Il Sole 24 Ore

Giovanni Mercadante

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L– ALTAMURA a risposta è positiva. Infatti, secondo l’articolo 11, comma 4, del Tuir, «dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuen­te a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuen­te ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzion­e dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazi­one dei redditi». Come precisato nella circolare 9/E del 2015, con il citato articolo 11 del Tuir, il legislator­e ha inteso regolare l’ipotesi in cui l’imposta netta del periodo nel quale il tributo estero diviene definitivo – e, quindi, scomputabi­le – sia inferiore a quella del periodo in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito, e che rileva ai fini della determinaz­ione dell’imposta estera detraibile. In tal caso, potrebbe accadere che il credito o i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero, maturati nel periodo di produzione del reddito, non siano integralme­nte assorbiti dall’imposta netta del periodo in cui il tributo estero è detraibile. A tal fine, il legislator­e ha previsto la possibilit­à, per il contribuen­te, di scegliere tra il computo dell’eccedenza in diminuzion­e dell’imposta relativa al periodo successivo e la richiesta di rimborso, da effettuare in sede di dichiarazi­one dei redditi. Inoltre, tale differenza potrà essere utilizzata in compensazi­one, ex articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.

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