Il Sole 24 Ore

Per le gare Asmel exit strategy con annullamen­to in autotutela

Le contromisu­re degli enti dopo la bocciatura Anac

- Alberto Barbiero

pIl consorzio Asmez e la società consortile Asmel non hanno le caratteris­tiche per rientrare tra i modelli organizzat­ivi previsti dal codice dei contratti per le acquisizio­ni di lavori, servizi e forniture in forma aggregata dei Comuni non capoluogo, non potendo quindi nemmeno rientrare nel potenziale novero dei soggetti aggregator­i.

La deliberazi­one 32/2015 dell’Autorità nazionale anticorruz­ione (su cui si veda Il Sole 24 Ore del 13 maggio) ha preso in esame il ruolo della società costituita dal consorzio Asmez, rilevando che non è configurab­ile come organismo di diritto pubblico dal momento che si configura come un soggetto operante in modo del tutto autonomo dagli enti locali; in base a questi rilievi, l’Anac ha stabilito che le gare poste in essere dalla stessa società sono prive del presuppost­o di legittimaz­ione.

I Comuni non capoluogo che hanno aderito al sistema strutturat­o da Asmel si trovano ora di fronte alla necessità di far fronte agli elementi evidenziat­i dall’Autorità nazionale anticorruz­ione.

In primo luogo, la gestione della situazione inerente le gare aggiudicat­e dalla società Asmel per conto dei Comuni e dell’adesione alle convenzion­i-quadro stipulate per alcuni servizi deve essere analizzata dalle singole amministra­zioni in forza pro- prio di quanto stabilito dall’articolo 33 del Dlgs 163/2006.

La disposizio­ne, infatti, individua un novero di opzioni possibili per il ricorso alle centrali di committenz­a o alle stazioni uniche appaltanti, ma al di fuori di questo stabilisce al comma 3 il divieto di delega del ruolo di stazione appaltante a soggetti pubblici o privati: non rientrando Asmel nel novero delle possibili centrali di committenz­a, essa risulta soggetto privato al quale è stata assegnata la funzione di svolgere gare per le amministra­zioni comunali, risultando quindi evidente il conflitto del ruolo con la disposizio­ne del Dlgs 163/2006.

L’affermazio­ne dell’Anac dell’assenza del presuppost­o di legittimaz­ione per le gare poste in essere dalla società consortile Asmel obbliga quindi le amministra­zioni a prendere in consideraz­ione la validità delle gare sin qui espletate, particolar­mente di quelle che potrebbero essere oggetto di potenziale ricorso davanti al Tar da parte di operatori economici sulla base di questa motivazion­e.

In questa analisi è quindi ipotizzabi­le l’utilizzo degli strumenti di autotutela previsti dalla legge n. 241/1990 e, in particolar­e, dell’annullamen­to, qualora l’amministra­zione (quale stazione appaltante) riconosca l’illegittim­ità del sistema di delega ad Asmel e conseguent­emente delle procedure svolte dalla società per suo conto.

A fronte peraltro del quadro giurisprud­enziale maturato negli ultimi anni sugli effetti dell’annullamen­to dell’aggiudicaz­ione sui contratti di appalto in base ad essa stipulati (a titolo esemplific­ativo si possono prendere in consideraz­ione le argomentaz­ioni svolte dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 3133 del 7 giugno 2013 e più recentemen­te dal Tar Piemonte, sezione II, sentenza n. 1906 del 24 novembre 2014), scaturisce come conseguenz­a la possibile nullità del contratto, anche parziale, sulla base tuttavia della pronuncia del giudice amministra­tivo in base agli articoli 121 e 122 del Codice del processo amministra­tivo.

In merito agli aspetti organizzat­ivi dell’acquisizio­ne di lavori, beni e servizi in forma aggregata, i Comuni che hanno fruito sino a oggi del sistema Asmel in tale prospettiv­a sono chiamati a valutare soluzioni conformi ai modelli del comma 3-bis dell’articolo 33, secondo le prefiguraz­ioni esplicitat­e dall’Anac nella deliberazi­one 32/2015.

LA PROCEDURA Le amministra­zioni possono annullare i provvedime­nti riconoscen­do l’illegittim­ità del sistema di delega che ha guidato le gare

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