Proroga caos per la riscossione locale
pLa bozza del decreto enti locali prevede l’ennesima proroga dell’uscita di scena di Equitalia dalla riscossione delle entrate comunali.
La riscossione coattiva delle entrate comunali è il solito pasticcio all’italiana, fatto di buone intenzioni, di tante promesse, di continui rinvii e soprattutto di regole che hanno una variabilità inaccettabile per una funzione pubblica così importante, ancor di più oggi con la nuova contabilità.
Equitalia avrebbe dovuto cessare di effettuare «le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei Comuni e delle società da essi partecipate» già dal 1° gennaio 2012, come prevedeva l’articolo 7, comma 2, lettera ggter) del Dl 70/2011. Questo termine, però, è stato prorogato già per ben cinque volte, raggiungendo il culmine con il Dl n.35/2013 dove è stato paradossalmente aggiunto il termine «inderogabilmente» alla data in quell’occasione fissata al 31 dicembre 2013.
Queste continue proroghe sono frutto dell’incapacità di riscrivere una volta per tutte le regole della riscossione coattiva delle entrate comunali, ancora basate, per quanto riguarda l’ingiunzione di pagamento, sull’ultra-centenario regio decreto 639/1910.
Il disegno finale rimane ancora oscuro, perché da una parte l’articolo 10 del Dl 35/2013 prevede un «ordinato ed efficace riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate dei Comuni, anche mediante istituzione di un Consorzio» che si avvale però delle società del gruppo Equitalia; dall’altra parte, l’articolo 10 della delega fiscale (legge 23/2014) prevede che gli enti locali possano riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del «ruolo in forma diretta» o con società interamente partecipate oppure avvalendosi, in via transitoria e nelle more della riorganizzazio- ne interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia.
Le incertezze non riguardano solo i soggetti deputati alla riscossione delle entrate comunali ma anche, e forse soprattutto, lo strumento della riscossione alternativo al ruolo, ovvero l’ingiunzione di pagamento, regolata da norme non solo datate ma anche scarne su molti profili essenziali, come la possibilità di ripetere le spese dai contribuenti morosi; tant’è che la stessa delega fiscale ha previsto una revisione della normativa che dovrebbe essere coordinata in un testo unico, anche al fine di garantire delle condizioni minime di certezza nei confronti dei contribuenti. Oggi il contribuente moroso, per lo stesso debito inziale, è tenuto a corrispondere, tra aggi, interessi e spese varie, somme significativamente diverse a seconda che il Comune utilizzi il ruolo coattivo o l’ingiunzione fiscale. Anche questa situazione rappresenta un’inciviltà giuridica da superare rapidamente.
In questo coacervo di norme, proroghe, soggetti riscuotitori, intenzioni, desideri vari, rimane solo una certezza, ovvero che la riscossione coattiva oggi non funziona.
Equitalia incassa poco, anche perché forse non vale la pena investire in un’attività che da ormai tre anni è perennemente sul punto di cessare.
I numeri dicono che la riscossione nel primo anno di consegna del ruolo si attesta mediamente al 3%, per arrivare al 20% dopo un decennio. Se i numeri di Equitalia sono deludenti, almeno sono noti. Nulla si sa invece dell’andamento della riscossione con le ingiunzioni di pagamento.
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