L’aiuto alla controllata taglia l’«Ace»
I casi in cui conferimenti in denaro e finanziamenti possono essere considerati potenzialmente elusivi L’apporto sospetto riduce la quota di imponibile che può utilizzare l’agevolazione
pI conferimenti in denaro e i finanziamenti effettuati a favore di soggetti controllati o sottoposti al controllo dello stesso soggetto sterilizzano la base Ace su cui applicare il rendimento nozionale.
Il decreto 14 marzo 2012 ha dato attuazione alle disposizioni contenute all’articolo 1 del Dl 201/2011, attraverso le quali è stato introdotto nel nostro ordinamento l’Aiuto allacrescitaeconomica,piùnotocon l’acronimoAce. Conquestaagevolazione le società di capitali, le societàdipersoneeleimpreseindividuali (purché in contabilità ordinaria) possono vedersi riconosciuta una deduzione dal reddito pari al rendimento nozionale – per il 2014 del 4% - applicato all’incremento di capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010. Per le società di persone e le imprese individuali, in contabilità ordinaria, il rendimento nozionale va invece applicato su tutto il patrimonio netto presente alla fine del periodo d’imposta. Gli incrementi rilevanti riguardano l’accantonamento di utili e i conferimenti in denaro ovvero la rinuncia a crediti da parte dei soci, mentre per i decrementi rilevano le riduzioni del patrimonio netto «con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti». Bisogna porre attenzione, però, alle norme volte ad evitare manovre elusive.
Apporti sotto osservazione
Con riferimento alle società controllate o a quelle controllate da un medesimo soggetto, la norma e, successivamente, il decreto attuativo, attraverso l’articolo 10 («disposizioni antielusive») individuano infatti precise fattispecie in presenza delle quali si deve mettere in atto la sterilizzazione della base imponibile Ace, su cui applicare poi il rendimento nozionale.
La norma antielusiva si applica sia con riferimento ai soggetti Ires sia con riferimento ai soggetti Irpef, e colpisce, innanzitutto, i finanziamenti e i conferimenti in denaro messi in atto dalla controllante, che risulta essere tale - in base all’articolo 2359 del Codice civile - nel corso del periodo d’imposta, anche grazie ai conferimenti stessi: 1 nei confronti della controllata 1 ovvero nei confronti del soggetto che risulta essere controllato, insieme ad altri soggetti, dalla stessa controllante.
In presenza di questa situazione, una volta determinato l’incremento rilevante del capitale proprio, è necessario, dunque, dimi- nuire la base imponibile Ace dell’incremento del valore dei finanziamenti e dei conferimenti in denaro effettuati verso i soggetti di cui si è detto, rispetto ai finanziamenti e ai conferimenti presenti nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, per quanto riguarda le società di capitali, ovvero di tutti i finanziamenti e i conferimenti in denaro presenti alla fine del periodo d’imposta, per quanto riguarda i soggetti Irpef o i soggetti Ires che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2010. È bene far presente che, comespecifical’articolo10, secondo comma, del decreto attuativo, la riduzione da mettere in atto «prescinde dalla persistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio» ed è possi- bile presentare interpello per la disapplicazione della norma, come specificato dalla circolare 12/ E/2014 dell’agenzia delle Entrate.
Situazioni a rischio
Ma la variazione in aumento del capitale proprio non risulta aver altresì validità, fino a loro concorrenza, anche in presenza di altre operazioni, considerate potenzialmente elusive.
Si tratta dell’acquisizione o dell’incremento di partecipazioni in società controllate o dell’acquisizione di aziende o rami d’azienda, sempre appartenenti a società controllate o a società controllate dalla stessa controllante. In questi casi la sterilizzazione della base Ace avviene, in capo al cessionario, fino a concorrenza del corrispettivo pattuito per l’acquisizione. La norma vuole sostanzialmente evitare che l’acquisizione di partecipazioni, di aziende o rami d’azienda all’interno del “gruppo”, «possa costituire un veicolo per rigenerare base Ace altrimenti non utilizzabile», come sottolineato dalla relazione al decreto attuativo, senza un apporto effettivo di «nuova ricchezza».
Con riferimento a soggetti non residenti, soci di società di capitali o di persone, eventuali conferimenti in denaro effettuati nei confronti della società partecipata sono portati in diminuzione della base Ace, ove il non residente sia controllato, a sua volta, da soggetti residenti, a prescindere dalla presenza del controllo alla fine dell’esercizio. Ove, infine, i conferimenti in denaro arrivino da soggetti domiciliati in Stati o territori «black list», la sterilizzazione della base Ace riguarda tutti i conferimenti, a prescindere dalla presenza, o meno, di un rapporto di controllo.
LA PRECISAZIONE La diminuzione da effettuare prescinde dall’esistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio