Ici pesante se il coniuge vive altrove
Disconosciuta l’agevolazione a una contribuente domiciliata in Italia il cui marito risiedeva abitualmente a Berlino Non è abitazione principale se vi dimora solo il proprietario - Dubbi anche per l’Imu
pLe agevolazioni Ici relative all’abitazione principale si applicano solo al fabbricato che costituisce la dimora abituale della famiglia. Ne consegue che l’esenzione non spetta all’unità in possesso del coniuge, se l’altro coniuge dimora in un’altra città. Sono queste le conclusioni della Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, contenute nella sentenza 746/66/15 del 3 marzo 2015 (presidente Evangelista, relatore Sacchi). I giudici della regionale si sono pertanto allineati all’interpretazione data dalla Corte di cassazione, seguita anche dalle prassi generalmente seguite negli accertamenti degli enti locali.
La vicenda riguardava una contribuente t edesca che aveva acquistato un fabbricato in Italia, nel quale per ragioni di lavoro risiedeva e di- morava. Il coniuge della contribuente, tuttavia, continuava a risiedere a Berlino.
I giudici bresciani hanno rilevato che la nozione di abitazione principale ai fini Ici richiede che il contribuente «e il suo nucleo familiare» dimorino abitualmente nell’unità immobiliare. Dal raffronto con la omologa nozione dettata ai fini delle imposte sui redditi dall’articolo 10 del Tuir, emerge che per l’Ici occorre la convivenza nella medesima abitazione del proprietario e del suo nucleo. Diversamente, ai fini delle imposte sui redditi, è sufficiente che l’uno o l’altro dimori nell'unità interessata. Sul punto, la sentenza della Ctr Lombardia richiama il noto precedente della Cassazione (sentenza 14389/2010) nel quale si afferma che la nozione Ici di abitazione principale recepisce il concetto di residenza della fa- miglia, di cui all’articolo 144 del codice civile. La Ctr ha pertanto rigettato l’appello della contribuente, confermando il diniego delle agevolazioni di legge opposto dal Comune.
La pronuncia, sebbene in linea con i precedenti di giurisprudenza, stimola alcune riflessioni. In primo luogo bisogna osservare come dalla lettura della sentenza non emerga la presenza di figli della coppia. Qualora in effetti si trattasse di una coppia senza figli, viene spontaneo domandarsi sulla base di quali criteri sia stata individuata la residenza della famiglia a Berlino, anziché nel Comune lombardo. In fondo, proprio l’articolo 144 del Codice civile stabilisce che i coniugi di comune accordo fissano la residenza della famiglia, secondo le necessità. Cosa impedirebbe allora di ravvisare, nel caso specifico, l’abi- tazione principale in Italia, anziché in Germania? Il precedente della Cassazione riguardava una situazione in cui uno dei due coniugi risiedeva in un Comune, da solo, mentre l’altro viveva in un altro Comune, assieme ai figli. In presenza di coppie senza figli, anche nel contesto dell’interpretazione rigorosa adottata dalla Cassazione ai fini Ici, deve essere lasciata libertà ai contribuenti di individuare la residenza della famiglia, senza imporre soluzioni apodittiche, dettate solo dal pregiudizio. D’altro canto, a presidio della corretta applicazione della norma, è sufficiente il requisito della dimora abituale: laddove questa sussista, non dovrebbe negarsi, a priori, il beneficio di legge.
Nell’Imu, in realtà, potrebbe porsi la medesima questione interpretativa. Secondo le Finanze (circolare 3/2012), i coniugi 7 Secondo l’articolo 13, comma 2, del decreto Salva-Italia (Dl 201/2011) per abitazione principale si intende l’immobile in cui «il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente». La norma precisa che, nel caso i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale «si applicano per un solo immobile». sono legittimati a sdoppiare residenze ed esenzioni se gli immobili sono ubicati in Comuni diversi. Viceversa, nell’ambito dello stesso Comune, l’abitazione principale dev’essere unica. Senonché la nozione di abitazione principale anche per l’Imu prevede la “coabitazione” del contribuente e del suo nucleo familiare, quindi un Comune potrebbe - ad esempio - contestare la scelta del contribuente che indica come abitazione principale quella in cui risiede solo un coniuge e non quella in cui risiede l’altro coniuge con i figli. Sarà interessante verificare gli sviluppi della giurisprudenza sull’attuale tributo immobiliare.