Per le gare Asmel exit strategy con annullamento in autotutela
Le contromisure degli enti dopo la bocciatura Anac
pIl consorzio Asmez e la società consortile Asmel non hanno le caratteristiche per rientrare tra i modelli organizzativi previsti dal codice dei contratti per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture in forma aggregata dei Comuni non capoluogo, non potendo quindi nemmeno rientrare nel potenziale novero dei soggetti aggregatori.
La deliberazione 32/2015 dell’Autorità nazionale anticorruzione (su cui si veda Il Sole 24 Ore del 13 maggio) ha preso in esame il ruolo della società costituita dal consorzio Asmez, rilevando che non è configurabile come organismo di diritto pubblico dal momento che si configura come un soggetto operante in modo del tutto autonomo dagli enti locali; in base a questi rilievi, l’Anac ha stabilito che le gare poste in essere dalla stessa società sono prive del presupposto di legittimazione.
I Comuni non capoluogo che hanno aderito al sistema strutturato da Asmel si trovano ora di fronte alla necessità di far fronte agli elementi evidenziati dall’Autorità nazionale anticorruzione.
In primo luogo, la gestione della situazione inerente le gare aggiudicate dalla società Asmel per conto dei Comuni e dell’adesione alle convenzioni-quadro stipulate per alcuni servizi deve essere analizzata dalle singole amministrazioni in forza pro- prio di quanto stabilito dall’articolo 33 del Dlgs 163/2006.
La disposizione, infatti, individua un novero di opzioni possibili per il ricorso alle centrali di committenza o alle stazioni uniche appaltanti, ma al di fuori di questo stabilisce al comma 3 il divieto di delega del ruolo di stazione appaltante a soggetti pubblici o privati: non rientrando Asmel nel novero delle possibili centrali di committenza, essa risulta soggetto privato al quale è stata assegnata la funzione di svolgere gare per le amministrazioni comunali, risultando quindi evidente il conflitto del ruolo con la disposizione del Dlgs 163/2006.
L’affermazione dell’Anac dell’assenza del presupposto di legittimazione per le gare poste in essere dalla società consortile Asmel obbliga quindi le amministrazioni a prendere in considerazione la validità delle gare sin qui espletate, particolarmente di quelle che potrebbero essere oggetto di potenziale ricorso davanti al Tar da parte di operatori economici sulla base di questa motivazione.
In questa analisi è quindi ipotizzabile l’utilizzo degli strumenti di autotutela previsti dalla legge n. 241/1990 e, in particolare, dell’annullamento, qualora l’amministrazione (quale stazione appaltante) riconosca l’illegittimità del sistema di delega ad Asmel e conseguentemente delle procedure svolte dalla società per suo conto.
A fronte peraltro del quadro giurisprudenziale maturato negli ultimi anni sugli effetti dell’annullamento dell’aggiudicazione sui contratti di appalto in base ad essa stipulati (a titolo esemplificativo si possono prendere in considerazione le argomentazioni svolte dal Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza n. 3133 del 7 giugno 2013 e più recentemente dal Tar Piemonte, sezione II, sentenza n. 1906 del 24 novembre 2014), scaturisce come conseguenza la possibile nullità del contratto, anche parziale, sulla base tuttavia della pronuncia del giudice amministrativo in base agli articoli 121 e 122 del Codice del processo amministrativo.
In merito agli aspetti organizzativi dell’acquisizione di lavori, beni e servizi in forma aggregata, i Comuni che hanno fruito sino a oggi del sistema Asmel in tale prospettiva sono chiamati a valutare soluzioni conformi ai modelli del comma 3-bis dell’articolo 33, secondo le prefigurazioni esplicitate dall’Anac nella deliberazione 32/2015.
LA PROCEDURA Le amministrazioni possono annullare i provvedimenti riconoscendo l’illegittimità del sistema di delega che ha guidato le gare