Renato Garetto
L– CERCENASCO a situazione rappresentata nel quesito sembra potersi ricondurre al riscatto anticipato del montante maturato nella posizione pensionistica complementare di un fondo estero “armonizzato”, in quanto situato in un Paese Ue. Per tali fattispecie, in mancanza di una normativa fiscale specifica, in linea di principio sono applicabili le disposizioni previste dall’articolo 14 del Dlgs 252/200. Tale articolo, per ipotesi non riconducibili a quelle agevolate nella tassazione (ad esempio, riscatto parziale per cassa integrazione, mobilità, invalidità permanente) ed elencate nell’articolo citato, prevede l’applicazione di «una ritenuta a titolo di imposta del 23 per cento» da parte del fondo erogante. Ora, poiché il fondo erogante è lussemburghese e, pertanto, non assume la veste di sostituto d’imposta in Italia, sulla base dei principi generali di tassazione, sarebbe onere del contribuente autoliquidare autonomamente tale imposta in dichiarazione, secondo le modalità indicate. Tuttavia, poiché, a tutt’oggi, non esiste un quadro, diverso dal quadro RC, destinato a dichiarare i trattamenti pensionistici integrativi, tali somme, anziché essere tassate con una ritenuta a titolo d’imposta, in tale quadro, subiranno la tassazione ordinaria.