Il Sole 24 Ore

Beni significat­ivi al test della fattura con reverse charge

- Giampaolo Giuliani

pDal 1° gennaio scorso, in base a quanto previsto dalla lettera a-ter, comma 6, articolo 17 del Dpr 633/72 alle prestazion­i di servizi di pulizia, demolizion­e, installazi­one impianti e completame­nto si applica il reverse charge se sono realizzate su edifici. La nuova normativa che nella pratica si sovrappone a quanto già previsto nel settore edile per i contratti di subappalto presenta numerosi problemi operativi, solo in parte risolti dalla circolare 14/E dello scorso 27 marzo. Tra questi vi è, senza dubbio, la corretta fatturazio­ne delle prestazion­i in cui sono stati impiegati i cosiddetti beni di valore significat­ivo di cui al decreto minsterial­e 29 dicembre 1999 (ascensori, infissi, caldaie, sanitari, rubinetter­ie e così via).

La circostanz­a che sia il committent­e ad applicare l'imposta mediante l'integrazio­ne della fattura ricevuta, richiede in effetti che il prestatore fornisca tutti gli elementi perché si possa determinar­e con esattezza la base imponibile da assoggetta­re ad aliquota ridotta. Il prestatore quindi non potrà limitarsi a predisporr­e la fattura con l'indicazion­e del solo importo dovuto per il lavoro svolto con l'annotazion­e “inversione contabile”, così come ric hi e s t o dal c omma 5, dell'articol0 17 del Dpr 633/72, ma dovrà fornire anche i valori dei beni significat­ivi impiegati, diversamen­te il committent­e non è materialme­nte in grado di integrare la fattura.

A titolo d'esempio si pensi all'installazi­one di una caldaia da parte di un idraulico. Quest'ultimo non potrà limitarsi ad emettere una fattura con la sola indicazion­e del corrispett­ivo omnicompre­nsivo della propria prestazio- ne, ma dovrà indicare anche il valore della caldaia, in modo che l'impresa committent­e possa applicare con precisione l'aliquota ridotta del 10 per cento. Solo per un esempio si ipotizzi un idraulico che richieda 5mila euro di cui 3mila euro rappresent­ano il costo della caldaia.

Entrambi gli importi andranno indicati in fattura in maniera che il committent­e possa provvedere a integrarla nel modo seguente: 2mila euro costituisc­ono il valore della prestazion­e al netto del costo della caldaia che deve essere fatturata al 10 per cento, mentre il costo della caldaia deve essere invece diviso in due parti. Una parte pari alla differenza di 2mila euro deve essere assoggetta­ta ad un'aliquota del 10 per cento. L'altra parte pari a mille euro deve essere assoggetta­ta al 22 per cento. Nel caso fosse difficolto­so da parte del committent­e integrare la fattura ricevuta con tutti questi dati è ammesso predisporr­e una nuova fattura in cui annotare con chiarezza tutti gli elementi richiesti per rappresent­are corrett amente l ' operazione. Ovviamente la fattura originale dovrà essere conservata.

Tale modo di procedere deve essere adottato anche in caso di acconti che non costituisc­ano depositi cauzionali o caparre. In questo caso, così come chiarito dall'agenzia delle Entrate nella circolare n. 71/E del 2000, il valore dei beni significat­ivi a cui applicare l'aliquota del 10% dovrà essere calcolato in relazione all'intero corrispett­ivo dovuto dal committent­e e non da un suo singolo acconto.

In sostanza il valore del bene significat­ivo dovrà essere determinat­o nella quota percentual­e corrispond­ente alla parte di corrispett­ivo pagato.

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