Sulla disclosure il «peso» dell’Iva
Il test di convenienza della voluntary: il costo finale dell’operazione dipende dall’imposta che viene applicata A seconda delle operazioni possibile riferirisi a un’unica aliquota o a un valore medio
pNei vari calcoli di costo e nelle analisi di convenienza della voluntary disclosure si tende a considerare soprattutto le imposte sui redditi. È però ovvio che quando la regolarizzazione riguarda operazioni poste in essere da soggetti con partita Iva anche questo tributo deve essere considerato: in particolare, nella sezione V, colonna 4, del modello deve essere indicato, anno per anno, il maggiore imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto.
Non è però automatico che sui maggiori imponibili sia dovuta l’imposta con l’aliquota ordinaria. Si possono presentare, infatti, situazioni molto diverse tra loro, con conseguenze diametralmente opposte per quanto riguarda il costo Iva della sanatoria.
Aliquota unica
Non ci sono particolari dubbi su come gestire la situazione più diffusa: se il contribuente che presenta l’istanza ha solo operazioni soggette a una aliquota, quella sarà la percentuale da applicare al maggiore imponibile oggetto di regolarizzazione.
È il caso di chi vende un unico prodotto o servizio, soggetto ovviamente a un’unica aliquota. Questo non comporta necessariamente che ci sia un costo in termini di Iva: ad esempio se il contribuente pone in essere solo operazioni esenti, o non imponibili, saranno rispettivamente esenti o non imponibili anche i maggiori corrispettivi che emergono in seguito alla disclosure.
In questa ipotesi di assenza di Iva un tema da chiarire riguarda l’applicazione della norma prevista dall’articolo 6 comma 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997, per l’ omessa documentazione delle operazioni ai fini Iva, con sanzione che va dal 5% al 10% degli importi non documentati, fermo restando che nei casi della disclosure il dato di riferimento dovrebbe essere comunque il minimo ridotto del 25 per cento.
Pluralità di aliquote
La vicenda si complica quando gli imponibili oggetto di regolarizzazione sono riconducibili all’attività ordinarie del contri- 7 Possono avvalersi della procedura di voluntary disclosure anche i contribuenti non destinatari degli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale, o che vi abbiano adempiuto correttamente, per regolarizzare le violazioni degli obblighi dichiarativi commesse in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive e imposta sul valore aggiunto, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta buente, ma questa prevede l’applicazione di aliquote diverse. Pensiamo, ad esempio, a chi svolge l’attività di commercio al minuto di prodotti diversi, soggetti a differenti aliquote di imposta sul valore aggiunto. In questa situazione si deve arrivare a concludere che sui maggiori imponibili oggetto di regolarizzazione sia dovuta l’Iva determinata adottando l’aliquota media che emerge dalla dichiarazione relativa all’anno interessato.
Singole operazioni
Vi è poi un ulteriore caso, ovvero quello in cui gli importi oggetto di regolarizzazione possono essere associati non tanto in modo astratto all’attività normalmente esercitata, quanto piuttosto a una specifica operazione. Si pensi all’esempio di un soggetto che presta consulenze soggette a Iva ordinaria in Italia e fuori campo Iva all’estero. Se viene regolarizzato ora un incasso estero su estero relativo a una operazione del secondo tipo (consulenza ad un cliente estero), non vi dovrebbe essere alcun debito in termini di Iva.
In questa delicata ipotesi si pone però il problema di come documentare la specifica riferibilità dell’importo pervenuto sui conti esteri ad una singola operazione. In alcuni casi potrebbe diventare particolarmente complicato, soprattutto in termini commerciali, far fronte alla eventuale richiesta di indicare i soggetti terzi fonte del reddito: l’unica soluzione per mantenere l’anonimato del cliente sarà quella di versare l’Iva con l’aliquota media dell’anno di riferimento.