Il Sole 24 Ore

Attività accessorie con test qualitativ­o senza automatism­i

- Maricla Pennesi

pIl 15 maggio l’Ocse ha pubblicato il nuovo documento, ancora in bozza per discussion­e ma rivisto alla luce dei commenti sinora ricevuti, relativo al progetto Beps action 7 e alla ridefinizi­one del concetto di stabile organizzaz­ione contenuto all'articolo 5 del modello di convenzion­e e relativo commentari­o per evitare

elusive. Le precisazio­ni riguardano principalm­ente la figura del commission­ario, la misura della sua indipenden­za, il concetto di persona (individuo o società) connected a una o più imprese e la rivisitazi­one del paragrafo 4 dell'articolo 5 che definisce le attività preparator­ie ausiliarie che non costituisc­ono stabile organizzaz­ione.

Queste ultime per essere considerat­e tali dovranno essere sottoposte a una specifica e sostanzial­e verifica della loro mera accessorie­tà rispetto all'attività principale svolta dall'impresa estera, tenendo, peraltro, conto delle attività connesse svolte nel medesimo Paese da altre società del gruppo (anti-fragmentat­ion rule).

A termini delle modifiche richieste dall'Ocse, la figura del commission­ario, da intendersi in senso lato e non strettamen­te riferibile alla previsione dell'articolo 1731 del Codice civile italiano, rappresent­erà in modo esplicito una stabile organizzaz­ione nella misura in cui vi sia una persona che agisce sul territorio di uno Stato per conto ( è irrilevant­e la spendita o meno del nome del mandante) di un soggetto estero, concludend­o abitualmen­te a favore del medesimo soggetto contratti o negoziando gli elementi rilevanti di questi (prezzo, natura e qualità dei beni o servizi ) rimanendo irrilevant­e il luogo di firma dell'accordo.

La rilevanza della negoziazio­ne e della conclusion­e dei contratti, da intendersi in senso legale, dipende esclusivam­ente dalla natura e dalle caratteris­tiche del business dell'impresa mandante, a nulla rilevando diverse prescrizio­ni contrattua­li di natura meramente formale.

Per configurar­e una stabile organizzaz­ione, il commission­ario deve operare come intermedia­rio rispetto alla cessione di beni e/o prestazion­e di servizi che viene poi operata d i r e t t a mente dall'impresa mandante nei confronti dell'acquirente sul territorio dello Stato; invece viene espressame­nte escluso il caso in cui sul territorio si operi ad esempio come un low-risk distributo­r che acquista e rivende in nome e per conto proprio.

La sussistenz­a della stabile organizzaz­ione nel caso del commission­ario può essere esclusa solo se si dimostri l'in- dipendenza, soprattutt­o nel prendere decisioni, di quest'ultimo e il suo agire nell'ordinary course of business; tuttavia, l'indipenden­za viene messa in discussion­e e deve essere provata quando il commission­ario agisca exclusivel­y or almost exclusivel­y (l'attività svolta per soggetti terzi è meno del 10%) per una o più imprese connected.

Un soggetto si definisce «connected» a un’impresa se uno possiede di diritto, di fatto o contrattua­lmente, il 50% degli interessi rilevanti o di voto nell'altro, ovvero se un terzo possiede il medesimo 50% nei due soggetti menzionati anche per via indiretta.

L’INDICE Il commission­ario , inteso come intermedia­rio di un soggetto estero, diventa la «spia» della stabile organizzaz­ione

La lista di attività preparator­ie e ausiliare che, se esercitate sul territorio di uno Stato, escludono la presenza di una stabile organizzaz­ione, non viene sostanzial­mente rivista. Tuttavia, per ciascuna di esse anche se svolta in modo aggregato alle altre, il carattere di accessorie­tà non è più automatico ex lege ma deve essere soggetto a un test di verifica, tenuto conto delle caratteris­tiche, delle peculiarit­à del business a cui funzionalm­ente si riferiscon­o e/o delle modalità di svolgiment­o dello stesso ( online o canali di vendita tradiziona­li).

Ad esempio, un deposito/ magazzino utilizzato per la consegna di beni ceduti online sul territorio non rappresent­a una stabile organizzaz­ione se gestito da terzi, a condizione che il venditore estero non si riservi facoltà di controllo e di ingerenza operativa come se il depositari­o terzo fosse un dipendente dell'impresa stessa.

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