Bilancio in base alla «taglia»
Le novità introdotte dallo schema di decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri Dall’esercizio 2016 documenti contabili semplificati per le imprese con ricavi ridotti
pBilanci diversificati in base alle dimensioni delle società, commisurate a totale dell’attivo, ricavi e dipendenti occupati in media durante l’esercizio. Si tratta di una delle tante novità, che si applicheranno dal 2016, contenute nello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva contabile n. 34/13 approvato in via preliminare ieri dal Consiglio dei ministri. Lo schema interviene sulle disposizioni del Codice civile in materia di redazione del bilancio (articoli 2423-2435-bis) e, per quanto riguarda i bilanci consolidati, sul decreto legislativo n. 127/91.
Ai bilanci in forma completa e in forma abbreviata si aggiungono i bilanci delle micro imprese (nuovo articolo 2435-ter, si veda l’articolo accanto) che dovranno redigere epresentarelostatopatrimonialee il conto economico in base agli schemi previsti per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, ma sono esonerate dalla redazione della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale sono contenute le informazioni su impegni, garanzie, passività potenziali e rapporti con gli amministratori. Invece, le imprese di maggiori dimensioni dovranno redigere il rendiconto finanziario che, in base al nuovo articolo 2425-ter, suddivide i flussi di disponibilità liquide a seconda che si riferiscano all’attività operativa, finanziaria o di investimento.
Con riferimento ai principi generali, l’articolo 2423 recepisce il concetto di «rilevanza» che consente di non rispettare taluni obblighi, ma che non mette in discussione gli obblighi relativi alla tenuta della contabilità e impone di illustrarenellanotaintegrativaicriteri con i quali le società hanno dato attuazione a tale disposizione.
Il nuovo numero 1 bis) dell’arti- colo 2423-bis prevede che la rilevazione e la presentazione delle voci deve essere fatta tenendo conto della sostanza dell’operazione e del contratto, eliminando l’attuale riferimento, contenuto nel numero 1), alla funzione economica dell’elemento (voci) dell’attivo e del passivo: la relazione ribadisce che la sostanza deve essere riferita al contratto o all’operazione secondo un approccio più coerente con la direttiva.
Inoltre la relazione fa due importanti precisazioni: la sostanza è quella “economica” e l’applicazione pratica di tale principio sarà effettuata dalla legge e dai principi contabili, i quali in tal caso acquisi- scono importanza fondamentale.
In pratica è regolamentato un concettogiàpresentenelprincipio contabile Oic 15 in riferimento alla cancellazione dei crediti per la quale ha rilevanza la sostanza contrattuale.
Nello stato patrimoniale sono introdottevocididettagliorelative ai rapporti intercorsi con imprese sottoposte al controllo delle controllanti, ovvero imprese “sorelle”, e sono eliminati i conti d’ordine, mentre nel conto economico sono eliminate le voci relative alla sezione straordinaria e introdotte nuove voci per recepire gli effetti derivanti dalla nuova disciplina degli strumenti derivati.
Le novità più rilevanti riguardano proprio i derivati che, anche se incorporati in altri strumenti fi- nanziari, sono iscritti al fair value con imputazione delle variazioni nel conto economico, oppure direttamente in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto in caso di copertura di variazione dei flussi finanziari attesi di un altro strumento finanziario o di un’operazione programmata: la riserva è successivamente imputata nel conto economico in base alle modalità dell’operazione. Inoltre, gli elementi oggetto di copertura contro il rischio di variazione dei tassi d’interesse o dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato o contro il rischio di credito, sono valutati simmetricamenteallostrumentoderivato di copertura, la cui esistenza deve essere verificata sin dall’inizio. A tale proposito, l’articolo 2426, nel quale confluiscono alcune disposizioni relative alla valutazione degli strumenti finanziari attualmente contenute nell’articolo 2427-bis, regolamenta anche il trattamento di utili e riserve derivanti dalla valutazione al fair value.
Inoltre, con riferimento ai criteri di valutazione, è introdotto il metodo del costo ammortizzato per la valutazione di crediti, debiti e titoli che prevede la rilevazione degli interessi attivi e passivi sulla base del rendimento effettivo dell’operazione e non sulla base di quello nominale.
Sempre in materia di valutazioni, le spese di pubblicità e quelle di ricerca non saranno più capitalizzabili, mentre resta la possibilità di capitalizzare i costi di impianto e ampliamento (massimo 5 anni) e quelli di sviluppo in base alla vita utile e, se questa non è stimabile, entro un periodo non superiore a cinque anni. L’avviamento sarà ammortizzato in base alla sua vita utile e, nei casi eccezionali in cui questanonèstimabile,entrounperiodo non superiore a dieci anni.
LE ALTRE NOVITÀ Nei rendiconti necessario fare riferimento alla «sostanza» economica così come definita da legge e «principi»