Esodi sempre esenti da contributi
La Cassazione ritorna sul contenzioso in materia di regole che devono essere applicate agli incentivi all’uscita Fuori dall’imponibile le erogazioni per risolvere in anticipo il rapporto di lavoro
pVanno escluse dall’imponibile contributivo, in quanto corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, non solo le retribuzioni conseguite con un apposito accordo per l’erogazione dell’incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme con l’anzidetta funzione, potendo ciò risultare sia da una indicazione in tal senso nell’atto unilaterale di liquidazione delle spettanze finali, sia da elementi presuntivi.
Con tale motivazione la Corte di cassazione ( sentenza n. 10046/15) ha rigettato il ricorso proposto dall’Inpgi ed avente ad oggetto l’obbligo contributivo di un’azienda radiotelevisiva in relazione a 173 verbali di conciliazione in sede sindacale sottoscritti dal 1996 al 2000.
Come noto, l’esenzione contributiva per gli incentivi all’esodo è contemplata dalla legislazione in materia; in particolare, la norma di riferimento (articolo 12, legge n. 153/69) prevede, nella versione vigente dal 1° gennaio 1998, quale eccezione al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e contributiva, che siano escluse da contribuzione le som- me corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori, nonché quelle la cui erogazione trae origine dalla predetta cessazione, fatta salva l’imponibilità dell’indennità sostitutiva del preavviso. Tale disposizione, rispetto alla previgente normativa, amplia il novero delle somme escluse da contribuzione, estendendolo anche alle altre somme la cui erogazione trae origine dalla cessazione del rapporto di lavoro; in precedenza, difatti, erano esenti da contribuzione unicamente le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori.
Nonostante la specifica previsione, tuttavia, esiste un ampio contenzioso in materia, di cui è prova anche la sentenza in commento, che prende le mosse dalla corretta individuazione della nozione di esodo. In termini generali è possibile ritenere ricomprese in detta norma le corresponsioni effettuate in occasione della cessazione del rapporto di lavoro in eccedenza alle normali competenze comunque spettanti ed aventi lo scopo di indurre il lavoratore ad anticipare la risoluzione del rapporto di lavoro rispetto alla sua naturale scadenza.
Se il principio sembra essere chiaro, nell’esperienza quotidia- na si verificano casistiche “di confine” nelle quali può essere messa in dubbio la sussistenza di un incentivo all’esodo genuino; è questo il caso, ad esempio, della coesistenza tra un accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e una conciliazione generale e novativa ovvero di un incentivo all’esodo sottoscritto dopo la cessazione del rapporto (tipicamente dopo un licenziamento).
Va però detto che l’attuale previsione normativa contempla una definizione di esodo più ampia che, come chiarito dall’Inps (circolare 236/97) estende l’esenzione a tutte le erogazioni la cui funzione desumibile dalla volontà contrattuale o dall’atteggiarsi delle parti sia riconducibile a quella di agevolare lo scioglimento del rapporto. Anche la sentenza 10046 sembra muoversi in tale solco laddove prescinde, almeno nel principio di diritto espresso, dall’anteriorità dell’accordo rispetto alla risoluzione del rapporto di lavoro.
LA TEMPISTICA Sulla base dell’attuale previsione normativa si prescinde dalla anteriorità dell’accordo rispetto alla chiusura del contratto