non si era mai pronunciata espressamente prima della recente sentenza 6395/14 (citata nell’ordinanza) in quanto, sebbene in diverse sentenze incidentalmente si leggesse che la cartella poteva essere notificata anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, tale questione non sembrava essere stata posta nei relativi giudizi.
Ora la Cassazione, richiamando il principio affermato nella recente sentenza 6395/14, ha confermato questo ultimo orientamento secondo cui, in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’articolo 26 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso e all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati (ufficiali della riscossione, messi di notificazione abilitati, messi comunali) e diversa rispetto alla procedura prevista dalla legge 890/1982 (ordinanza 9534/15 del 12 maggio scorso).
È, per vero, quest’ultimo (ufficiale postale) a garantire - si legge nella sentenza 6395/14 – dandone atto nell’avviso di ricevimento, che la notifica sia stata effettuata su istanza del soggetto legittimato, a prescindere da colui che gli abbia materialmente consegnato il plico, e che vi sia effettiva coincidenza tra il soggetto cui la cartella è destinata e quello cui, essa è, in concreto consegnata.
CONTRASTO RISOLTO Ammesso l’inoltro via raccomandata con avviso di ricevimento che dà garanzia dell’avvenuta consegna