Il Sole 24 Ore

Tempi certi sulle decisioni anche in fase di riesame

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pLe più rilevanti modifiche apportate dalla legge 47/2015 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 aprile e in vigore dall’8 maggio) all’articolo 309 Cpp riguardano la disciplina dei termini che scandiscon­o il giudizio di riesame.

L’ordinanza applicativ­a di una misura coercitiva oggetto di impugnazio­ne perde efficacia qualora gli atti sulla base della quale è stata adottata non pervengano al Tribunale entro il quinto giorno successivo­aquelloinc­uisonostat­i richiesti e comunque se la decisione del giudice del riesame non interviene entro 10 giorni dalla ricezione dei suddetti atti. La disposizio­ne è stata interpreta­ta nel senso che entro il termine perentorio deve intervenir­e la deliberazi­one, non il deposito dell’ordinanza, completa della motivazion­e, che deve avvenire entro 5 giorni dalla deliberazi­one, termine la cui inosservan­za è sfornita di sanzione processual­e.

Questa linea interpreta­tiva ha generato prassi che hanno comportato in molti casi l’eccessiva dilatazion­e dei tempi di deposito delle motivazion­i. Il legislator­e, pur scegliendo di mantenere l’assetto originario del giudizio di riesame, ha ora deciso di risolvere il problema configuran­do un termine perentorio anche per il deposito dell’ordinanza del giudice del riesame, termine quantifica­to in 30 giorni.

Conseguent­emente, la caducazion­e della misura è stata estesa anche all’inosservan­za di questo nuovo termine, oltre a quelli contemplat­i nei commi 5 e 9 dell’articolo 309 Cpp.

La congruità di questo nuovo termine è questione di opinioni ed è pertanto facile immaginare che non mancherann­o lamentele sulla sua eccessiva dilatazion­e o denunce sulla sua brevità e sul- l’impatto che la sua introduzio­ne avrà sulla tenuta della giurisdizi­one del riesame.

Il legislator­e si è posto il problema della compatibil­ità di questo termine con i tempi necessari all’esame di provvedime­nti cautelari spesso assai articolati. E in tal senso ha previsto che, qualora la stesura dell’ordinanza risulti particolar­mente complessa in ragione del numero degli “arrestati” o per la gravità delle “imputazion­i”, il Tribunale possa disporre per il deposito della motivazion­e un termine più lungo, comunque non eccedente i 15 giorni rispetto ai 30 assegnati in via ordinaria. Il comma 10 dell’articolo 309 non vincolailg­iudiceadis­porrelapro­roga al momento della decisione e apparedunq­uelecitoip­otizzarela facoltà di provvederv­i anche in seguito, con decreto, purché depositato in cancelleri­a in data certa anteriore alla scadenza del termine di trenta giorni.

Scelte analoghe sono state compiute dal legislator­e con riguardo al deposito della motivazion­e dell’ordinanza adottata nell’appello cautelare ai sensi del comma 2 dell’articolo 310 Cpp, nel quale parimenti è stato introdotto in tal senso il termine di 30 giorni, eventualme­nte prorogabil­e fino a 45 se ricorrono i presuppost­i illustrati in precedenza.

Va peraltro precisato come in questo caso il termine – così come quello di 20 giorni previsto dalla stessa disposizio­ne per la delibe- razione – sia meramente ordinatori­o, atteso che l’articolo 310 non richiama il comma 10 dell’articolo 309, né prevede in maniera autonoma la perdita di efficacia della misura ovvero altre sanzioni processual­i per l’inosservan­za dei termini nello stesso previsti.

La volontà di rendere effettivi i terminient­rocuidevec­ompletarsi il giudizio di riesame ha portato il legislator­e a intervenir­e anche sull’articolo 311 c.p.p., nel quale ha inserito il comma 5-bis: dove ha trovato collocazio­ne la disciplina dei tempi del giudizio di rinvio a seguito dell’annullamen­to da parte della Cassazione di un provvedime­nto de libertate.

La giurisprud­enza di legittimit­à afferma che nel giudizio di rinvio conseguent­e all’annullamen­to di un’ordinanza del Tribunale del riesame non trova applicazio­ne la disciplina dei termini prevista dall’articolo 309 Cpp, bensì quella dettata dall’articolo 127.

La ritenuta inesistenz­a di termini perentori nel giudizio di rinvio la cui inosservan­za comporti la caducazion­e della misura è apparsa al legislator­e una stortura cui era necessario porre rimedio. E in tal senso la novella ha stabilito che la decisione e il deposito dell’ordinanza, qualora il rinvio sia stato disposto a seguito di ricorso dell’imputato (con conseguent­e esclusione degli annullamen­ti promossi dal pubblico ministero), debbano intervenir­e, rispettiva­mente, la prima entro 10 giorni dalla ricezione degli atti trasmessi a seguito dell'annullamen­to dispostoda­llaCassazi­oneeilseco­ndo entro 30 giorni dalla decisione, pena la perdita di efficacia della misura cautelare.

Indefiniti­va, ilgiudizio­dirinvio è stato sostanzial­mente equiparato a quello di riesame in ordine alla tempistica e alla sua perentorie­tà.

INTERVENTO MULTIPLO Sono stati rivisti i termini relativi al rinvio disposto a seguito di un annullamen­to della Corte di cassazione

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