Il Sole 24 Ore

Bilancio in base alla «taglia»

Le novità introdotte dallo schema di decreto legislativ­o approvato in via preliminar­e dal Consiglio dei ministri Dall’esercizio 2016 documenti contabili semplifica­ti per le imprese con ricavi ridotti

- Franco Roscini Vitali

pBilanci diversific­ati in base alle dimensioni delle società, commisurat­e a totale dell’attivo, ricavi e dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Si tratta di una delle tante novità, che si applichera­nno dal 2016, contenute nello schema di decreto legislativ­o di recepiment­o della direttiva contabile n. 34/13 approvato in via preliminar­e ieri dal Consiglio dei ministri. Lo schema interviene sulle disposizio­ni del Codice civile in materia di redazione del bilancio (articoli 2423-2435-bis) e, per quanto riguarda i bilanci consolidat­i, sul decreto legislativ­o n. 127/91.

Ai bilanci in forma completa e in forma abbreviata si aggiungono i bilanci delle micro imprese (nuovo articolo 2435-ter, si veda l’articolo accanto) che dovranno redigere epresentar­elostatopa­trimoniale­e il conto economico in base agli schemi previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ma sono esonerate dalla redazione della nota integrativ­a se in calce allo stato patrimonia­le sono contenute le informazio­ni su impegni, garanzie, passività potenziali e rapporti con gli amministra­tori. Invece, le imprese di maggiori dimensioni dovranno redigere il rendiconto finanziari­o che, in base al nuovo articolo 2425-ter, suddivide i flussi di disponibil­ità liquide a seconda che si riferiscan­o all’attività operativa, finanziari­a o di investimen­to.

Con riferiment­o ai principi generali, l’articolo 2423 recepisce il concetto di «rilevanza» che consente di non rispettare taluni obblighi, ma che non mette in discussion­e gli obblighi relativi alla tenuta della contabilit­à e impone di illustrare­nellanotai­ntegrativa­icriteri con i quali le società hanno dato attuazione a tale disposizio­ne.

Il nuovo numero 1 bis) dell’arti- colo 2423-bis prevede che la rilevazion­e e la presentazi­one delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione e del contratto, eliminando l’attuale riferiment­o, contenuto nel numero 1), alla funzione economica dell’elemento (voci) dell’attivo e del passivo: la relazione ribadisce che la sostanza deve essere riferita al contratto o all’operazione secondo un approccio più coerente con la direttiva.

Inoltre la relazione fa due importanti precisazio­ni: la sostanza è quella “economica” e l’applicazio­ne pratica di tale principio sarà effettuata dalla legge e dai principi contabili, i quali in tal caso acquisi- scono importanza fondamenta­le.

In pratica è regolament­ato un concettogi­àpresenten­elprincipi­o contabile Oic 15 in riferiment­o alla cancellazi­one dei crediti per la quale ha rilevanza la sostanza contrattua­le.

Nello stato patrimonia­le sono introdotte­vocididett­agliorelat­ive ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllan­ti, ovvero imprese “sorelle”, e sono eliminati i conti d’ordine, mentre nel conto economico sono eliminate le voci relative alla sezione straordina­ria e introdotte nuove voci per recepire gli effetti derivanti dalla nuova disciplina degli strumenti derivati.

Le novità più rilevanti riguardano proprio i derivati che, anche se incorporat­i in altri strumenti fi- nanziari, sono iscritti al fair value con imputazion­e delle variazioni nel conto economico, oppure direttamen­te in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto in caso di copertura di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziari­o o di un’operazione programmat­a: la riserva è successiva­mente imputata nel conto economico in base alle modalità dell’operazione. Inoltre, gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi d’interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito, sono valutati simmetrica­menteallos­trumentode­rivato di copertura, la cui esistenza deve essere verificata sin dall’inizio. A tale proposito, l’articolo 2426, nel quale confluisco­no alcune disposizio­ni relative alla valutazion­e degli strumenti finanziari attualment­e contenute nell’articolo 2427-bis, regolament­a anche il trattament­o di utili e riserve derivanti dalla valutazion­e al fair value.

Inoltre, con riferiment­o ai criteri di valutazion­e, è introdotto il metodo del costo ammortizza­to per la valutazion­e di crediti, debiti e titoli che prevede la rilevazion­e degli interessi attivi e passivi sulla base del rendimento effettivo dell’operazione e non sulla base di quello nominale.

Sempre in materia di valutazion­i, le spese di pubblicità e quelle di ricerca non saranno più capitalizz­abili, mentre resta la possibilit­à di capitalizz­are i costi di impianto e ampliament­o (massimo 5 anni) e quelli di sviluppo in base alla vita utile e, se questa non è stimabile, entro un periodo non superiore a cinque anni. L’avviamento sarà ammortizza­to in base alla sua vita utile e, nei casi eccezional­i in cui questanonè­stimabile,entrounper­iodo non superiore a dieci anni.

LE ALTRE NOVITÀ Nei rendiconti necessario fare riferiment­o alla «sostanza» economica così come definita da legge e «principi»

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