Cambiano i «consolidati»
pLo schema di decreto legislativo in materia di bilancio si occupa anche di quelli consolidati e interviene sul decreto legislativo n. 127/91 con alcune modifiche che, in alcuni casi, costituiscono precisazioni.
Innanzi tutto, in via generale, le modifiche relative ai bilanci di esercizio riguardano anche la redazione dei bilanci consolidati. Con riferimento alle specifiche disposizioni relative a tali bilanci, ai fini dell’eliminazione della partecipazione in sede di primo consolidamento, è richiamata anche la data di acquisizione.
Più rilevante è la modifica apportata all’articolo 33 riferita al caso in cui la differenza che emerge dall’eliminazione delle parte- cipazioni in sede di prima inclusione nel consolidamento sia positiva e residui un ammontare dopo l’allocazione di tale differenza sulle attività e passività della partecipata. Tale situazione si verifica quando il prezzo pagato per l’acquisto è maggiore del patrimonio netto contabile della partecipata: la differenza è imputata, per la parte non recuperabile, tra i componenti negativi di reddito del conto economico consolidato, in linea con la migliore prassi e con il trattamento che tale differenza ha nel bilancio di esercizio.
Lo schema di decreto, poi, apporta alcune modifiche di coordinamento ad altri provvedimenti legislativi, in particolare al decreto legislativo n. 173/97 (bi- lanci delle imprese di assicurazione), al decreto legislativo n. 38/10 (requisiti prudenziali per gli enti creditizi) e al decreto legislativo n. 39/10 (revisione). Di particolare interesse è la modifica a tale ultimo decreto con una novità all’articolo 10 che amplia la nozione e il contenuto del giudizio di coerenza riferito alla relazione sulla gestione espresso dal revisore.
Infine, un altro schema di decreto legislativo abroga e sostituisce il Dlgs n. 87/92 (Bilanci delle banche e degli istituti finanziari) e interviene su diverse norme contenute Dlgs n. 385/93 in materia di bilanci degli intermediari.