I costi «equivoci» escludono dalla gara
È illegittima l’aggiudicazione di un appalto di lavori ad una società che ha indicato in modo equivoco e contraddittorio i costi relativi alla sicurezza per il rischio specifico.
Queste contraddittorietà ed equivocità determinano un’assoluta incertezza sul contenuto dell’offerta, e viene così a mancare un elemento essenziale dell’offerta, non sanabile mediante il soccorso istruttorio della stazione appaltante.