Nel subappalto le tariffe minori provano lo scostamento
pIllegittimo l’accertamento basato sulle gravi incongruenze dei ricavi determinati con gli studi settore se privo di standard qualitativi e quantitativi. Sotto il profilo qualitativo, infatti, l’amministrazione deve spiegare perché disattende le motivazioni addotte dal contribuente. Sotto il profilo quantitativo poi deve individuare i limiti numerici della grave incongruità dei ricavi e, infine, verificare se sia compatibile con un reddito d’impresa e un reddito sintetico a loro volta congrui. L’omissione di questi passaggi neutralizza l’accertamento. Questa la conclusione della sentenza della Ctr Liguria 87/01/2015 (presidenteSoave, relatoreBarabino).
La controversia riguarda un imprenditore individuale esercente l’attività di lavori edili in subappalto, che per il 2006 dichiara ricavi per 210mila euro. L’amministrazione gli contesta, sulla base degli studi di settore, ricavi per 255mila euro, cioè 45mila in più (pari al 17 per cento circa dei ricavi accertati). Ilcontribuente, però, sioppone. Secondol’imprenditore, lapretesa tributaria è infondata in quanto si basa sulla reiterata incongruenza delle gravi “incongruenze”; deiricavid’impresa, sull’incoeren1 l’incoerenza dell’indicatore zadelredditod’impresaesullanon «incidenza dei costi sui ricavi», capienza del reddito imponibile risecondo cui il coefficiente 0,68 rispetto agli elementi di spesa. L’ufsulta maggiore rispetto all’interficio si costituisce e resiste. La Ctp vallo (0,11-0,53), è dovuto al fatto di Genova accoglie il ricorso e anche l’amministrazione non ha nulla l’accertamento. Non conconsiderato «le tariffe inferiori vinta l’amministrazione finanziaapplicate, stante l’assunzione in ria appella la sentenza. La Ctr Lisubappalto degli ordini». guria, però, respinge l’impugnaDal punto di vista quantitativoil zione sotto due profili. Dal punto collegio esamina rispettivamente i di vista qualitativo: ricavi, il reddito d’impresa, il reddi1 la giustificazione documentata to sintetico e le relazioni tra loro dal contribuente sullo «scostaesistenti. Da questi elementi emermento matematico» impone algono tre considerazioni: l’ufficio di motivare la persistenza e non c'è grave incongruenza dei ricavi quando lo scostamento rispetto a quelli accertati non è superiore al 25-30% e nel caso esaminato questo superamento è pari al 17 per cento; rlareiteratachiusuradegliesercizi con utili pari a circa 25mila euro non si configura come «un comportamento abnorme, ma evidenzia una realtà economica con un margine compatibile con le modalità di esercizio». trelativamente al reddito sintetico, la Ctr evidenzia che, per l’acquisto di tre immobili per complessivi 234mila euro il contribuente ha provato che «il prezzo di acquisto trova capienza sia nel ricavato dalla vendita di un precedente immobile del coniuge sia nella sottoscrizione di un mutuo» e, dunque non vi è neppure l’incongruenza della redditività rispetto alla «capacità di spesa»; u la ricostruzione sintetica del reddito operata dall’ufficio fa riferimento, oltre che agli immobili, anche alle spese per ricupero edilizio sostenute dal contribuente per 11mila euro, e questa spesa risulta compatibile con la capacità reddituale del nucleo familiare.
Per per l’anno 2006, infatti, vanno considerati oltre 24 mila euro (reddito del contribuente) e 13mila circa (reddito del coniuge), per un reddito totale di oltre 37mila euro.