Il Sole 24 Ore

Maurizio Di Rocco

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nio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d’Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi». Occorre, al riguardo, precisare che l’eventuale approvazio­ne di operazioni straordina­rie consente in ogni caso il diritto di recesso dei soci. Tuttavia, in base alla nuova disposizio­ne il diritto di rimborso correlato al recesso – sia nell’ipotesi in cui questo venga esercitato in relazione a operazioni di trasformaz­ione o, deve ritenersi (in ragione del generico rinvio contenuto nell’articolo 31, comma 2, del Tub all’articolo 28, comma 2–ter, dello stesso testo unico), di fusione, sia nell’ipotesi in cui esso consegua a morte o esclusione del socio – potrà essere limitato dalla Banca d’Italia, anche in deroga a norme di legge, «laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabil­ità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca». In sostanza, i soci che volessero uscire dal capitale, opzione garantita dal Codice civile in caso di trasformaz­ione della società, potranno essere obbligati a rimanere se questo sarà necessario a evitare una riduzione del capitale sotto l’“asticella” fissata, ora, dalla Vigilanza bancaria unica esercitata dalla Bce. Non manca chi ha posto dubbi circa la legittimit­à costituzio­nale della nuova norma. Nel frattempo, è in consultazi­one pubblica sul sito web della Banca d’Italia la normativa secondaria che si propone di adottare. In relazione alla determinaz­ione dei casi in cui il rimborso delle azioni spettante al socio uscente può essere limitato, disciplina­ndone le relative modalità, il testo è piuttosto articolato prevedendo che «il rimborso possa essere limitato o differito, in tutto o in parte e senza limiti di tempo, sulla base della valutazion­e della situazione finanziari­a, di liquidità e solvibilit­à della banca e dei ratios patrimonia­li (Cet1, Tier 1 e total capital). La facoltà di differire o limitare il rimborso deve essere prevista nello statuto della banca ed è attribuita, in prima istanza, alla competenza decisional­e dell’organo di gestione». Qualora la banca decida di procedere al rimborso, essa dovrà sottoporre all’autorità di vigilanza (Bce o Banca d’Italia, a seconda che la banca sia o meno significat­iva) una istanza di autorizzaz­ione al rimborso dello strumento; l’autorizzaz­ione sarà concessa «se la banca dimostra che i suoi fondi propri, dopo il rimborso, superano i requisiti di capitale previsti dal Crr, il requisito di riserve di capitale e il livello complessiv­o ritenuto adeguato dall’autorità di vigilanza a seguito del processo di valutazion­e e revisione prudenzial­e». L’autorizzaz­ione potrà essere rilasciata, anziché caso per caso, «per un plafond limitato, se l’autorità ritiene che l’importo rimborsabi­le sia irrilevant­e o comunque tale da non creare pregiudizi­o per la situazione prudenzial­e della banca». La Banca d’Italia evidenzia altresì che «analoghe previsioni saranno applicate alle banche di credito cooperativ­o, una volta emanato il decreto legislativ­o di recepiment­o della Crd IV. La disposizio­ne dell’articolo 28, comma 2–ter, infatti, anticipa nella sostanza quella contenuta nel prossimo Dlgs di recepiment­o della direttiva,

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