Più competitività con l’esenzione
Le novità sulle stabili organizzazioni che sono contenute nel nuovo articolo 168-ter del Tuir L’esonero fiscale degli utili della branch allinea l’Italia agli altri paesi europei
pL’opzione per l’esenzione degli utili di una stabile organizzazione estera - introdotta dallo schema di decreto legislativo sull’internazionalizzazione con il nuovo articolo 168-ter del Tuir - è sicuramente un importante passo avanti nella direzione di una maggior competitività fiscale delle imprese italiane sui mercati esteri. I vincoli e le limitazioni sono però tali da rischiare di compromettere il raggiungimento di questo obiettivo. Si tratta della irrevocabilità di tale opzione e dell’obbligo di esercitare l’opzione nei confronti di tutte le stabili organizzazioni.
Essendo l’altra “faccia” della esenzione dell’utile l’irrilevanza fiscale della perdita della stabile organizzazione, il principio dell’«all in - all out» scoraggerà la scelta dell’esenzione (così come per altri motivi è accaduto per l’opzione per il consolidato mondiale). Nel caso della stabile organizzazione in perdita la questione è ancora più delicata perché tale “forma di investimento” rap- presenta oggi l’unico strumento per far valere immediatamente la perdita in Italia. Il disconoscimento della perdita per effetto dell’opzione per l’esenzione dovrà comunque fare i conti con la giurisprudenza comunitaria che prevede la deducibilità delle cosiddette “perdite finali”.
Ancora meno comprensibile appare la condizione della irrevocabilità dell’opzione. Come si può pretendere da un’impresa di effettuare oggi una scelta per un istituto giuridico opzionale per tutta la vita dell’impresa. Interessante è anche il rapporto tra questa nuova disciplina e la disciplina Cfc di cui si occupano i commi 3, 4 e 5 del nuovo articolo 168-ter.
Come principio, l’opzione può essere esercitata solo per le stabili organizzazioni in paesi non black list e nell’ambito di questi, solo se non ricorrono le condizioni di una Cfc white list (comma 8bis dell’articolo 167).
Il comma 3 estende però la possibilità dell’opzione anche ai paesi black list a condizione che esistano le esimenti di cui al comma 5, lettera a) oppure lettera b) dell’articolo 167 oppure - per i paesi white list - la esimente di cui al comma 8-ter. In questo caso, se è esercitata l’opzione per l’esenzione, essa si estende automaticamente anche a questa stabile organizzazione.
Se non ricorrono le esimenti sopracitate il comma 4 introduce, accanto ovviamente al divieto dell’opzione, un’assoluta novità: la disciplina della Cfc si applica anche alle stabili organizzazioni direttamente possedute dal soggetto italiano (non nel senso dell’imputazione del reddito che è comunque automatica ma nel senso della tassazione separata). Si tratta, quindi di una disciplina 7 La stabile organizzazione individua una sede d’affari in Italia di un’impresa estera o una sede d’affari estera di una società italiana. È regolata dall’articolo 5 del modello di convenzione Ocse e, se più favorevole, dall’articolo 162 del Tuir. Si tratta di un soggetto privo di personalità giuridica e assolve a una funzione fiscale di collegamento territoriale con il Paese della società (estera o italiana) di cui è emanazione. La stabile organizzazione può essere materiale, se c'è un insediamento permanente costituito da un luogo fisico a disposizione, o personale, se è rappresentata da un agente dipendente più onerosa rispetto alla situazione attuale perché finora il reddito della stabile organizzazione direttamente detenuta era tassabile secondo le regole normali della tassazione mondiale e non con le regole particolari della Cfc (trattamento separato dell’utile o della perdita).
Di particolare interesse è la disciplina del comma 5 che riguarda il regime fiscale del dividendo distribuito dalla società italiana e formato da utili di una branch estera (si veda l’articolo sottostante).
Il comma 7 vuole evitare che il contribuente possa beneficiare dei soli effetti positivi sia del regime attuale che del regime nuovo. Se la somma algebrica degli utili e delle perdite della stabile organizzazione estera nei cinque periodi d’imposta antecedenti a quello dell’effetto dell’opzione è una perdita netta gli utili successivamente realizzati non potranno essere esentati ma saranno tassati fino a concorrenza di tale perdita netta (recapture).
IL PROBLEMA Il ricorso al regime agevolato potrebbe essere limitato dal fatto che la scelta è irrevocabile e riguarda tutte le articolazioni dell’impresa