Beni significativi al test della fattura con reverse charge
pDal 1° gennaio scorso, in base a quanto previsto dalla lettera a-ter, comma 6, articolo 17 del Dpr 633/72 alle prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento si applica il reverse charge se sono realizzate su edifici. La nuova normativa che nella pratica si sovrappone a quanto già previsto nel settore edile per i contratti di subappalto presenta numerosi problemi operativi, solo in parte risolti dalla circolare 14/E dello scorso 27 marzo. Tra questi vi è, senza dubbio, la corretta fatturazione delle prestazioni in cui sono stati impiegati i cosiddetti beni di valore significativo di cui al decreto minsteriale 29 dicembre 1999 (ascensori, infissi, caldaie, sanitari, rubinetterie e così via).
La circostanza che sia il committente ad applicare l'imposta mediante l'integrazione della fattura ricevuta, richiede in effetti che il prestatore fornisca tutti gli elementi perché si possa determinare con esattezza la base imponibile da assoggettare ad aliquota ridotta. Il prestatore quindi non potrà limitarsi a predisporre la fattura con l'indicazione del solo importo dovuto per il lavoro svolto con l'annotazione “inversione contabile”, così come ric hi e s t o dal c omma 5, dell'articol0 17 del Dpr 633/72, ma dovrà fornire anche i valori dei beni significativi impiegati, diversamente il committente non è materialmente in grado di integrare la fattura.
A titolo d'esempio si pensi all'installazione di una caldaia da parte di un idraulico. Quest'ultimo non potrà limitarsi ad emettere una fattura con la sola indicazione del corrispettivo omnicomprensivo della propria prestazio- ne, ma dovrà indicare anche il valore della caldaia, in modo che l'impresa committente possa applicare con precisione l'aliquota ridotta del 10 per cento. Solo per un esempio si ipotizzi un idraulico che richieda 5mila euro di cui 3mila euro rappresentano il costo della caldaia.
Entrambi gli importi andranno indicati in fattura in maniera che il committente possa provvedere a integrarla nel modo seguente: 2mila euro costituiscono il valore della prestazione al netto del costo della caldaia che deve essere fatturata al 10 per cento, mentre il costo della caldaia deve essere invece diviso in due parti. Una parte pari alla differenza di 2mila euro deve essere assoggettata ad un'aliquota del 10 per cento. L'altra parte pari a mille euro deve essere assoggettata al 22 per cento. Nel caso fosse difficoltoso da parte del committente integrare la fattura ricevuta con tutti questi dati è ammesso predisporre una nuova fattura in cui annotare con chiarezza tutti gli elementi richiesti per rappresentare corrett amente l ' operazione. Ovviamente la fattura originale dovrà essere conservata.
Tale modo di procedere deve essere adottato anche in caso di acconti che non costituiscano depositi cauzionali o caparre. In questo caso, così come chiarito dall'agenzia delle Entrate nella circolare n. 71/E del 2000, il valore dei beni significativi a cui applicare l'aliquota del 10% dovrà essere calcolato in relazione all'intero corrispettivo dovuto dal committente e non da un suo singolo acconto.
In sostanza il valore del bene significativo dovrà essere determinato nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagato.