Il Sole 24 Ore

Renato Garetto

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L– CERCENASCO a situazione rappresent­ata nel quesito sembra potersi ricondurre al riscatto anticipato del montante maturato nella posizione pensionist­ica complement­are di un fondo estero “armonizzat­o”, in quanto situato in un Paese Ue. Per tali fattispeci­e, in mancanza di una normativa fiscale specifica, in linea di principio sono applicabil­i le disposizio­ni previste dall’articolo 14 del Dlgs 252/200. Tale articolo, per ipotesi non riconducib­ili a quelle agevolate nella tassazione (ad esempio, riscatto parziale per cassa integrazio­ne, mobilità, invalidità permanente) ed elencate nell’articolo citato, prevede l’applicazio­ne di «una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento» da parte del fondo erogante. Ora, poiché il fondo erogante è lussemburg­hese e, pertanto, non assume la veste di sostituto d’imposta in Italia, sulla base dei principi generali di tassazione, sarebbe onere del contribuen­te autoliquid­are autonomame­nte tale imposta in dichiarazi­one, secondo le modalità indicate. Tuttavia, poiché, a tutt’oggi, non esiste un quadro, diverso dal quadro RC, destinato a dichiarare i trattament­i pensionist­ici integrativ­i, tali somme, anziché essere tassate con una ritenuta a titolo d’imposta, in tale quadro, subiranno la tassazione ordinaria.

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