Residui, «bis» per gli sperimentatori
La replica apre al ripiano in 30 anni - Possibile un termine parallelo riservato al correttivo Il decreto enti locali permette una nuova operazione, ma a tempo scaduto
pSulla zioni che hanno sperimentato la nuova contabilità nel 2014. A loro il decreto enti locali in arrivo, almeno nelle versioni circolate finora, riserva novità proprio sul riaccertamento. È prevista, prima di tutto, la possibilità di effettuare un nuovo riaccertamento straordinario, per risolvere gli eventuali problemi emersi alla luce della prima operazione sperimentale. Nella nuova revisione dei residui, gli sperimentatori si dovranno naturalmente concentrare sulla «cancellazione dei residui che non corrispon- dono ad obbligazioni perfezionate», ritoccando di conseguenza il risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015.
Questa nuova regola servirebbe a riallineare la condizione degli sperimentatori a quella degli enti che hanno invece debuttato quest’anno nella nuova contabilità, e che hanno incontrato parecchie novità negli ultimi ritocchi normativi sull’armonizzazione.
Proprio in quest’ottica si spiegano altri due correttivi che dovrebbero essere introdotti dal decreto enti locali, e che assicurano anche agli sperimentatori l’orizzonte trentennale per il ripiano dell’«eventuale maggiore disavanzo» e la possibilità di utilizzare le entrate da alienazioni patrimoniali per coprire il fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente: per gli sperimentatori, questa chance riguarderebbe la differenza fra l’accantonamento effettivamente stanziato in bilancio e quello «che avrebbero stanziato se non avessero partecipato alla sperimentazione».
Queste previsioni, però, intervengono a tempo scaduto, con una contraddizione evidente generata dalla lunghissima gestazione che ha caratterizzato il nuovo provvedimento sulla finanza locale. Il problema si po-