Patrizia Carrieri
I– MILANO l costo relativo ai buoni pasto, acquistati dagli esercenti arti e professioni e utilizzati direttamente, è deducibile in base alla disciplina stabilita dall’articolo 65 del Tuir. In particolare, il costo è deducibile nella misura del 75 per cento, ed entro il limite massimo del 2% dei compensi. In linea generale, l’agenzia delle Entrate ha chiarito, con la circolare 6/E del 2009, che la limitazione della deducibilità del costo per un importo pari al 75% non trova applicazione per l’acquisto dei buoni pasto. La soluzione positiva è stata argomentata osservando che la “deducibilità ridotta” non riguarda i servizi sostitutivi di mensa (quindi, l’acquisto dei buoni pasto). Tuttavia, se il professionista utilizza direttamente i ticket restaurant, la spesa non può rappresentare un servizio sostitutivo di mensa e, per tale ragione, trova applicazione il limite del 75% della spesa. L’Iva, infine, è integralmente detraibile.
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