David Baccelli
A– PISA prescindere delle modalità con cui avviene il pagamento, e, in particolare, dalla circostanza che il pagamento si verifica per il tramite della stabile organizzazione estera e, dunque, senza il tramite di intermediari italiani, si ritiene che la fattispecie integri una distribuzione di utili da parte di una società di capitali italiana alla società controllante estera. Pertanto, si conferma la soluzione indicata dal lettore: vale a dire, applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta dell’1,375 per cento, qualora non sussistano le condizioni per applicare la direttiva europea “madre–figlia”. Per applicare l’aliquota ridotta, tuttavia, la società controllante deve fornire la certificazione che attesti la residenza fiscale nello Stato UE e il suo assoggettamento a imposta sul reddito in tale Stato. In caso contrario, si dovrebbe applicare la ritenuta a titolo d’imposta ordinaria, del 26 per cento, oppure la minora ritenuta prevista dalla convenzione in vigore tra l’Italia e il suddetto Stato estero, purché nel rispetto dei requisiti eventualmente previsti dalla convenzione stessa. Non sussiste l’obbligo di rilascio della certificazione, ma solo quello di compilazione del modello 770, quadri SI e SK, al fine di fornire evidenza del trattamento fiscale applicato sulla distribuzione degli utili.
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