APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Per poter assumere lavoratori con il contratto di apprendistato professionalizzante e di mestiere il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 20% (per le strutture sotto i 50 dipendenti) o il 50% (per quelle sopra 50 dipendenti) dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia scaduto nei 18 mesi precedenti Nel fare il calcolo, non bisogna contare i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa o giustificato motivo e i contratti risolti durante la prova. La disposizione non trova applicazione quando, nei 18 mesi precedenti l’assunzione, sia scaduto un solo contratto o se il datore abbia alle proprie dipendenze un numero di lavoratori non superiore a tre Non sono ammissibili richieste che prevedano l’effettuazione di prestazioni lavorative inferiori a quattro ore giornaliere; il calcolo dell’indennità economica da erogare per ogni ora di congedo è effettuato prendendo come base il divisore mensile di 170 ore; si possono convertire uno o più mesi di congedo parentale a ore anche a più riprese Per calcolare le percentuali di contingentamento si arrotonda il dato ottenuto al numero intero superiore. I limiti non si applicano alle seguenti ipotesi: nella fase di avvio di nuove attività per i primi 18 mesi elevabili a 24 mesi dalla contrattazione territoriale; per ragioni di carattere sostitutivo; con lavoratori over 55 Lo stato di disoccupazione dovrà essere certificato da una documentazione idonea. Il salario di ingresso è pari alla retribuzione fino a due livelli immediatamente inferiori per i primi 18 mesi dalla data di assunzione e di un livello per i successivi 12 mesi rispetto a quello di inquadramento. Il contratto di reimpiego non è applicabile ai lavoratori inquadrati al 5° livello Il contratto deve indicare: il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore; le forme e modalità con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro e le modalità di rilevazione della prestazione; i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità, se prevista Per i lavoratori assunti con il contratto di reimpiego i permessi per riduzione oraria saranno maturati nella misura del 50% dal sesto mese dopo l’assunzione e nella misura del 75% dal dodicesimo mese dopo l’assunzione, fino al diciottesimo mese; nella misura del 100% per i mesi successivi