Giovanni Mercadante
L– ALTAMURA a risposta è positiva. Infatti, secondo l’articolo 11, comma 4, del Tuir, «dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti di imposta spettanti al contribuente a norma dell’articolo 165. Se l’ammontare dei crediti di imposta è superiore a quello dell’imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo d’imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi». Come precisato nella circolare 9/E del 2015, con il citato articolo 11 del Tuir, il legislatore ha inteso regolare l’ipotesi in cui l’imposta netta del periodo nel quale il tributo estero diviene definitivo – e, quindi, scomputabile – sia inferiore a quella del periodo in cui il reddito estero ha concorso alla formazione del reddito, e che rileva ai fini della determinazione dell’imposta estera detraibile. In tal caso, potrebbe accadere che il credito o i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero, maturati nel periodo di produzione del reddito, non siano integralmente assorbiti dall’imposta netta del periodo in cui il tributo estero è detraibile. A tal fine, il legislatore ha previsto la possibilità, per il contribuente, di scegliere tra il computo dell’eccedenza in diminuzione dell’imposta relativa al periodo successivo e la richiesta di rimborso, da effettuare in sede di dichiarazione dei redditi. Inoltre, tale differenza potrà essere utilizzata in compensazione, ex articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.
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