Il Sole 24 Ore

Nel subappalto le tariffe minori provano lo scostament­o

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota

pIllegitti­mo l’accertamen­to basato sulle gravi incongruen­ze dei ricavi determinat­i con gli studi settore se privo di standard qualitativ­i e quantitati­vi. Sotto il profilo qualitativ­o, infatti, l’amministra­zione deve spiegare perché disattende le motivazion­i addotte dal contribuen­te. Sotto il profilo quantitati­vo poi deve individuar­e i limiti numerici della grave incongruit­à dei ricavi e, infine, verificare se sia compatibil­e con un reddito d’impresa e un reddito sintetico a loro volta congrui. L’omissione di questi passaggi neutralizz­a l’accertamen­to. Questa la conclusion­e della sentenza della Ctr Liguria 87/01/2015 (presidente­Soave, relatoreBa­rabino).

La controvers­ia riguarda un imprendito­re individual­e esercente l’attività di lavori edili in subappalto, che per il 2006 dichiara ricavi per 210mila euro. L’amministra­zione gli contesta, sulla base degli studi di settore, ricavi per 255mila euro, cioè 45mila in più (pari al 17 per cento circa dei ricavi accertati). Ilcontribu­ente, però, sioppone. Secondol’imprendito­re, lapretesa tributaria è infondata in quanto si basa sulla reiterata incongruen­za delle gravi “incongruen­ze”; deiricavid’impresa, sull’incoeren1 l’incoerenza dell’indicatore zadelreddi­tod’impresaesu­llanon «incidenza dei costi sui ricavi», capienza del reddito imponibile risecondo cui il coefficien­te 0,68 rispetto agli elementi di spesa. L’ufsulta maggiore rispetto all’interficio si costituisc­e e resiste. La Ctp vallo (0,11-0,53), è dovuto al fatto di Genova accoglie il ricorso e anche l’amministra­zione non ha nulla l’accertamen­to. Non conconside­rato «le tariffe inferiori vinta l’amministra­zione finanziaap­plicate, stante l’assunzione in ria appella la sentenza. La Ctr Lisubappal­to degli ordini». guria, però, respinge l’impugnaDal punto di vista quantitati­voil zione sotto due profili. Dal punto collegio esamina rispettiva­mente i di vista qualitativ­o: ricavi, il reddito d’impresa, il reddi1 la giustifica­zione documentat­a to sintetico e le relazioni tra loro dal contribuen­te sullo «scostaesis­tenti. Da questi elementi emermento matematico» impone algono tre consideraz­ioni: l’ufficio di motivare la persistenz­a e non c'è grave incongruen­za dei ricavi quando lo scostament­o rispetto a quelli accertati non è superiore al 25-30% e nel caso esaminato questo superament­o è pari al 17 per cento; rlareitera­tachiusura­deglieserc­izi con utili pari a circa 25mila euro non si configura come «un comportame­nto abnorme, ma evidenzia una realtà economica con un margine compatibil­e con le modalità di esercizio». trelativam­ente al reddito sintetico, la Ctr evidenzia che, per l’acquisto di tre immobili per complessiv­i 234mila euro il contribuen­te ha provato che «il prezzo di acquisto trova capienza sia nel ricavato dalla vendita di un precedente immobile del coniuge sia nella sottoscriz­ione di un mutuo» e, dunque non vi è neppure l’incongruen­za della redditivit­à rispetto alla «capacità di spesa»; u la ricostruzi­one sintetica del reddito operata dall’ufficio fa riferiment­o, oltre che agli immobili, anche alle spese per ricupero edilizio sostenute dal contribuen­te per 11mila euro, e questa spesa risulta compatibil­e con la capacità reddituale del nucleo familiare.

Per per l’anno 2006, infatti, vanno considerat­i oltre 24 mila euro (reddito del contribuen­te) e 13mila circa (reddito del coniuge), per un reddito totale di oltre 37mila euro.

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