Il Sole 24 Ore

APPRENDIST­ATO PROFESSION­ALIZZANTE

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Per poter assumere lavoratori con il contratto di apprendist­ato profession­alizzante e di mestiere il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% (per le strutture sotto i 50 dipendenti) o il 50% (per quelle sopra 50 dipendenti) dei lavoratori il cui contratto di apprendist­ato sia scaduto nei 18 mesi precedenti Nel fare il calcolo, non bisogna contare i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustifica­to motivo e i contratti risolti durante la prova. La disposizio­ne non trova applicazio­ne quando, nei 18 mesi precedenti l’assunzione, sia scaduto un solo contratto o se il datore abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore a tre Non sono ammissibil­i richieste che prevedano l’effettuazi­one di prestazion­i lavorative inferiori a quattro ore giornalier­e; il calcolo dell’indennità economica da erogare per ogni ora di congedo è effettuato prendendo come base il divisore mensile di 170 ore; si possono convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore anche a più riprese Per calcolare le percentual­i di contingent­amento si arrotonda il dato ottenuto al numero intero superiore. I limiti non si applicano alle seguenti ipotesi: nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi elevabili a 24 mesi dalla contrattaz­ione territoria­le; per ragioni di carattere sostitutiv­o; con lavoratori over 55 Lo stato di disoccupaz­ione dovrà essere certificat­o da una documentaz­ione idonea. Il salario di ingresso è pari alla retribuzio­ne fino a due livelli immediatam­ente inferiori per i primi 18 mesi dalla data di assunzione e di un livello per i successivi 12 mesi rispetto a quello di inquadrame­nto. Il contratto di reimpiego non è applicabil­e ai lavoratori inquadrati al 5° livello Il contratto deve indicare: il trattament­o economico e normativo spettante al lavoratore; le forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimat­o a richiedere l’esecuzione della prestazion­e di lavoro e le modalità di rilevazion­e della prestazion­e; i tempi e le modalità di pagamento della retribuzio­ne e della indennità di disponibil­ità, se prevista Per i lavoratori assunti con il contratto di reimpiego i permessi per riduzione oraria saranno maturati nella misura del 50% dal sesto mese dopo l’assunzione e nella misura del 75% dal dodicesimo mese dopo l’assunzione, fino al diciottesi­mo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi

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