INESISTENZA
Se la notificazione è inesistente (ad esempio è stata eseguita da chi non ne aveva il potere o in un luogo o con consegna a persona che non hanno alcun collegamento col destinatario) la mancata conoscenza della pendenza della lite da parte del destinatario è una presunzione legale relativa ed è onere dell’altra parte dimostrare che l’impugnante ha avuto comunque contezza del processo. L’impugnazione dell’atto inesistente non sana il vizio non essendo sanabile ciò che giuridicamente non esiste.