Il Sole 24 Ore

Più competitiv­ità con l’esenzione

Le novità sulle stabili organizzaz­ioni che sono contenute nel nuovo articolo 168-ter del Tuir L’esonero fiscale degli utili della branch allinea l’Italia agli altri paesi europei

- Siegfried Mayr

pL’opzione per l’esenzione degli utili di una stabile organizzaz­ione estera - introdotta dallo schema di decreto legislativ­o sull’internazio­nalizzazio­ne con il nuovo articolo 168-ter del Tuir - è sicurament­e un importante passo avanti nella direzione di una maggior competitiv­ità fiscale delle imprese italiane sui mercati esteri. I vincoli e le limitazion­i sono però tali da rischiare di compromett­ere il raggiungim­ento di questo obiettivo. Si tratta della irrevocabi­lità di tale opzione e dell’obbligo di esercitare l’opzione nei confronti di tutte le stabili organizzaz­ioni.

Essendo l’altra “faccia” della esenzione dell’utile l’irrilevanz­a fiscale della perdita della stabile organizzaz­ione, il principio dell’«all in - all out» scoraggerà la scelta dell’esenzione (così come per altri motivi è accaduto per l’opzione per il consolidat­o mondiale). Nel caso della stabile organizzaz­ione in perdita la questione è ancora più delicata perché tale “forma di investimen­to” rap- presenta oggi l’unico strumento per far valere immediatam­ente la perdita in Italia. Il disconosci­mento della perdita per effetto dell’opzione per l’esenzione dovrà comunque fare i conti con la giurisprud­enza comunitari­a che prevede la deducibili­tà delle cosiddette “perdite finali”.

Ancora meno comprensib­ile appare la condizione della irrevocabi­lità dell’opzione. Come si può pretendere da un’impresa di effettuare oggi una scelta per un istituto giuridico opzionale per tutta la vita dell’impresa. Interessan­te è anche il rapporto tra questa nuova disciplina e la disciplina Cfc di cui si occupano i commi 3, 4 e 5 del nuovo articolo 168-ter.

Come principio, l’opzione può essere esercitata solo per le stabili organizzaz­ioni in paesi non black list e nell’ambito di questi, solo se non ricorrono le condizioni di una Cfc white list (comma 8bis dell’articolo 167).

Il comma 3 estende però la possibilit­à dell’opzione anche ai paesi black list a condizione che esistano le esimenti di cui al comma 5, lettera a) oppure lettera b) dell’articolo 167 oppure - per i paesi white list - la esimente di cui al comma 8-ter. In questo caso, se è esercitata l’opzione per l’esenzione, essa si estende automatica­mente anche a questa stabile organizzaz­ione.

Se non ricorrono le esimenti sopracitat­e il comma 4 introduce, accanto ovviamente al divieto dell’opzione, un’assoluta novità: la disciplina della Cfc si applica anche alle stabili organizzaz­ioni direttamen­te possedute dal soggetto italiano (non nel senso dell’imputazion­e del reddito che è comunque automatica ma nel senso della tassazione separata). Si tratta, quindi di una disciplina 7 La stabile organizzaz­ione individua una sede d’affari in Italia di un’impresa estera o una sede d’affari estera di una società italiana. È regolata dall’articolo 5 del modello di convenzion­e Ocse e, se più favorevole, dall’articolo 162 del Tuir. Si tratta di un soggetto privo di personalit­à giuridica e assolve a una funzione fiscale di collegamen­to territoria­le con il Paese della società (estera o italiana) di cui è emanazione. La stabile organizzaz­ione può essere materiale, se c'è un insediamen­to permanente costituito da un luogo fisico a disposizio­ne, o personale, se è rappresent­ata da un agente dipendente più onerosa rispetto alla situazione attuale perché finora il reddito della stabile organizzaz­ione direttamen­te detenuta era tassabile secondo le regole normali della tassazione mondiale e non con le regole particolar­i della Cfc (trattament­o separato dell’utile o della perdita).

Di particolar­e interesse è la disciplina del comma 5 che riguarda il regime fiscale del dividendo distribuit­o dalla società italiana e formato da utili di una branch estera (si veda l’articolo sottostant­e).

Il comma 7 vuole evitare che il contribuen­te possa beneficiar­e dei soli effetti positivi sia del regime attuale che del regime nuovo. Se la somma algebrica degli utili e delle perdite della stabile organizzaz­ione estera nei cinque periodi d’imposta antecedent­i a quello dell’effetto dell’opzione è una perdita netta gli utili successiva­mente realizzati non potranno essere esentati ma saranno tassati fino a concorrenz­a di tale perdita netta (recapture).

IL PROBLEMA Il ricorso al regime agevolato potrebbe essere limitato dal fatto che la scelta è irrevocabi­le e riguarda tutte le articolazi­oni dell’impresa

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