Il Sole 24 Ore

Atto di chiusura obbligator­io anche nei controlli a tavolino

È sempre nullo l’avviso senza Pvc

- Michele D’Alessandro Giorgio Gavelli

pUn avviso di accertamen­to non preceduto da un processo verbale di chiusura delle operazioni è nullo per violazione dell’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuen­te (legge 212/2000). A ribadirlo nuovamente è la Ctr Emilia Romagna nella sentenza 337/08/15 depositata lo scorso 9 febbraio (presidente e relatore Grandinett­i).

Sono sempre più frequenti i casi di annullamen­to giudiziale degli atti dell’amministra­zione finanziari­a per violazione del principio del contraddit­torio, al punto che ci si attendono modifiche nelle procedure seguite dagli uffici. La norma prevede che, dopo il rilascio della copia del Pvc da parte degli organi di controllo, il contribuen­te possa co- municare entro 60 giorni osservazio­ni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamen­to non può essere emanato prima della scadenza del termine, salvo casi di particolar­e e motivata urgenza. Se l’accertamen­to, però, è effettuato senza l’emissione di un Pvc (cioè in gergo “a tavolino”), quindi senza un termine iniziale di decorrenza dei 60 giorni previsto dal legislator­e?

È questo il caso esaminato dalla commission­e emiliana. La vicenda riguarda una società a cui l’ufficio, attivando le indagini finanziari­e (ai sensi dell’articolo 32 Dpr 600/1973), aveva richiesto e ottenuto copiosa documentaz­ione di riscontro. Successiva­mente, veniva notificato un avviso di accertamen­to che, impugnato dal contribuen­te, veniva confermato dalla commission­e provincial­e. L’esito dell’appello è stato, invece, integralme­nte favorevole alla società.

I giudici hanno preso atto del fatto che la giurisprud­enza comunitari­a (causa C-349/07 del 18 dicembre 2008 e cause riunite C-129/13 e C-130/13 del 3 luglio 2014), così come la Cassazione ( s e nt e nz e 1 8 1 8 4 / 2 01 3 e 19667/2014), per non parlare della giurisprud­enza di merito (Ctr Lombardia 4517/ 38/ 2014 e 118/19/2013), si sono recentemen­te schierate a favore della sussistenz­a di un preciso obbligo di avviare un contraddit­torio preventivo con il contribuen­te. Un obbligo da osservare prima di emanare qualunque atto lesivo nei confronti del contribuen­te, anche nell’interesse della stessa attività accertativ­a.

In questo senso l’ordinanza 527/2015 della Cassazione chiama in causa, sul tema, le Sezioni enite. Molto efficaceme­nte la decisione in commento afferma che «sfugge completame­nte la ratio in base alla quale un accesso fisico ai locali dell’impresa, magari limitato a una acquisizio­ne documental­e o ad altre verifiche superficia­li, debba obbligator­iamente comportare una consacrazi­one nel Pvc». Al contrario, sempre secondo i giudici, «articolati e penetranti accertamen­ti di natura finanziari­a, bancaria e contabile non debbano trovare analoga consacrazi­one in un atto della stessa natura».

Inoltre, con la riforma del ravvedimen­to operoso intervenut­a con la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 637), è ancora più rilevante rispetto al passato che la violazione venga constatata prima di essere accertata. Per cui è ancor più illegittim­o lasciare che l’agenzia delle Entrate sia libera di decidere se e quando far precedere l’avviso di accertamen­to da un atto di chiusura della indagini.

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