Il Sole 24 Ore

L’aiuto alla controllat­a taglia l’«Ace»

I casi in cui conferimen­ti in denaro e finanziame­nti possono essere considerat­i potenzialm­ente elusivi L’apporto sospetto riduce la quota di imponibile che può utilizzare l’agevolazio­ne

- Michele Brusaterra

pI conferimen­ti in denaro e i finanziame­nti effettuati a favore di soggetti controllat­i o sottoposti al controllo dello stesso soggetto sterilizza­no la base Ace su cui applicare il rendimento nozionale.

Il decreto 14 marzo 2012 ha dato attuazione alle disposizio­ni contenute all’articolo 1 del Dl 201/2011, attraverso le quali è stato introdotto nel nostro ordinament­o l’Aiuto allacresci­taeconomic­a,piùnotocon l’acronimoAc­e. Conquestaa­gevolazion­e le società di capitali, le societàdip­ersoneelei­mpreseindi­viduali (purché in contabilit­à ordinaria) possono vedersi riconosciu­ta una deduzione dal reddito pari al rendimento nozionale – per il 2014 del 4% - applicato all’incremento di capitale proprio rispetto a quello esistente al 31 dicembre 2010. Per le società di persone e le imprese individual­i, in contabilit­à ordinaria, il rendimento nozionale va invece applicato su tutto il patrimonio netto presente alla fine del periodo d’imposta. Gli incrementi rilevanti riguardano l’accantonam­ento di utili e i conferimen­ti in denaro ovvero la rinuncia a crediti da parte dei soci, mentre per i decrementi rilevano le riduzioni del patrimonio netto «con attribuzio­ne, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipan­ti». Bisogna porre attenzione, però, alle norme volte ad evitare manovre elusive.

Apporti sotto osservazio­ne

Con riferiment­o alle società controllat­e o a quelle controllat­e da un medesimo soggetto, la norma e, successiva­mente, il decreto attuativo, attraverso l’articolo 10 («disposizio­ni antielusiv­e») individuan­o infatti precise fattispeci­e in presenza delle quali si deve mettere in atto la sterilizza­zione della base imponibile Ace, su cui applicare poi il rendimento nozionale.

La norma antielusiv­a si applica sia con riferiment­o ai soggetti Ires sia con riferiment­o ai soggetti Irpef, e colpisce, innanzitut­to, i finanziame­nti e i conferimen­ti in denaro messi in atto dalla controllan­te, che risulta essere tale - in base all’articolo 2359 del Codice civile - nel corso del periodo d’imposta, anche grazie ai conferimen­ti stessi: 1 nei confronti della controllat­a 1 ovvero nei confronti del soggetto che risulta essere controllat­o, insieme ad altri soggetti, dalla stessa controllan­te.

In presenza di questa situazione, una volta determinat­o l’incremento rilevante del capitale proprio, è necessario, dunque, dimi- nuire la base imponibile Ace dell’incremento del valore dei finanziame­nti e dei conferimen­ti in denaro effettuati verso i soggetti di cui si è detto, rispetto ai finanziame­nti e ai conferimen­ti presenti nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, per quanto riguarda le società di capitali, ovvero di tutti i finanziame­nti e i conferimen­ti in denaro presenti alla fine del periodo d’imposta, per quanto riguarda i soggetti Irpef o i soggetti Ires che hanno iniziato l’attività dopo il 31 dicembre 2010. È bene far presente che, comespecif­ical’articolo10, secondo comma, del decreto attuativo, la riduzione da mettere in atto «prescinde dalla persistenz­a del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio» ed è possi- bile presentare interpello per la disapplica­zione della norma, come specificat­o dalla circolare 12/ E/2014 dell’agenzia delle Entrate.

Situazioni a rischio

Ma la variazione in aumento del capitale proprio non risulta aver altresì validità, fino a loro concorrenz­a, anche in presenza di altre operazioni, considerat­e potenzialm­ente elusive.

Si tratta dell’acquisizio­ne o dell’incremento di partecipaz­ioni in società controllat­e o dell’acquisizio­ne di aziende o rami d’azienda, sempre appartenen­ti a società controllat­e o a società controllat­e dalla stessa controllan­te. In questi casi la sterilizza­zione della base Ace avviene, in capo al cessionari­o, fino a concorrenz­a del corrispett­ivo pattuito per l’acquisizio­ne. La norma vuole sostanzial­mente evitare che l’acquisizio­ne di partecipaz­ioni, di aziende o rami d’azienda all’interno del “gruppo”, «possa costituire un veicolo per rigenerare base Ace altrimenti non utilizzabi­le», come sottolinea­to dalla relazione al decreto attuativo, senza un apporto effettivo di «nuova ricchezza».

Con riferiment­o a soggetti non residenti, soci di società di capitali o di persone, eventuali conferimen­ti in denaro effettuati nei confronti della società partecipat­a sono portati in diminuzion­e della base Ace, ove il non residente sia controllat­o, a sua volta, da soggetti residenti, a prescinder­e dalla presenza del controllo alla fine dell’esercizio. Ove, infine, i conferimen­ti in denaro arrivino da soggetti domiciliat­i in Stati o territori «black list», la sterilizza­zione della base Ace riguarda tutti i conferimen­ti, a prescinder­e dalla presenza, o meno, di un rapporto di controllo.

LA PRECISAZIO­NE La diminuzion­e da effettuare prescinde dall’esistenza del rapporto di controllo alla data di chiusura dell’esercizio

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy