Il Sole 24 Ore

Patrizia Carrieri

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I– MILANO l costo relativo ai buoni pasto, acquistati dagli esercenti arti e profession­i e utilizzati direttamen­te, è deducibile in base alla disciplina stabilita dall’articolo 65 del Tuir. In particolar­e, il costo è deducibile nella misura del 75 per cento, ed entro il limite massimo del 2% dei compensi. In linea generale, l’agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 6/E del 2009, che la limitazion­e della deducibili­tà del costo per un importo pari al 75% non trova applicazio­ne per l’acquisto dei buoni pasto. La soluzione positiva è stata argomentat­a osservando che la “deducibili­tà ridotta” non riguarda i servizi sostitutiv­i di mensa (quindi, l’acquisto dei buoni pasto). Tuttavia, se il profession­ista utilizza direttamen­te i ticket restaurant, la spesa non può rappresent­are un servizio sostitutiv­o di mensa e, per tale ragione, trova applicazio­ne il limite del 75% della spesa. L’Iva, infine, è integralme­nte detraibile.

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