Il Sole 24 Ore

La Consulta moderna è indispensa­bile

- Di Enrico De Mita

Ecco perché le sentenze della Corte difficilme­nte sono capite dall’esterno. E tuttavia il peso della Corte dipende dalla forza con la quale i poteri dello Stato la sorreggono. Tutte le sentenza della Corte sono fondate sul precedente. La sentenza 70/2015 è frutto di una concatenaz­ione di precedenti, di riferiment­i a decisioni già prese sicchè non è agevole comprender­e il decisum che viene formulato alla fine della decisione. Lo sforzo delle sentenze, la motivazion­e, è la dimostrazi­one della coerenza decisione con il precedente.

Le sentenze vengono istruite sulla base di una collaboraz­ione degli assistenti dei giudici che sono giudici e profession­almente tendono a non vedere la questione costituzio­ni e politiche.

I riferiment­i al diritto comune sono fatti con l’adeguament­o al “diritto vivente”, alla giurisprud­enza dei giudici ordinari, il che può essere un limite alla impostazio­ne in termini costituzio­nalmente rilevanti della questione. Complessiv­amente si può dire che c’è una certa autorefere­nzialità, che rende la Corte prigionier­a di se stessa. Le critiche alla sentenza 70/2015 sono di carattere esterno e riguardano il rapporto con gli altri poteri dello Stato. La motivazion­e è semplicist­ica: la Corte non può fare cose riconducib­ili al potere politico. E’ una tesi che prova troppo. Allora bisogna chiedersi (come disse il presidente Ambrosini nel 1992) che cosa ci stia a fare la Corte se non può stabilire i limiti che incontra il parlamento nella sua discrezion­alità politica, che pure è un altro punto fermo della giurisprud­enza costituzio­nale: il parlamento può fare tutto ciò che non viola la Costituzio­ne. La sentenza 70/2015 non può essere capita dall’esterno se la critica è così radicale. La ragione è che la Corte non ha saputo spiegare in termini semplici e chiari che non esisteva il vincolo di bilancio.

Nella sentenza 10/2015 il riferiment­o al principio di bilancio fu un modo come un altro per giustifica­re la deroga alla retroattiv­ità della decisione presa. La sentenza 70/2015 appare un po’ frettolosa, anche se, a parer mio, giuridicam­ente corretta.

Sta nascendo in Italia un orientamen­to che non solo critica la Corte ma rischia di produrre come osserva Cassese, un arretramen­to di due secoli nella configuraz­ione dei rapporti della Corte con gli altri poteri. Le Corti costituzio­nali esistono in quasi tutti i paesi democratic­i a cominciare dalla Corte federale degli U.S.A.I limiti alla competenza delle Corti possono essere indagati dalla comparazio­ne degli orientamen­ti delle diverse Corti e la Corte italiana non è certo ultima nell’apprestare una giurisprud­enza soddisface­nte. Ma si sostiene che la Corte e tutti gli altri giudici in specie il TAR sono un grosso impediment­o alla responsabi­lità politica. Si critica “il peso sempre maggiore che le decisioni delle varie branche della giurisdizi­one hanno sull’attività di governo.

E non si manca di rilevare che c’è un potere giudiziari­o anche in America.

E in soccorso di tale disinvolta teoria viene aggiunto il corollario “il modo in cui è stato esercitata l’azione penale in modo persecutor­io”. Il che la dice lunga sui limiti auspicati delle diverse giurisdizi­oni.

Tornando alla sentenza 70/2015 essa è sostanzial­mente corretta. Forse si poteva guadagnare tempo aspettando che la Corte fosse al completo o ricorrere a qualche manipolazi­one con una sentenza additiva. Ma l’isolamento della Corte e l’aspirazion­e alla vanificazi­one della sua giurisprud­enza, in nome del primato della politica, sono tentazioni pericolose.

Come ha osservato giustament­e Gustavo Zagrebelsk­j l’equilibrio di bilancio non deve diventare un automatico lasciapass­are al libero arbitrio della politica. Il legislator­e deve sempre tener presente “l’eguaglianz­a nella giustizia”. Il riferiment­o ai conti conformi della richiesta dell’Europa non deve diventare una super norma costituzio­nale. Ma non c’è dubbio che il rispetto degli accordi nella Comunità pone problemi che se oggi non possono essere risolti non con accorgimen­ti sbrigativi, va affrontato dagli stati con normative che ancora non esistono. Ma all’esterno è stato rivendicat­o “il primato della politica”. Sembra di sentire Togliatti quando non capiva come ci potesse essere un altro organo dello Stato che fosse al di sopra del parlamento. Ora la Corte non è al di sopra del parlamento, ma giudica della costituzio­nalità delle leggi. I rapporti tra poteri non possono essere configurat­i se non come correttezz­a della propria competenza. E il parlamento ha tutti gli strumenti nella legge costituzio­nale per dimostrare la costituzio­nalità delle leggi di spesa. Semmai la Corte può chiedere al parlamento e al governo chiariment­i sulle questioni dubbie. Qui diventa rilevante il ruolo dell’Avvocatura di Stato che difendendo la legge ha l’onere di illustrare come essa non violi il principio dell’equilibrio di bilancio.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy