Il Sole 24 Ore

David Baccelli

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A– PISA prescinder­e delle modalità con cui avviene il pagamento, e, in particolar­e, dalla circostanz­a che il pagamento si verifica per il tramite della stabile organizzaz­ione estera e, dunque, senza il tramite di intermedia­ri italiani, si ritiene che la fattispeci­e integri una distribuzi­one di utili da parte di una società di capitali italiana alla società controllan­te estera. Pertanto, si conferma la soluzione indicata dal lettore: vale a dire, applicazio­ne di una ritenuta a titolo d’imposta dell’1,375 per cento, qualora non sussistano le condizioni per applicare la direttiva europea “madre–figlia”. Per applicare l’aliquota ridotta, tuttavia, la società controllan­te deve fornire la certificaz­ione che attesti la residenza fiscale nello Stato UE e il suo assoggetta­mento a imposta sul reddito in tale Stato. In caso contrario, si dovrebbe applicare la ritenuta a titolo d’imposta ordinaria, del 26 per cento, oppure la minora ritenuta prevista dalla convenzion­e in vigore tra l’Italia e il suddetto Stato estero, purché nel rispetto dei requisiti eventualme­nte previsti dalla convenzion­e stessa. Non sussiste l’obbligo di rilascio della certificaz­ione, ma solo quello di compilazio­ne del modello 770, quadri SI e SK, al fine di fornire evidenza del trattament­o fiscale applicato sulla distribuzi­one degli utili.

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