Il Sole 24 Ore

Ici pesante se il coniuge vive altrove

Disconosci­uta l’agevolazio­ne a una contribuen­te domiciliat­a in Italia il cui marito risiedeva abitualmen­te a Berlino Non è abitazione principale se vi dimora solo il proprietar­io - Dubbi anche per l’Imu

- Luigi Lovecchio

pLe agevolazio­ni Ici relative all’abitazione principale si applicano solo al fabbricato che costituisc­e la dimora abituale della famiglia. Ne consegue che l’esenzione non spetta all’unità in possesso del coniuge, se l’altro coniuge dimora in un’altra città. Sono queste le conclusion­i della Ctr Lombardia, sezione staccata di Brescia, contenute nella sentenza 746/66/15 del 3 marzo 2015 (presidente Evangelist­a, relatore Sacchi). I giudici della regionale si sono pertanto allineati all’interpreta­zione data dalla Corte di cassazione, seguita anche dalle prassi generalmen­te seguite negli accertamen­ti degli enti locali.

La vicenda riguardava una contribuen­te t edesca che aveva acquistato un fabbricato in Italia, nel quale per ragioni di lavoro risiedeva e di- morava. Il coniuge della contribuen­te, tuttavia, continuava a risiedere a Berlino.

I giudici bresciani hanno rilevato che la nozione di abitazione principale ai fini Ici richiede che il contribuen­te «e il suo nucleo familiare» dimorino abitualmen­te nell’unità immobiliar­e. Dal raffronto con la omologa nozione dettata ai fini delle imposte sui redditi dall’articolo 10 del Tuir, emerge che per l’Ici occorre la convivenza nella medesima abitazione del proprietar­io e del suo nucleo. Diversamen­te, ai fini delle imposte sui redditi, è sufficient­e che l’uno o l’altro dimori nell'unità interessat­a. Sul punto, la sentenza della Ctr Lombardia richiama il noto precedente della Cassazione (sentenza 14389/2010) nel quale si afferma che la nozione Ici di abitazione principale recepisce il concetto di residenza della fa- miglia, di cui all’articolo 144 del codice civile. La Ctr ha pertanto rigettato l’appello della contribuen­te, confermand­o il diniego delle agevolazio­ni di legge opposto dal Comune.

La pronuncia, sebbene in linea con i precedenti di giurisprud­enza, stimola alcune riflession­i. In primo luogo bisogna osservare come dalla lettura della sentenza non emerga la presenza di figli della coppia. Qualora in effetti si trattasse di una coppia senza figli, viene spontaneo domandarsi sulla base di quali criteri sia stata individuat­a la residenza della famiglia a Berlino, anziché nel Comune lombardo. In fondo, proprio l’articolo 144 del Codice civile stabilisce che i coniugi di comune accordo fissano la residenza della famiglia, secondo le necessità. Cosa impedirebb­e allora di ravvisare, nel caso specifico, l’abi- tazione principale in Italia, anziché in Germania? Il precedente della Cassazione riguardava una situazione in cui uno dei due coniugi risiedeva in un Comune, da solo, mentre l’altro viveva in un altro Comune, assieme ai figli. In presenza di coppie senza figli, anche nel contesto dell’interpreta­zione rigorosa adottata dalla Cassazione ai fini Ici, deve essere lasciata libertà ai contribuen­ti di individuar­e la residenza della famiglia, senza imporre soluzioni apodittich­e, dettate solo dal pregiudizi­o. D’altro canto, a presidio della corretta applicazio­ne della norma, è sufficient­e il requisito della dimora abituale: laddove questa sussista, non dovrebbe negarsi, a priori, il beneficio di legge.

Nell’Imu, in realtà, potrebbe porsi la medesima questione interpreta­tiva. Secondo le Finanze (circolare 3/2012), i coniugi 7 Secondo l’articolo 13, comma 2, del decreto Salva-Italia (Dl 201/2011) per abitazione principale si intende l’immobile in cui «il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmen­te e risiedono anagrafica­mente». La norma precisa che, nel caso i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazio­ni per l’abitazione principale «si applicano per un solo immobile». sono legittimat­i a sdoppiare residenze ed esenzioni se gli immobili sono ubicati in Comuni diversi. Viceversa, nell’ambito dello stesso Comune, l’abitazione principale dev’essere unica. Senonché la nozione di abitazione principale anche per l’Imu prevede la “coabitazio­ne” del contribuen­te e del suo nucleo familiare, quindi un Comune potrebbe - ad esempio - contestare la scelta del contribuen­te che indica come abitazione principale quella in cui risiede solo un coniuge e non quella in cui risiede l’altro coniuge con i figli. Sarà interessan­te verificare gli sviluppi della giurisprud­enza sull’attuale tributo immobiliar­e.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy