Atto di chiusura obbligatorio anche nei controlli a tavolino
È sempre nullo l’avviso senza Pvc
pUn avviso di accertamento non preceduto da un processo verbale di chiusura delle operazioni è nullo per violazione dell’articolo 12, comma 7, dello Statuto del contribuente (legge 212/2000). A ribadirlo nuovamente è la Ctr Emilia Romagna nella sentenza 337/08/15 depositata lo scorso 9 febbraio (presidente e relatore Grandinetti).
Sono sempre più frequenti i casi di annullamento giudiziale degli atti dell’amministrazione finanziaria per violazione del principio del contraddittorio, al punto che ci si attendono modifiche nelle procedure seguite dagli uffici. La norma prevede che, dopo il rilascio della copia del Pvc da parte degli organi di controllo, il contribuente possa co- municare entro 60 giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. Se l’accertamento, però, è effettuato senza l’emissione di un Pvc (cioè in gergo “a tavolino”), quindi senza un termine iniziale di decorrenza dei 60 giorni previsto dal legislatore?
È questo il caso esaminato dalla commissione emiliana. La vicenda riguarda una società a cui l’ufficio, attivando le indagini finanziarie (ai sensi dell’articolo 32 Dpr 600/1973), aveva richiesto e ottenuto copiosa documentazione di riscontro. Successivamente, veniva notificato un avviso di accertamento che, impugnato dal contribuente, veniva confermato dalla commissione provinciale. L’esito dell’appello è stato, invece, integralmente favorevole alla società.
I giudici hanno preso atto del fatto che la giurisprudenza comunitaria (causa C-349/07 del 18 dicembre 2008 e cause riunite C-129/13 e C-130/13 del 3 luglio 2014), così come la Cassazione ( s e nt e nz e 1 8 1 8 4 / 2 01 3 e 19667/2014), per non parlare della giurisprudenza di merito (Ctr Lombardia 4517/ 38/ 2014 e 118/19/2013), si sono recentemente schierate a favore della sussistenza di un preciso obbligo di avviare un contraddittorio preventivo con il contribuente. Un obbligo da osservare prima di emanare qualunque atto lesivo nei confronti del contribuente, anche nell’interesse della stessa attività accertativa.
In questo senso l’ordinanza 527/2015 della Cassazione chiama in causa, sul tema, le Sezioni enite. Molto efficacemente la decisione in commento afferma che «sfugge completamente la ratio in base alla quale un accesso fisico ai locali dell’impresa, magari limitato a una acquisizione documentale o ad altre verifiche superficiali, debba obbligatoriamente comportare una consacrazione nel Pvc». Al contrario, sempre secondo i giudici, «articolati e penetranti accertamenti di natura finanziaria, bancaria e contabile non debbano trovare analoga consacrazione in un atto della stessa natura».
Inoltre, con la riforma del ravvedimento operoso intervenuta con la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 637), è ancora più rilevante rispetto al passato che la violazione venga constatata prima di essere accertata. Per cui è ancor più illegittimo lasciare che l’agenzia delle Entrate sia libera di decidere se e quando far precedere l’avviso di accertamento da un atto di chiusura della indagini.